LEGATO DI CREDITO O DI LIBERAZIONE DA DEBITO – ART. 658 C.C.
Art. 658 del Codice Civile - LEGATO DI CREDITO O DI LIBERAZIONE DA DEBITO
1. Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.
2. L' erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovano presso il testatore.
FORMULA
A – prima ipotesi
Lego ad Alberto (Nome Cognome) nato a *** il *** residente in *** via *** n. *** il credito da me vantato nei confronti di Pino (Nome Cognome) nato a *** il *** residente in *** via *** n. *** in ragione delle prestazioni professionali da me svolte nei suoi confronti e mai pagate per euro *** (***)
B – seconda ipotesi
Lego ad Alberto (Nome Cognome) nato a *** il *** residente in *** via *** n. *** la somma di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) a titolo di liberazione del debito che egli ha nei miei confronti della pari somma di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) in ragione di una fornitura di materiale di cartoleria mai pagata.
COMMENTO
Prima Ipotesi - Legato di Credito
Nella prima ipotesi, il testatore lega a "Alberto" un credito non ancora riscosso da "Pino". Questa formula è in linea con la norma, ma è essenziale notare che secondo l'Art. 658, il legato ha effetto solo per la parte del credito che sussiste al momento della morte del testatore. In altre parole, se al momento della morte del testatore il debito è stato in parte o interamente estinto, Alberto avrà diritto solo alla parte del credito residuo.
Seconda Ipotesi - Legato di Liberazione da Debito
Nella seconda ipotesi, il testatore lega a "Alberto" una somma di denaro che in effetti cancella un debito che Alberto ha con il testatore. Anche in questo caso, il legato avrà effetto solo se il debito è ancora esistente al momento della morte del testatore. Se Alberto ha parzialmente o interamente estinto il debito prima della morte del testatore, il legato verrà ridimensionato di conseguenza.
Conseguenze per l'Erede
In entrambi i casi, l'Art. 658 stabilisce che l'erede è obbligato solo a consegnare al legatario i titoli del credito che si trovano presso il testatore al momento della sua morte. Pertanto, l'erede non ha l'obbligo di andare oltre nella riscossione del credito o nell'estinzione del debito, a meno che non sia specificato diversamente nel testamento.
Conclusione
Sebbene entrambe le formule siano strutturate in modo tale da essere conformi all'Art. 658 del Codice Civile. Tuttavia, è sempre buona pratica consultare un avvocato specializzato in diritto delle successioni per assicurarsi che tutte le disposizioni testamentarie siano valide e realizzabili.