LEGATO DI COSA DELL'ONERATO O DI UN TERZO – ARTICOLO 651 C.C.
Art. 651 del Codice Civile - LEGATO DI COSA DELL'ONERATO O DI UN TERZO
1. Il legato di cosa dell' onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo. In questo ultimo caso l' onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo.
2. Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è valido.
1. Il legato di cosa dell' onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo. In questo ultimo caso l' onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo.
2. Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è valido.
FORMULA
Lego al mio caro amico Silvano (Nome Cognome) nato a *** il *** residente in *** via *** n. *** la piena proprietà dell'appartamento in Roma, via Nomentana 11 del quale sono locatario.
COMMENTO
La formula del legato in esame pone una situazione particolare: il testatore lascia in eredità la piena proprietà di un appartamento a Roma, del quale non è proprietario, ma solo locatario. In questo contesto, l'Art. 651 del Codice Civile è di cruciale importanza.
Secondo il primo comma dell'Art. 651, un legato di questo tipo sarebbe nullo a meno che non emerga chiaramente dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta del testatore che egli fosse a conoscenza del fatto che l'immobile appartiene a un terzo. Se questa consapevolezza è dimostrata, l'onerato (cioè il responsabile dell'esecuzione del legato, spesso l'erede universale) ha l'obbligo di acquistare la proprietà dal terzo e trasferirla al legatario, oppure può optare per pagarne al legatario il giusto prezzo.
Nel caso in cui la proprietà passi nelle mani del testatore prima della sua morte (come specificato nel secondo comma dell'Art. 651), il legato diventa valido a prescindere.
Pertanto, per la piena esecuzione di questo legato, è fondamentale verificare se nel testamento o in altre dichiarazioni scritte è esplicitamente indicato che il testatore sapeva che l'appartamento apparteneva a un terzo. In assenza di questa indicazione, il legato sarebbe considerato nullo. In presenza, invece, si attiverebbero le obbligazioni descritte, che dovrebbero essere gestite con la massima attenzione legale per rispettare sia la volontà del testatore che le disposizioni di legge.