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Legato di cosa del legatario - Avvocato Pedrazzoli

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Antonio Pedrazzoli

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LEGATO DI COSA DEL LEGATARIO – ART. 656 C.C.

Art. 656 del Codice Civile - LEGATO DI COSA DEL LEGATARIO -
1. Il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era già di proprietà del legatario è nullo, se la cosa si trova in proprietà di lui anche al tempo dell' apertura della successione.
2. Se al tempo dell' apertura della successione la cosa si trova in proprietà del testatore, il legato è valido, ed è altresì valido se in questo tempo la cosa si trova in proprietà dell' onerato o di un terzo, e dal testamento risulta che essa fu legata in previsione di tale avvenimento.
Nota: il legato di cosa del legatario è valido solo se, come previsto dal secondo comma dell’articolo 656 c.c., la cosa si trova in proprietà del testatore al momento dell’apertura della successione o altrimenti quando la cosa si trova in proprietà dell’onerato o di un terzo e dal testamento risulta che essa è stata legata in previsione di tale evento.

FORMULA
A – prima ipotesi
Lego a mio cugino Gianni (Nome Cognome) nato a *** il *** residente in *** via ***  n. ***  il diritto di piena proprietà della mia casa sita in Sorrento via *** n. ***.
B – seconda ipotesi
Lego a mio cugino Gianni (Nome Cognome) nato a *** il *** residente in *** via *** n. *** il diritto di piena proprietà della casa sita in Sorrento via *** n. *** che so essere di proprietà di Lino (Nome Cognome) nato a *** il *** residente in *** via ***  n. ***

COMMENTO
La formulazione del legato differisce nelle due ipotesi e ciascuna presenta delle specificità che meritano attenzione.

A – Prima Ipotesi
In questa formulazione, il testatore lega a suo cugino Gianni il "diritto di piena proprietà della mia casa sita in Sorrento". Si tratta di un legato chiaro e diretto, in cui il testatore dispone di una proprietà di cui è già proprietario. Questo tipo di legato è abbastanza semplice e lineare nella sua esecuzione, poiché non vi sono particolari ambiguità circa il bene legato o la sua provenienza.

B – Seconda Ipotesi
Nella seconda ipotesi, la complessità aumenta. Qui, il testatore lega un bene che non è di sua proprietà, ma che "so essere di proprietà di Lino". Questa situazione potrebbe creare diversi problemi legali. Per esempio, la fattibilità del legato potrebbe dipendere dalla volontà di Lino di vendere o comunque trasferire la proprietà. Inoltre, il legato potrebbe essere considerato nullo o inefficace se non rispettato l'articolo 657 del Codice Civile, che tratta del "Legato di Cosa Acquistata dal Legatario".

Per entrambe le ipotesi, è altamente consigliabile consultare un avvocato esperto in diritto delle successioni per assicurare che il testamento sia redatto nel modo più preciso e inequivocabile possibile, riducendo così i rischi di contestazioni o complicazioni legali.



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