Guida Pratica sul Patto di Famiglia
Introduzione
Il patto di famiglia è un istituto giuridico introdotto dalla Legge 14 febbraio 2006, n. 55. Come definito dall'art. 768 bis del Codice Civile, il patto di famiglia è un contratto mediante il quale un imprenditore o un titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, la propria azienda o le proprie quote a uno o più discendenti. Questa guida intende fornire un quadro completo e pratico di questo importante strumento legale.
Finalità
La finalità principale del patto di famiglia è facilitare il trasferimento della proprietà dell'azienda tra genitori e figli. Esso supera alcune delle limitazioni delle donazioni dirette, come gli obblighi collaterali e l'azione di riduzione, fornendo una maggiore stabilità e prevedibilità nel trasferimento della proprietà.
Problematiche e Peculiarità
Divieto di Patti Successori
Il patto di famiglia rappresenta una eccezione al principio generale che vieta i patti successori (art. 458 cod.civ.). Questo è evidente sia nelle clausole tra l'imprenditore e il discendente che riceve l'azienda, sia in eventuali accordi tra i discendenti.
Autonomia dell'Asse Pattizio
L'art. 768 quater del Codice Civile stabilisce che il patto non è soggetto né a collazione né all'azione di riduzione. Questo rende il patto di famiglia un asse pattizio autonomo, quasi un'anticipazione di una futura successione.
Aspetti Tributari
Dal punto di vista tributario, il patto di famiglia può beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 3 comma 4-ter del T.U. 31 ottobre 1990, n. 346, a determinate condizioni, come il controllo della società da parte del beneficiario del trasferimento (art. 2539 c.c., comma 1, n. 1).
Alternativa alla Donazione
Sebbene il patto di famiglia rappresenti un modo efficace per trasferire una proprietà, esso non è l'unico mezzo. Resta sempre aperta la via della donazione diretta, sebbene questa sia soggetta a limitazioni come l'azione di riduzione e gli obblighi collaterali (artt. 737 e ss.cod.civ.).
Conclusione
Il patto di famiglia è un strumento legale complesso e con un impatto rilevante, ma non è esente da problematiche e limitazioni. Prima di intraprendere questa strada, è essenziale consultare un avvocato esperto in diritto successorio e commerciale ed un notaio per assicurarsi che sia la soluzione più adatta alle esigenze della propria famiglia e della propria impresa.
Formula del patto di famiglia
N. REPERTORIO
N. RACCOLTA
PATTO DI FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno ed il giorno del mese di (tutto in lettere per disteso) in Roma e nel mio studio in via Aurelia n. 619 avanti a me dottor Romolo Romani, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, ed alla presenza dei signori:
- AA (Nome Cognome) nato a il domiciliato (o residente) in via n
- BB (Nome Cognome) nato a il domiciliato (o residente) in via n
intervenuti quali testimoni aventi i requisiti di legge come mi confermano, da me Notaio richiesti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48 della Legge 16 Febbraio 1913 N. 89, sono personalmente comparsi i signori:
Disponente
- Tizio (Nome Cognome), nato a… il…, residente a..., via... n..., cittadino italiano, quale titolare dell'omonima impresa individuale corrente in..., via... n..., iscritta nel Registro delle Imprese di..., codice fiscale e numero d'iscrizione..., numero R.E.A....;
Assegnatario dell’azienda
- Tizietto (Nome Cognome), nato a... il..., residente a..., via... n..., cittadino italiano, codice fiscale...;
Partecipanti al patto
- Caia (Nome Cognome), nata a... il..., residente a..., via... n..., cittadina italiana, codice fiscale...;
- Sempronio (Nome Cognome), nato a... il..., residente a..., via... n..., cittadino italiano, codice fiscale...
Collaboratore familiare
- Primo (Nome Cognome), nato a... il..., residente a..., via... n..., cittadino italiano, codice fiscale...
I comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo,
PREMETTONO
A) che il signor Tizio è titolare esclusivo dell’impresa individuale corrente in..., via... n..., iscritta nel Registro delle Imprese di..., codice fiscale e numero d'iscrizione..., numero R.E.A..., avente ad oggetto l'azienda composta dal complesso di beni organizzati per l'esercizio dell’attività di...;
B) che, ai sensi degli articoli 768-bis e seguenti del codice civile, il signor Tizio intende trasferire la predetta azienda al nipote ex filio signor Tizietto con il consenso del coniuge e di tutti coloro che sarebbero legittimari ove in questo momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore disponente;
C) che partecipano al presente patto di famiglia il coniuge dell’imprenditore signora Caia ed il figlio signor Sempronio;
D) che non vi sono altri aventi diritto alla quota di riserva ai sensi degli articoli 536 e seguenti del codice civile ove in questo momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore disponente, ivi compresi figli nascituri già concepiti, come confermano espressamente i comparenti ;
E) che i contraenti attribuiscono all’azienda oggetto del presente atto il valore complessivo di euro…, quale risultante dalla perizia di stima redatta dal dott. Mario Rossi, iscritto all’Albo dei dottori commerciasti della Provincia di... al n…, asseverata con giuramento dinanzi al Cancelliere del Tribunale di... in data… cron. n…, accettata da tutti i comparenti;
F) che pertanto il valore della quota di riserva spettante per legge al coniuge signora Caia ammonta ad euro... ed il valore della quota di riserva spettante per legge al figlio signor Sempronio ammonta ad euro...;
G) che non vi sono familiari che abbiano prestato in modo continuativo la propria attività di lavoro nell’impresa del disponente ai sensi dell’art. 230-bis c.c.;
oppure
G) che il fratello del disponente signor Primo, costituito in atto come sopra, ha prestato in modo continuativo la sua attività di lavoro nell’impresa del disponente fin dal…. (come risulta dalla scrittura privata autenticata da me notaio in data…, repertorio n…, registrata a… in data… al n… con cui è stata riconosciuta l’esistenza dell’impresa familiare ai sensi dell’art. 230-bis del codice civile e ai sensi dell'art. 5, quarto comma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) ed interviene al presente atto al fine di riconoscere di essere stato soddisfatto dei diritti allo stesso spettanti quale familiare collaboratore ai sensi dell’art. 230-bis del codice civile e di rinunciare all’eventuale diritto di prelazione allo stesso spettante sul trasferimento dell’azienda .
Tanto premesso, approvato dai comparenti e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, in presenza dei testimoni, si conviene e si stipula quanto segue.
Articolo 1
DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON IL CALLABORATORE FAMILIARE
Il signor Primo, nella sua qualità di collaboratore familiare nell’impresa del disponente, riconosce di avere ricevuto dal disponente tutto quanto dovuto a titolo di liquidazione della sua partecipazione agli utili dell’impresa, ai beni acquistati con essi ed agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, fin dalla data del… , e dichiara di non avere altro a pretendere per la causale indicata.
Inoltre, il familiare collaboratore signor Primo, preso atto del valore attribuito all’azienda che verrà trasferita con il presente contratto, dichiara di rinunciare espressamente al diritto di prelazione eventualmente allo stesso spettante sul trasferimento dell’azienda, ai sensi dell’art. 230-bis, comma 5 del codice civile.
Articolo 2
CONSENSO E OGGETTO
Il signor Tizio, nella sua qualità come sopra, con il consenso dei partecipanti al patto, trasferisce, ai sensi dell’art. 768-bis del codice civile, al nipote ex filio signor Tizietto, che allo stesso titolo accetta ed acquista, la piena proprietà dell'azienda composta dal complesso di beni organizzati per l'esercizio dell’attività di… corrente in…, via… n…, iscritta nel Registro delle Imprese di..., codice fiscale e numero d'iscrizione..., numero R.E.A..., costituita da:
- i beni strumentali e le merci, la ditta e l’insegna descritti nella perizia di stima redatta dal dott. Mario Rossi, iscritto all’Albo dei dottori commerciasti della Provincia di... al n…, asseverata con giuramento dinanzi al Cancelliere del tribunale di... in data… cron. n…, che contiene la specificazione per ciascun bene del relativo valore , perizia che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.
Per effetto del presente trasferimento d’azienda l’assegnatario subentra nei crediti inerenti all’esercizio dell’impresa, nei debiti verso fornitori dell’impresa, nei contratti stipulati per l'esercizio dell'impresa, nei rapporti di lavoro subordinato con i dipendenti occupati nell’impresa, il tutto in conformità a quanto risulta dalla perizia di stima allegata al presente atto sotto la lettera A), assumendo tutti gli obblighi inerenti ai rapporti di lavoro (qualifica, trattamento di fine rapporto, ratei mensilità, ferie, permessi, eccetera).
Restano espressamente esclusi dal trasferimento i crediti ed i debiti (non dipendenti da contratti di lavoro) relativi all'azienda ceduta diversi da quelli descritti nella più volte citata perizia di stima, i quali resteranno rispettivamente a favore e carico del disponente, obbligandosi lo stesso a rifondere la parte assegnataria di quanto la stessa fosse tenuta a pagare nei confronti dei creditori dell'azienda anche per effetto dell’art. 2560, secondo comma c.c.
Il disponente si impegna a comunicare ai dipendenti, ai fornitori, ai creditori ed ai debitori il trasferimento dell'azienda ed il subingresso nei contratti, nei crediti, nei debiti ed in generale in tutti i rapporti in corso, entro giorni sette da oggi.
Articolo 3
LIQUIDAZIONE DEI PARTECIPANTI AL PATTO NON ASSEGNATARI DELL’AZIENDA
[Liquidazione in denaro differita]
L’assegnatario dell’azienda si obbliga a corrispondere al partecipante al patto signor Sempronio, la somma di euro… entro e non oltre il...
Tale somma rappresenta la liquidazione del valore della quota di riserva spettante al signor Sempronio, ai sensi dell'art. 768-quater del codice civile, calcolato sul valore complessivo dell’azienda come sopra determinato.
oppure
[Liquidazione in denaro immediata]
L’assegnatario dell’azienda versa al partecipante al patto signor Sempronio la somma di euro… , a mezzo assegno circolare non trasferibile numero…, emesso dalla Banca…. in data… all’ordine del signor Sempronio che rilascia corrispondente quietanza.
Tale somma rappresenta la liquidazione del valore della quota di riserva spettante al signor Sempronio, ai sensi dell'art. 768-quater del codice civile, calcolato sul valore complessivo dell’azienda come sopra determinato.
oppure
[Rinuncia parziale al credito spettante a titolo di liquidazione]
Il partecipante al patto signora Caia rinuncia in parte al diritto di credito alla stessa spettante quale valore della quota di riserva calcolato sul valore complessivo dell’azienda come sopra determinato ed accetta, a titolo di definitiva liquidazione, ai sensi dell'art. 768-quater del codice civile, la somma di euro… che viene pagata dall’assegnatario, a mezzo assegno circolare non trasferibile numero…, emesso dalla Banca…. in data… all’ordine della signora Caia che rilascia corrispondente quietanza.
oppure
[Rinuncia totale al credito spettante a titolo di liquidazione]
La signora Caia rinuncia per intero al diritto di credito alla stessa spettante quale valore della quota di riserva, ai sensi dell'art. 768-quater del codice civile, calcolato sul valore complessivo dell’azienda come sopra determinato, pari ad euro…
[Clausola finale della liquidazione]
I partecipanti al patto di famiglia non assegnatari dell'azienda, nell'accettare il presente patto di famiglia, prendono atto che, ai sensi 768-quater del codice civile, quanto ricevuto dai contraenti con il presente patto di famiglia è imputato alla quota di legittima loro spettante sulla successione del disponente e non è soggetto a collazione o a riduzione.
I partecipanti al patto di famiglia prendono atto e accettano che, ove all’apertura della successione dell’imprenditore disponente vi fossero altri legittimari dello stesso, che non abbiano partecipato al presente patto di famiglia, gli stessi potranno chiedere il pagamento della somma prevista dall’art. 768-quater del codice civile aumentata degli interessi legali.
In mancanza di tale liquidazione potranno chiedere l’impugnazione del presente patto di famiglia.
oppure
[Rinvio dell’adempimento del debito da liquidazione ad un successivo contratto collegato]
I contraenti dichiarano di accettare la valutazione dell’azienda fissata in euro… e prendono atto che, ai sensi dell’art. 768-quater del codice civile, sorge a favore dei partecipanti al patto non assegnatari dell’azienda un diritto di credito nei confronti dell’assegnatario dell’azienda pari al valore della quota di riserva loro spettante sull’azienda trasferita come specificato in premessa.
Come consentito dall’art. 768-quater, comma 3 del codice civile, i contraenti convengono espressamente di rinviare l’adempimento delle obbligazioni dell’assegnatario dell’azienda aventi ad oggetto la liquidazione dei legittimari non assegnatari dell’azienda ad un successivo contratto da stipularsi entro il giorno…, che sarà espressamente collegato a questo, al quale interverranno i medesimi soggetti che hanno partecipato al presente atto o coloro che li abbiano sostituiti.
I partecipanti al patto di famiglia non assegnatari dell'azienda, nell'accettare il presente patto di famiglia, prendono atto che, ai sensi 768-quater del codice civile, quanto ricevuto dai contraenti con il presente patto di famiglia e con il successivo contratto di adempimento espressamente collegato a questo è imputato alla quota di legittima loro spettante sulla successione del disponente e non è soggetto a collazione o a riduzione.
I partecipanti al patto di famiglia prendono atto e accettano che, ove all’apertura della successione dell’imprenditore disponente vi fossero altri legittimari dello stesso, che non abbiano partecipato al presente patto di famiglia, gli stessi potranno chiedere il pagamento della somma prevista dall’art. 768-quater del codice civile aumentata degli interessi legali.
In mancanza di tale liquidazione potranno chiedere l’impugnazione del presente patto di famiglia.
oppure
[Liquidazione in denaro immediata da parte del disponente]
L’assegnatario dell’azienda ed il legittimario non assegnatario dell’azienda signor Sempronio riconoscono e dichiarano che il disponente ha provveduto di persona al pagamento della somma di euro… in favore del legittimario non assegnatario dell’azienda signor Sempronio a mezzo assegno circolare non trasferibile numero…, emesso dalla Banca…. in data… all’ordine del signor Sempronio che rilascia corrispondente quietanza.
Tale somma rappresenta la liquidazione del valore della quota di riserva spettante al signor Sempronio, ai sensi dell'art. 768-quater del codice civile, calcolato sul valore complessivo dell’azienda come sopra determinato.
Il disponente dichiara di rinunciare, per spirito di liberalità nei confronti dell’assegnatario dell’azienda, alla restituzione della somma pagata in adempimento dell’obbligazione posta per legge a carico dell’assegnatario stesso.
I partecipanti al patto di famiglia non assegnatari dell'azienda, nell'accettare il presente patto di famiglia, prendono atto che, ai sensi 768-quater del codice civile, quanto ricevuto dall’assegnatario dell’azienda con il presente patto di famiglia non è soggetto a collazione o a riduzione.
I partecipanti al patto di famiglia prendono atto e accettano che, ove all’apertura della successione dell’imprenditore disponente vi fossero altri legittimari dello stesso, che non abbiano partecipato al presente patto di famiglia, gli stessi potranno chiedere il pagamento della somma prevista dall’art. 768-quater del codice civile aumentata degli interessi legali.
In mancanza di tale liquidazione potranno chiedere l’impugnazione del presente patto di famiglia.
Articolo 4
EFFETTI
Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno d’oggi.
Il disponente si obbliga a tenere indenne l'assegnatario da eventuali richieste per tasse, imposte, tributi, sanzioni e oneri fiscali maturati a carico del disponente prima della decorrenza degli effetti del presente atto, anche non ancora accertati, iscritti a ruolo o comunque definiti con gli aventi diritto.
Articolo 5
GARANZIA
Il disponente garantisce la piena proprietà e disponibilità dei beni costituenti l'azienda ceduta e la libertà degli stessi da pesi, privilegi, sequestri, pignoramenti e diritti reali o personali a terzi spettanti e diritti di prelazione ex art. 230-bis c.c.
Il disponente dichiara che i beni aziendali venduti con il presente atto non provengono da successione mortis causa.
Articolo 6
VOLTURE AUTORIZZAZIONI
Il disponente dichiara di esercitare l'attività in forza delle seguenti autorizzazioni:
- autorizzazione rilasciata dal Comune di... in data... n..., per la vendita di...;
- autorizzazione rilasciata dal Comune di... in data... n..., per la vendita di....
Il disponente presta il suo consenso alla voltura in favore dell'assegnatario delle autorizzazioni relative all'azienda col presente atto ceduta e si impegna ad intervenire presso pubblici Uffici per consentire il rilascio di nuove autorizzazioni in favore dell'assegnatario.
Eventuale
Articolo 7
FACOLTA’ DI RECESSO
I contraenti attribuiscono al disponente la facoltà di sciogliere il presente patto di famiglia mediante recesso che potrà essere esercitato entro cinque anni dalla data odierna.
La dichiarazione di recesso dovrà essere contenuta in un atto pubblico notarile e dovrà essere trasmessa, a mezzo lettera raccomandata a.r., a tutti coloro che hanno partecipato al contratto [ed a quello successivo collegato con cui sono state effettuate le liquidazioni da parte dell’assegnatario dell’azienda] nonché a coloro che li hanno sostituiti.
Il recesso si intenderà perfezionato quando la dichiarazione di recesso sarà pervenuta al domicilio di tutti i contraenti o di coloro che li hanno sostituiti.
A tal fine i contraenti eleggono domicilio come in comparsa e si impegnano a comunicare, con lettera raccomandata a.r. o a mani, a tutti gli altri contraenti eventuali variazioni del domicilio eletto.
In caso di esercizio della facoltà di recesso, i contraenti si obbligano ad intervenire nell’atto pubblico notarile, il giorno che sarà indicato nella comunicazione di recesso, per accertare l’avvenuto scioglimento del patto di famiglia, l’effetto conseguente di ritrasferimento dell’azienda in favore del disponente, la riconsegna dell’azienda al disponente, il rimborso da parte dei legittimari non assegnatari di quanto ricevuto a titolo di liquidazione della quota di legittima. Tale atto costituirà il titolo per procedere alla pubblicità della sopravvenuta inefficacia del trasferimento dell’azienda nel Registro delle imprese [nei Registri immobiliari, nel Pubblico Registro Automobilistico].
L’assegnatario si obbliga a non alienare l’azienda fino allo spirare del termine per l’esercizio della facoltà di recesso.
Articolo 8
CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE
Le controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente patto di famiglia, in qualunque momento eventualmente insorte, sono devolute preliminarmente all’organismo di conciliazione operante presso la Camera di Commercio di... o ad altro organismo di conciliazione previsto dall’art. 38 del D.LGS. 17 gennaio 2003, n. 5 stabilito dalle parti di comune accordo.
Articolo 9
TRATTAMENTO TRIBUTARIO
Le parti richiedono espressamente l'applicazione dell'art. 58, comma 1 del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche in base al quale il trasferimento d'azienda per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda sarà conseguentemente assunta dall'assegnatario ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del disponente.
I comparenti dichiarano che il presente trasferimento d'azienda a discendente non è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del D.LGS. n. 346/1990, introdotto dal comma 78 articolo unico della legge finanziaria 2007 (legge n. 286/2006).
A tal fine l'assegnatario si impegna espressamente a proseguire l'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data odierna.
L'assegnatario prende atto che il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio con le conseguenze sanzionatorie previste dal citato art. 3, comma 4-ter del D.LGS. n. 346/1990.
Ove occorrer possa, i comparenti dichiarano reciprocamente di non avere in precedenza effettuato donazioni, neppure presunte, nei confronti degli altri partecipanti al patto di famiglia.
Articolo 10
SPESE
Spese e imposte del presente atto sono a carico dell'assegnatario dell'azienda.
L'imposta di bollo relativa al presente atto verrà assolta mediante registrazione con procedura telematica ai sensi dell'art. 3-bis del decreto legislativo n. 463/1997, introdotto dal decreto legislativo n. 9/2000, e successive modifiche.
E, richiesto, ho io Notaio ricevuto il presente atto da me letto, unitamente all’allegato, alla presenza dei testimoni alle parti che su mia interpellanza lo dichiarano conforme alla loro volonta' ed in conferma con i testimoni e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore minuti
Il presente atto interamente scritto di pugno da me Notaio consta di
TIZIO – TIZIETTO – CAIA – SEMPRONIO – PRIMO – AA (TESTE) – BB (TESTE) – ROMOLO ROMANI NOTAIO – IMPRONTA DEL SIGILLO