LEGATO ALTERNATIVO – ART. 665 C.C.
Art. 665 del Codice Civile - SCELTA NEL LEGATO ALTERNATIVO
1. Nel legato alternativo la scelta spetta all'onerato, a meno che il testatore l' abbia lasciata al legatario o a un terzo.
FORMULA
Lego a Silvio (Nome Cognome) nato a *** il *** residente in *** via *** n. *** a sua scelta o il diritto di piena proprietà della mia casa sita in Bordighera, via Bianchi n. 1, o il diritto di piena proprietà della mia casa sita in Riccione, via Cavour n. 3.
COMMENTO
La formula presentata è un esempio di "legato alternativo" come definito dall'Art. 665 del Codice Civile italiano. In questo tipo di legato, il testatore offre al legatario una scelta tra due o più beni. La peculiarità di questo legato è che la scelta è lasciata a Silvio, il legatario, piuttosto che all'onerato (cioè all'erede o all'esecutore testamentario).
Questo dà a Silvio una flessibilità significativa, permettendogli di scegliere il bene che preferisce o che meglio si adatta alle sue esigenze al momento dell'eredità. Per esempio, potrebbe preferire la casa in Bordighera per ragioni personali o di investimento, oppure la casa in Riccione per la sua localizzazione o valore.
Questo tipo di legato potrebbe essere utile in situazioni in cui il testatore desidera lasciare un'eredità, ma è incerto riguardo alle specifiche esigenze o desideri futuri del legatario. Tuttavia, è fondamentale che la formulazione del legato sia chiara e precisa per evitare possibili contestazioni o ambiguità nell'interpretazione testamentaria.