Costituzione di fondo patrimoniale per testamento - articolo 167 c.c.
Art. 167 del Codice Civile - COSTITUZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE 1. Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
2. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l' accettazione dei coniugi. L' accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.
3. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.
4. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.
(Articolo così sostituito dall'art. 49, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia).
2. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l' accettazione dei coniugi. L' accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.
3. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.
4. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.
(Articolo così sostituito dall'art. 49, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia).
FORMULA
1- Prima soluzione per coloro che ritengono che sia il terzo a costituire il fondo patrimoniale
Costituisco in fondo patrimoniale per far fronte ai bisogni della famiglia dei coniugi Mevio (Nome Cognome) nato a il e Tizia (Nome Cognome) nata a il residenti in via n. la villa sita in Verbania via Leonardo Da Vinci n. 56 attribuendone la proprietà a titolo di legato ad entrambe i coniugi.2 – Seconda soluzione per coloro che ritengono che il fondo patrimoniale, essendo una convenzione matrimoniale, debba sempre essere costituito dai coniugi (vedi Diritto notarile – Le lezioni del notaio Vincenzo De paola – successioni - Giuffrè Editore - pagina 224 e seguenti)
Lego ai coniugi Mevio (Nome Cognome) nato a il e Tizia (Nome Cognome) nata a il residenti in via n. il diritto di piena proprietà della villa sita in Verbania via Leonardo Da Vinci n. 56 sotto la condizione risolutiva che essi lo conferiscano in fondo patrimoniale per far fronte ai bisogni della loro famiglia entro il termine di sei mesi dall’apertura della mia successione.COMMENTO
Le formule presentate offrono due diverse prospettive sulla costituzione del fondo patrimoniale, e sono entrambe allineate con l'Art. 167 del Codice Civile.
1. La prima formula è in linea con l'articolo nel senso che un terzo può, effettivamente, costituire un fondo patrimoniale per il benessere della famiglia dei coniugi. Questo approccio può essere utile in situazioni in cui, ad esempio, un parente o un amico desidera assicurare un certo grado di sicurezza finanziaria alla famiglia. Qui, la "proprietà a titolo di legato" viene attribuita direttamente ai coniugi, eliminando la necessità di ulteriori azioni da parte loro.
2. La seconda formula, al contrario, si basa sull'idea che la costituzione del fondo patrimoniale dovrebbe essere una convenzione tra i coniugi. In questo caso, la formula prevede una "condizione risolutiva": i coniugi devono accettare e conferire la villa in un fondo patrimoniale entro un periodo di tempo specifico (sei mesi dall'apertura della successione in questo caso) per far fronte ai bisogni della famiglia.
Entrambe le formule sono conformi alle disposizioni dell'Art. 167 del Codice Civile, che permette sia ai coniugi che a un terzo di costituire un fondo patrimoniale. Tuttavia, la scelta tra le due dipenderà dalla posizione giuridica che si sostiene riguardo alla natura giuridica del fondo patrimoniale.