LEGATO DI ALIMENTI – ART. 660 C.C.
Art. 660 del Codice Civile - LEGATO DI ALIMENTI -
1. Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall' articolo 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
FORMULA
Lego a carico dei miei eredi l’obbligo di effettuare, a titolo di legato di alimenti, a favore del mio amico Filippo (Nome Cognome) nato a *** il *** residente in *** via *** n. ***, le somministrazioni indicate nell'articolo 438 c.c.
COMMENTO
Nella formula di esempio, il testatore impone ai suoi eredi l'obbligo di fornire a "Filippo" le necessità vitali come indicate nell'articolo 438 del Codice Civile. È un modo per assicurare il benessere di una persona anche dopo la morte del testatore. Tuttavia, è fondamentale notare alcuni punti.
Questo tipo di legato è vincolante per gli eredi, il che significa che è un obbligo che devono onorare.
La specificità è fondamentale: il testatore deve chiaramente identificare la persona o le persone che beneficeranno del legato, così come le specifiche "somministrazioni" se desidera deviare da quelle stabilite nell'articolo 438.
L'obbligo "a carico degli eredi" indica che gli eredi saranno responsabili dell'adempimento di questo legato, il che potrebbe avere implicazioni sul resto dell'eredità.
La formula potrebbe anche avere implicazioni fiscali che gli eredi devono considerare.
Nel complesso, questa è una clausola importante che può essere utilizzata per garantire il benessere di una persona cara, ma che necessita di una pianificazione e considerazione accurata.