LEGATO A FAVORE DEL CREDITORE – ART. 659 C.C.
Art. 659 del Codice Civile - LEGATO A FAVORE DEL CREDITORE
1. Se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.
FORMULA
Lego a Mevio (Nome Cognome) nato a *** il *** residente in *** via *** n. ***,del quale sono debitore della somma di Euro 10.000,00 in ragione di *** , la somma di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) a soddisfazione del suo credito verso di me.
COMMENTO
Il legato di credito rappresenta la volontà del testatore di lasciare una somma di denaro a un individuo specifico, in questo caso, Mevio, per soddisfare un debito esistente di 10.000 euro. È interessante notare che il legato è strutturato in modo tale da cancellare un debito preesistente, piuttosto che fornire un beneficio economico aggiuntivo al legatario.
Tuttavia, ci sono alcuni punti da considerare:
1. La formula dovrebbe essere scritta in modo chiaro e preciso per evitare possibili ambiguità che potrebbero dar luogo a contestazioni legali.
2. Il legato ha un obiettivo specifico, che è estinguere un debito. Ciò potrebbe avere implicazioni fiscali che andrebbero valutate.
3. E' necessario specificare la natura del debito ("in ragione di ...") per evitare future contestazioni o ambiguità.
In generale, è consigliabile consultare un avvocato specializzato in diritto delle successioni quando si stende un testamento, per assicurarsi che tutte le disposizioni siano conforme a legge.