L'azione ex art. 524 cod. civ. non può essere esperita quando la rinuncia provenga dal legittimario pretermesso.
In tema di divisione ereditaria, quando tra i condividenti non vi sia stato accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi istaurato per giungere al completo scioglimento della comunione.
Il legittimario pretermesso acquista la qualità di chiamato alla eredità solo dal momento della sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione rimuovendo l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie.
Configura patto successorio, vietato dall'art. 458 c.c., l'accordo col quale i contraenti si attribuiscono le quote di proprietà di un immobile oggetto dell'altrui futura successione mortis causa.
Per l'impugnazione della rinuncia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c. il presupposto oggettivo è costituito unicamente dal prevedibile danno ai creditori.
La rinuncia all'azione di riduzione da parte del legittimario totalmente pretermesso diverge, sul piano funzionale e strutturale, dalla rinuncia all'eredità.
Per il legittimario pretermesso è sufficiente che si sostenga che il valore attivo ad esso pervenuto sia inferiore a quanto gli compete per legge senza che tale operazione debba avvenire in termini aritmetici.
Nel caso di decesso nel corso del procedimento di mediazione il mediatore dovrà dichiarare non luogo a procedere dell’ esperimento.
La dispensa dalla collazione non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile.
La limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore ivi compreso l'erario .