Il rimedio previsto dall'art. 524 c.c. è utilizzabile dai creditori non solo in presenza di una rinuncia formale all'eredità da parte del chiamato, ma anche nel caso in cui quest'ultimo non dichiari di accettarla in seguito all'esperimento della cd. "actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato.
A differenza della mera denuncia di successione, che ha valore esclusivamente fiscale, la voltura catastale ha invece rilievo sia agli effetti civili che a quelli catastali, ed è atto idoneo ad integrare un'accettazione tacita dell'eredità.
Nell'interpretazione di una disposizione testamentaria di uno o più beni determinati, l'indagine sulla composizione del patrimonio del testatore al momento della formazione della scheda, è rilevante ad ampio raggio.
Nell'azione di impugnazione del testamento per indegnità a succedere della persona designata come erede, sussiste il litisconsorzio necessario di tutti i successori legittimi.
In tema di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato, purché tale peso, non assuma il carattere di corrispettivo.
La proposizione della domanda di mediazione comporta accettazione tacita di eredità.
Nella formazione della massa ereditaria ex articolo 556 c.c. il debito derivante da fideiussione prestata dal de cuius è detraibile se e nella misura in cui sia dimostrata l'insolvibilità del debitore garantito o l'impossibilità di esercitare l'azione di regresso.
E' obbligatorio esperire la procedura stragiudiziale della mediazione civile nel caso si debba proporre l'actio interrogatoria ex articolo 481 c.c.?
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 28/04/2022, n. 13266 - I casi indegnità previsti dall'articolo 463 c.c. sono tassativi.
Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 12/09/2019, n. 22790 - Le azioni (e le quote) delle società di capitali costituiscono beni di "secondo grado", in quanto non sono del tutto distinte e separate dai beni compresi nel patrimonio sociale.