Nel caso di acquisto di un immobile da parte di un soggetto, con denaro fornito da un terzo per spirito di liberalità, si configura una donazione indiretta.
L'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo pattuito nell'atto notarile.
La Corte di Cassazione torna sul tema dell'interpretazione delle disposizioni testamentarie dubbie sulla qualifica di erede o legatario.
L'accettazione tacita di eredità può essere desunta anche dal comportamento del chiamato all'eredità.
Per la giurisprudenza l'obbligo di accettazione con beneficio di inventario è escluso, per i minori e per gli enti che ne sono obbligati, in caso di legati.
Se il minore ha accettato l'eredità con beneficio di inventario e non lo erige entro il termine di un anno dalla maggiore età, diviene erede puro e semplice.
L'eredità devoluta ai minori non può essere accettata se non col beneficio dell'inventario (art. 471 c. c.) ed ogni altra forma di accettazione, espressa o tacita, è improduttiva di effetti giuridici.
Sono esclusi dalla rappresentazione i discendenti del nipote "ex filio".
L'indegnità a succedere di cui all'art. 463 c.c. pur essendo operativa "ipso iure", deve essere dichiarata con sentenza costitutiva.
Per la giurisprudenza della Corte di Cassazione l'indegno "potest capere sed non potest retinere".