In tema di donazione di somma di danaro di non modico valore, la nullità del corrispondente contratto determina l'insorgere, a carico del mandatario medesimo, dell'obbligo di restituzione in favore del donante.
In tema di giudizio divisorio avente ad oggetto masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi, la divisione unitaria può avvenire per effetto del consenso comunque manifestato dai condividenti.
La rinuncia all'eredità da parte di uno dei coniugi non comporta automaticamente la perdita del rinunciante ad ottenere l'assegno di mantenimento in sede di separazione.
Il legittimario che rinuncia all'eredità ha diritto di ritenere le donazioni o di conseguire i legati a lui fatti.
L'acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto allo stipulante opera iure hereditatis, e non iure proprio, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto.
L'esercizio dell'azione ex art. 2900 c.c. non è incompatibile con l'intervenuta accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità relitta dal debitore.
L'espressa e specifica istanza del condividente interessato assurge ad imprescindibile presupposto dell'attribuzione per intero di un bene immobile nella porzione di un condividente che ne abbia fatta esplicita richiesta.
Quando una donazione soggetta a collazione sia contemporaneamente lesiva della legittima, la tutela offerta dall'azione di riduzione, vittoriosamente esperita contro il coerede donatario, non assorbe gli effetti della collazione.
I diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano gravando in primo luogo sulla porzione disponibile.
La collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria.