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Novara, Rotonda Massimo d'Azeglio n. 11
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In caso di collazione di una donazione, non rileva la determinazione del valore del bene alla data di apertura della successione, allorquando non risulti anche avanzata la domanda di divisione.
Qualora il testatore, ai sensi dell'art. 733 c.c., fissi regole per la formazione delle porzioni dei coeredi permane in ogni caso il diritto degli stessi di ottenere beni di valore corrispondente a quello della quota che ad essi compete.
In tema di successione "mortis causa", ove il chiamato all'eredità vi abbia rinunciato, il creditore di questi che ne risulti pregiudicato può impugnare la rinuncia ai sensi dell'art. 524 c.c.
L'indicazione erronea della data nel testamento olografo, dovuta ad errore materiale del testatore per distrazione, ignoranza od altra causa, anche se concretantesi in una data impossibile, non voluta però come tale dal testatore, può essere rettificata dal giudice.
In tema di divisione ereditaria l'indicazione dei beni può essere compiuta successivamente alla domanda anche dal condividente che non l'abbia proposta.
La collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria.
Perchè si possa parlare di testamento olografo è necessario che lo scritto contenga la manifestazione di una volontà definitiva dell'autore.
Il chiamato all'eredità non assume la qualità di erede per il solo fatto di avere accettato la notifica dell'atto di riassunzione.
La rinuncia al legato in sostituzione di legittima, fatta salva la forma scritta quando il legato abbia per oggetto beni immobili, ben può risultare da atti univoci compiuti dal legatario, implicanti necessariamente la volontà di rinunciare al legato.
È da escludere l'esistenza di un patto successorio quando tra le parti non sia intervenuta alcuna convenzione.
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