Una sentenza risalente al 1995 ma attuale per verificare quali indici verificare per comprendere se ci si imbatte in un patto successorio.
E' nulla la donazione del bene non ancora diviso tra i coeredi.
Il legittimario è titolato ad agire per ottenere l'accertamento della natura simulata del negozio dissimulante la liberalità anche prima dell'apertura della successione del donante.
Non può essere considerata come una formula di stile l'espressione “revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria contenuta nel testamento posteriore”
Nella divisione ereditaria ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c.
Il legato in sostituzione di legittima grava sulla porzione indisponibile ed il beneficiario deve essere calcolato nel numero complessivo degli eredi legittimari.
La pronuncia di condanna contenuta nella sentenza di accoglimento della domanda di riduzione della quota di legittima non è immediatamente eseguibile quando rappresenti il conguaglio di una operazione divisionale.
Ciascun coerede può domandare alla banca il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza.
Il chiamato all'eredità nel possesso dei beni ereditari deve fare l'inventario nei tre mesi dall'apertura della successione per poter validamente rinunciare all'eredità.
L'azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro autonome e diverse.