Articolo 592 c.c.Figli nati fuori del matrimonio riconosciuti o riconoscibili
Se vi sono discendenti legittimi, i figli nati fuori del matrimonio, quando la filiazione è stata riconosciuta o dichiarata, non possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge.
I figli nati fuori del matrimonio riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'articolo 279, non possono ricevere più di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata.
(L'art. 1, comma 11, L. 10 dicembre 2012, n. 219, ha disposto che nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrano, siano sostituite dalla seguente: «figli». Successivamente l’art. 105, comma 3, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto che le parole «figli naturali», ove presenti, in tutta la legislazione vigente, siano sostituite dalle parole «figli nati fuori del matrimonio»)
(L'art. 1, comma 11, L. 10 dicembre 2012, n. 219, ha disposto che nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrano, siano sostituite dalla seguente: «figli». Successivamente l’art. art. 105, comma 4, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto che le parole «figli legittimati», «figlio legittimato», «legittimato», «legittimati», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, siano soppresse)
COMMENTO
L'articolo 592 del Codice Civile si occupa della posizione dei figli nati fuori del matrimonio in materia testamentaria, stabilendo delle limitazioni specifiche sulla loro quota ereditaria. Nel caso di discendenti legittimi, i figli nati fuori del matrimonio, la cui filiazione è stata riconosciuta o dichiarata, hanno il diritto di ricevere tramite testamento una quota che non può eccedere quella che avrebbero ereditato secondo le norme sulla successione legittima. Questo principio si applica anche ai figli nati fuori del matrimonio riconoscibili, ovvero quelli la cui filiazione è accertabile attraverso le modalità descritte dall'articolo 279 del Codice Civile. In entrambi i casi, la legge mira a garantire un trattamento equo tra i figli legittimi e quelli nati fuori del matrimonio, limitando le possibilità di discriminazione testamentaria e assicurando una certa misura di protezione ai diritti successori di questi ultimi.
Giurisprudenza successioni