Articolo 522 c.c.Devoluzione nelle successioni legittime
1. Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell' ultimo comma dell' articolo 571. Se il rinunziante è solo, l' eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.
COMMENTO
L'Articolo 522 del Codice Civile affronta il concetto di devoluzione nelle successioni legittime in caso di rinunzia all'eredità da parte di un erede. Questo articolo è fondamentale per capire come viene ridistribuita l'eredità quando uno degli eredi decide di non accettarla.
Il primo comma delinea chiaramente che, se un erede rinuncia alla sua parte, questa viene redistribuita tra gli altri eredi che avrebbero dovuto condividere la successione con il rinunziante. Tuttavia, il diritto di rappresentazione (cioè il diritto degli eredi di un erede premorto di subentrare nella sua posizione) e altre disposizioni speciali rimangono in vigore, come specificato nell'articolo 571 del Codice Civile.
Inoltre, il testo sottolinea che, se l'erede che rinuncia è l'unico in linea di successione, l'eredità passa a chi avrebbe ereditato se l'erede rinunziante non fosse esistito. Questa disposizione assicura che l'eredità non rimanga "sospesa", ma venga devoluta secondo le regole della successione legittima.
In sintesi, l'articolo serve a garantire una devoluzione equa e logica dell'eredità in caso di rinunzia, rispettando sia i diritti degli altri eredi sia le regole generali della successione legittima.
Giurisprudenza successioni