Articolo 578 c.c.Successione dei genitori al figlio naturale
Se il figlio naturale muore senza lasciar prole né coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale è stato dichiarato figlio.
Se è stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, l'eredità spetta per metà a ciascuno di essi.
Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio, l'altro è escluso dalla successione.
- Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013
COMMENTO
Prima della sua abrogazione, l'articolo 578 del Codice Civile delineava le regole relative alla successione dei genitori al figlio naturale. Questo articolo stabiliva che, in assenza di prole o coniuge, l'eredità di un figlio naturale sarebbe stata devoluta al genitore che lo aveva riconosciuto o del quale era stato dichiarato figlio. Nel caso in cui il figlio fosse stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, l'eredità sarebbe stata divisa equamente tra di loro. Inoltre, se un solo genitore avesse legittimato il figlio, l'altro genitore sarebbe stato escluso dalla successione.
L'abrogazione di questo articolo è avvenuta con il decreto legislativo n. 154 del 28 dicembre 2013, che ha introdotto significative modifiche nel diritto di famiglia, in particolare in relazione al trattamento dei figli naturali. Questo cambiamento legislativo ha avuto un impatto profondo, poiché ha eliminato la distinzione tra figli naturali e legittimi in materia di successione.
Il decreto legislativo n. 154/2013 ha rappresentato un passo fondamentale verso l'uguaglianza di trattamento tra tutti i figli, indipendentemente dalle circostanze della loro nascita. Prima di questa riforma, i figli naturali erano soggetti a un regime successorio diverso rispetto ai figli legittimi, una distinzione che è stata considerata non più appropriata in una società moderna e inclusiva.
L'abrogazione dell'articolo 578 c.c. e di norme simili ha segnato un passo importante nella rimozione delle discriminazioni legali basate sullo status di nascita dei figli, allineando il diritto di famiglia italiano ai principi di uguaglianza e non discriminazione.
Giurisprudenza successioni