Articolo 563 c.c.Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione
1. Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.
(Comma così modificato dal comma 4-novies dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 e poi dall'articolo 3 della L. 28 dicembre 2005, n. 263).
2. L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.
(Comma così modificato dal comma 4-novies dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80).
3. Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.
4. Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.
(Comma aggiunto dal comma 4-novies dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, inserito dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 e poi così modificato dall'articolo 3 della Legge 28 dicembre 2005, n. 263).
COMMENTO
L'Articolo 563 del Codice Civile si occupa della restituzione degli immobili donati in casi di riduzione delle donazioni, anche quando questi sono passati a terzi acquirenti. Questa norma svolge un ruolo chiave nel garantire che i legittimari possano esercitare i loro diritti anche in situazioni complesse, in cui i beni donati sono stati successivamente alienati.
1. Il primo comma specifica che, se i donatari che hanno ricevuto beni immobili hanno alienato questi beni e non sono trascorsi venti anni dalla donazione, il legittimario, dopo aver tentato di recuperare i beni dal donatario, può rivolgersi agli acquirenti successivi per la restituzione degli immobili. Questo è possibile seguendo lo stesso ordine e le stesse modalità con cui si potrebbe chiedere la restituzione ai donatari originari.
2. Il secondo comma stabilisce che l'azione per ottenere la restituzione degli immobili dovrebbe essere intrapresa seguendo l'ordine cronologico delle alienazioni, iniziando dall'ultima. Viene inoltre specificato che si può richiedere ai terzi la restituzione di beni mobili oggetto della donazione, rispettando sempre il termine di venti anni.
3. Il terzo comma offre ai terzi acquirenti la possibilità di evitare la restituzione fisica degli immobili, permettendo loro di pagare un equivalente in denaro.
4. Il quarto comma introduce un meccanismo di tutela per il coniuge e i parenti in linea retta del donante, consentendo loro di sospendere i termini previsti per la restituzione tramite una notifica e trascrizione di un atto di opposizione alla donazione. Questo diritto di opposizione è personale e può essere rinunciato, e deve essere rinnovato entro venti anni dalla sua trascrizione per mantenere la sua validità.
In conclusione, l'articolo 563 c.c. fornisce strumenti efficaci per i legittimari per assicurare che la quota di legittima non venga pregiudicata dall'alienazione di beni donati, mantenendo un equilibrio tra i diritti di vari soggetti coinvolti in una successione.
Giurisprudenza successioni