Articolo 506 c.c.Procedure individuali
1. Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell' articolo 498, non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori. Possono tuttavia essere continuate quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione previsto dall' articolo 499.
2. I crediti a termine diventano esigibili. Resta tuttavia il beneficio del termine, quando il credito è munito di garanzia reale su beni la cui alienazione non si renda necessaria ai fini della liquidazione, e la garanzia stessa è idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito.
3. Dalla data di pubblicazione dell' invito ai creditori previsto dal terzo comma dell' articolo 498 è sospeso il decorso degli interessi dei crediti chirografari. I creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui.
COMMENTO
L'Articolo 506 del codice civile italiano affronta la questione delle "Procedure individuali" in relazione alla liquidazione delle attività ereditarie. Esso stabilisce delle norme specifiche che vanno a incidere sull'azione dei creditori una volta avviata la procedura di liquidazione dell'eredità.
Il primo comma pone una restrizione sui creditori, impedendo loro di iniziare nuove procedure esecutive una volta avviata la pubblicazione prescritta dall'articolo 498. Tuttavia, le procedure esecutive già in corso possono continuare, ma con la condizione che qualsiasi prezzo residuo dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari debba essere distribuito secondo lo stato di graduazione previsto dall'articolo 499.
Il secondo comma dell'articolo chiarisce che i crediti a termine diventano esigibili, a meno che non vi sia una garanzia reale che rende non necessaria l'alienazione del bene garantito. In questo caso, la garanzia dovrebbe essere sufficiente per assicurare il soddisfacimento integrale del credito, e quindi il beneficio del termine rimane.
Il terzo comma introduce una sospensione degli interessi sui crediti chirografari dal momento della pubblicazione dell'invito ai creditori, come previsto dall'articolo 498. Tuttavia, una volta completata la liquidazione, gli interessi possono essere nuovamente calcolati sugli eventuali residui.
In sintesi, questo articolo è fondamentale per equilibrare i diritti e gli obblighi tra erede e creditori nel delicato processo di liquidazione dell'eredità.
Giurisprudenza Successioni