Vai ai contenuti

Articolo 577 c.c. - Avvocato Pedrazzoli

Antonio Pedrazzoli

Antonio Pedrazzoli

Avv. Antonio Pedrazzoli
Avv. Antonio Pedrazzoli

Antonio Pedrazzoli

Avvocato per Eredità e Successioni

Salta menù

Antonio Pedrazzoli

Avvocato per Eredità e Successioni

Milano - Torino - Novara

Avvocato per Eredità e Successioni

Milano - Piazza Castello 1

Torino - Corso Re Umberto 97

Milano - Torino - Novara

Avvocato per Eredità e Successioni

Milano - Piazza Castello 1

Codice Commentato delle Successioni

Torino - Corso Re Umberto 97

Salta menù
Antonio Pedrazzoli
Salta menù
Avv. Antonio Pedrazzoli
Avvocato per Eredità e Successioni
Antonio Pedrazzoli
Avvocato per Eredità e Successioni
Milano - Piazza Castello 1
Codice Commentato delle Successioni
Torino - Corso Re Umberto 97

Articolo 577 c.c.
Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore

Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che non può o non vuole accettare l'eredità, se l'ascendente non lascia né coniuge, né discendenti o ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, né altri parenti legittimi entro il terzo grado.

1 La Corte costituzionale, con sentenza 2-14 aprile 1969, n. 79 (Gazz. Uff. 16 aprile 1969, n. 98), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
2 La Corte costituzionale, con sentenza 30 giugno - 6 luglio 1960, n. 54 (Gazz. uff. 16 luglio 1960, n. 174) aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 30, terzo comma, Cost.
3 Per l’applicazione del presente articolo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, vedi l’art. 1, comma 21, L. 20 maggio 2016, n. 76.

COMMENTO
L'Articolo 577 del Codice Civile affronta una situazione successoria specifica riguardante il figlio naturale e l'ascendente legittimo immediato del suo genitore. Questo articolo stabilisce che, in certe condizioni particolari, un figlio naturale ha il diritto di succedere all'ascendente legittimo immediato del proprio genitore.
Secondo questa norma, il figlio naturale può ereditare da tale ascendente nel caso in cui l'ascendente stesso non possa o non voglia accettare l'eredità e, contemporaneamente, non lasci altri eredi più prossimi quali coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli o sorelle, i loro discendenti, o altri parenti legittimi entro il terzo grado. In sostanza, questa disposizione si applica in uno scenario abbastanza raro, in cui il patrimonio dell'ascendente legittimo del genitore del figlio naturale dev'essere trasmesso ma non esistono altri eredi più diretti o prossimi che possano o vogliano accettare l'eredità.
Questa norma riflette un tentativo del legislatore di considerare la posizione dei figli naturali nelle complesse dinamiche familiari e successorie, cercando di assicurare che, in assenza di altri eredi legittimi più prossimi, anche i figli naturali possano avere un ruolo nella successione di parenti più lontani del loro genitore.
In generale, l'articolo 577 c.c. evidenzia il tentativo del diritto di famiglia italiano di equilibrare e integrare la posizione dei figli naturali nel contesto della successione ereditaria, pur mantenendo una certa distinzione tra i diritti successori dei figli naturali e quelli dei figli legittimi.

Giurisprudenza successioni



Avvocato Antonio Pedrazzoli
Partita IVA: 02073100030
Copyright © 2008 - 2024 Pedrazzoli
Torna ai contenuti