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Articolo 564 c.c. - Avvocato Pedrazzoli

Antonio Pedrazzoli

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Articolo 564 c.c.
Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione

1. Il legittimario che non ha accettato l' eredità col beneficio d' inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all' eredità. Questa disposizione non si applica all'erede che ha accettato col beneficio d' inventario e che ne è decaduto.
2. In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.
3. Il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente.
4. La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.
5. Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro è esente da collazione, è pure esente da imputazione.

COMMENTO
L'Articolo 564 del Codice Civile si concentra sulle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione di riduzione da parte dei legittimari.
1. Il primo comma stabilisce una regola importante: il legittimario che non ha accettato l'eredità con il beneficio di inventario non ha il diritto di chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati. Tuttavia, un'eccezione è fatta per i casi in cui le donazioni e i legati siano stati fatti a persone designate come coeredi, anche se questi hanno rinunciato all'eredità. Inoltre, la disposizione non si applica agli eredi che hanno accettato l'eredità con il beneficio di inventario e che ne sono successivamente decaduti.
2. Il secondo comma sottolinea che, quando un legittimario chiede la riduzione, deve imputare alla propria quota legittima qualsiasi donazione o legato a lui fatto, a meno che non sia stato espressamente dispensato da questa imputazione.
3. Il terzo comma estende questo obbligo di imputazione ai legittimari che succedono per rappresentazione, i quali devono considerare anche le donazioni e i legati fatti al loro ascendente, a meno che non vi sia stata una dispensa espressa.
4. Il quarto comma chiarisce che le dispense non possono danneggiare i diritti dei donatari anteriori.
5. Infine, il quinto comma stabilisce che qualsiasi bene esente da collazione, secondo le norme del Capo II del Titolo IV del Codice Civile, è anche esente da imputazione.
In sintesi, l'Articolo 564 c.c. fornisce linee guida essenziali per i legittimari che intendono intraprendere azioni di riduzione, delineando chiaramente i requisiti e le limitazioni di tale processo. Queste disposizioni sono fondamentali per mantenere un equilibrio tra il rispetto della volontà del defunto e la tutela dei diritti dei legittimari.

Giurisprudenza successioni
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