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Articolo 561 c.c. - Avvocato Pedrazzoli

Antonio Pedrazzoli

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Articolo 561 c.c.
Restituzione degli immobili

1. Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'articolo 2652. I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri.
(Comma coì modificato dal comma 4-novies dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.)
2. I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.

COMMENTO
L'Articolo 561 del Codice Civile si occupa della restituzione degli immobili soggetti a riduzione in base alle disposizioni di legge relative alle successioni. Questo articolo è cruciale per capire come vengono gestiti gli immobili restituiti ai legittimari quando si verifica una riduzione a causa della lesione della loro quota di legittima.
1. Il primo comma stabilisce che gli immobili restituiti sono liberati da qualsiasi peso o ipoteca che il legatario o il donatario potrebbe aver imposto, salvo alcune eccezioni specifiche, come indicato nell'articolo 2652 n. 8 del Codice Civile. Tuttavia, se la riduzione è richiesta dopo vent'anni dalla trascrizione della donazione, i pesi e le ipoteche rimangono validi. In questo caso, il donatario è tenuto a compensare in denaro i legittimari per la riduzione del valore dei beni, a condizione che la domanda di riduzione sia stata presentata entro dieci anni dall'apertura della successione. Questa disposizione si applica anche ai beni mobili registrati in pubblici registri.
2. Il secondo comma chiarisce che i frutti (rendite o utilità derivanti dall'immobile) sono dovuti a partire dalla data della domanda giudiziale di riduzione. Ciò implica che il legittimario ha diritto ai frutti dell'immobile a partire da tale data, e non retroattivamente.
In sostanza, l'articolo 561 c.c. si rivela una norma fondamentale per la disciplina delle successioni, assicurando che la restituzione degli immobili ai legittimari avvenga in modo equo e in conformità con i diritti di legittima. Questa normativa tutela efficacemente i legittimari, garantendo che ricevano un valore patrimoniale adeguato e libero da oneri non dovuti.

Giurisprudenza successioni



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