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Articolo 589 c.c. - Avvocato Pedrazzoli

Antonio Pedrazzoli

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Articolo 589 c.c.
Testamento congiuntivo o reciproco

1. Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo né con disposizione reciproca.

COMMENTO
Il testamento congiuntivo o reciproco, come indicato nell'articolo 589 del Codice Civile, è una forma testamentaria non ammessa nel diritto italiano. Questo articolo stabilisce in modo inequivocabile che non è possibile per due o più persone redigere un testamento in un unico atto, sia a vantaggio di un terzo, sia con disposizioni reciprocamente vantaggiose. La legge intende prevenire situazioni in cui l'influenza reciproca o l'interdipendenza tra i testatori potrebbe compromettere la piena autonomia e libertà di ciascuno nel disporre dei propri beni dopo la morte. Pertanto, ogni testamento deve essere un atto individuale e personale, riflettendo unicamente la volontà del singolo testatore, senza influenze esterne o accordi reciproci con altre persone.

Giurisprudenza successioni

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