Vai ai contenuti

Articolo 521 c.c. - Avvocato Pedrazzoli

Antonio Pedrazzoli

Antonio Pedrazzoli

Avv. Antonio Pedrazzoli
Avv. Antonio Pedrazzoli

Antonio Pedrazzoli

Avvocato per Eredità e Successioni

Salta menù

Antonio Pedrazzoli

Avvocato per Eredità e Successioni

Milano - Torino - Novara

Avvocato per Eredità e Successioni

Milano - Piazza Castello 1

Torino - Corso Re Umberto 97

Milano - Torino - Novara

Avvocato per Eredità e Successioni

Milano - Piazza Castello 1

Codice Commentato delle Successioni

Torino - Corso Re Umberto 97

Salta menù
Antonio Pedrazzoli
Salta menù
Avv. Antonio Pedrazzoli
Avvocato per Eredità e Successioni
Antonio Pedrazzoli
Avvocato per Eredità e Successioni
Milano - Piazza Castello 1
Codice Commentato delle Successioni
Torino - Corso Re Umberto 97

Articolo 521 c.c.
Retroattività della rinunzia

1. Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.
2. Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile, salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.

COMMENTO
L' Articolo 521 del Codice Civile affronta la tematica della retroattività della rinunzia all'eredità, fornendo regole ben delineate. Secondo il primo comma, chi rinunzia all'eredità è da considerarsi come se non fosse mai stato chiamato alla successione. In pratica, questo implica che la sua quota ereditaria verrà redistribuita tra gli altri eredi, come se la persona che ha rinunciato non avesse mai fatto parte degli eredi iniziali.
Il secondo comma introduce una sfumatura importante: nonostante la rinunzia, il rinunziante ha diritto di conservare eventuali donazioni o di richiedere legati fatti a suo favore, ma soltanto entro i limiti della "porzione disponibile". Quest'ultima è quella parte dell'eredità che il testatore può assegnare liberamente, senza dover necessariamente rispettare le quote riservate per gli eredi legittimi. Tale diritto è, però, sottoposto alle restrizioni previste dagli articoli 551 e 552 del Codice Civile.
Nel suo complesso, questo articolo tenta di bilanciare i diritti del rinunziante con quelli degli altri eredi. Fa sì che la rinunzia sia un atto definitivo e inequivocabile, ma lascia spazio per alcune eccezioni in circostanze particolari.

Giurisprudenza successioni



Avvocato Antonio Pedrazzoli
Partita IVA: 02073100030
Copyright © 2008 - 2024 Pedrazzoli
Torna ai contenuti