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		<title><![CDATA[Il Blog per successioni ereditarie sempre aggiornato]]></title>
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		<description><![CDATA[Il blog Eredità e Successioni viene aggiornato quotodianamente dall'avvocato Pedrazzoli con studio a Milano e Torino ed esperto in eredità e successioni.]]></description>
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			<title><![CDATA[TRUST - IMPOSTE DI SUCCESSIONE]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
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			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000008A">Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 15/04/2024, n. 10076<div>Poiché, ai fini dell'applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell'art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel "trust" di cui alla l. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 1° luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito né dall'atto istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee, in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall'atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario.<br></div><div><br></div><div>COMMENTO</div><div>Questa recente ordinanza della Cassazione (n. 10076 del 15 aprile 2024) rappresenta un chiarimento fondamentale in merito alla tassazione dei trust in Italia. Secondo la Corte, perché si applichino le imposte di successione, di registro e ipotecarie, deve avvenire un effettivo trasferimento di ricchezza che comporti un’attribuzione patrimoniale stabile. In altre parole, non è sufficiente che un bene venga trasferito al trust o segregato per uno scopo specifico; è necessaria una reale attribuzione del bene al beneficiario finale affinché scatti l’imposizione fiscale.<div><br></div><div>La Cassazione si rifà all’art. 53 della Costituzione, che stabilisce il principio di capacità contributiva, e alla Convenzione dell'Aja, ratificata con la legge n. 364 del 1989, ribadendo che l’atto istitutivo del trust e l’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee non costituiscono trasferimenti imponibili, poiché si tratta di atti funzionali alla segregazione dei beni e alla costituzione del vincolo di destinazione. Solo l'atto finale, in cui i beni del trust vengono attribuiti al beneficiario, rappresenta il momento rilevante ai fini dell'imposizione.</div><div><br></div><div>Questo orientamento della Cassazione conferma una linea interpretativa favorevole per i contribuenti, poiché riconosce il trust come strumento neutrale sotto il profilo fiscale fino all'effettiva assegnazione del patrimonio al beneficiario. È una pronuncia che offre importanti garanzie agli operatori del settore, evitando imposizioni anticipatorie che non corrispondono a un effettivo arricchimento del beneficiario.</div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 03 Nov 2024 16:08:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[POLIZZA VITA - CONOSCENZA DEI BENEFICIARI]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000089"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 08/02/2024, n. 3565</h1><div class="imTAJustify">In materia di trattamento dei dati personali e dell'ostensibilità dei dati identificativi del terzo beneficiario di polizze assicurative "vita", il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 2-terdecies, comma 5, introdotto dal D.Lgs. n. 101 del 2018, art. 2, comma 1, lett. f), applicabile ratione temporis, afferma, in tema di diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, che essi possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione, salvo che (limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione) l'interessato lo abbia espressamente vietato con dichiarazione scritta ma che, in ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi. Il giudice, che sia stato adito ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 196 del 2003, a fronte del rifiuto di ostensione, non ha il potere-dovere di provvedere ad una valutazione preventiva in ordine alla fondatezza dell'azione che il richiedente intenda intraprendere poiché il solo controllo "in negativo" a lui demandato sta nel verificare che non si tratti di un'istanza del tutto pretestuosa.<br></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5"><b>COMMENTO</b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">L'ordinanza n. 3565 del 08/02/2024 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione offre un'interpretazione significativa in materia di trattamento dei dati personali, in particolare riguardante l'ostensibilità dei dati identificativi del terzo beneficiario di polizze assicurative vita, alla luce del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 2-terdecies, comma 5, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2018.</span><br></div><div class="imTAJustify"><div><span class="fs14lh1-5">La normativa in questione si colloca all'interno di un contesto giuridico che mira a bilanciare la protezione dei dati personali dei defunti con il legittimo interesse di terzi che possono essere direttamente coinvolti o avere diritti patrimoniali derivanti dalla morte dell'interessato. La disposizione normativa precisa che i diritti sui dati personali di persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, agisce a tutela dell'interessato, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Viene tuttavia escluso che l'interessato possa limitare tale diritto per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, a meno che non lo abbia vietato espressamente attraverso una dichiarazione scritta.</span><br></div><div><span class="fs14lh1-5">Il nucleo centrale dell'ordinanza risiede nella chiarificazione del ruolo del giudice dinanzi al rifiuto di ostensione dei dati richiesti. In tale scenario, il giudice non è tenuto a effettuare una valutazione preventiva sulla fondatezza dell'azione che il richiedente intende intraprendere. Piuttosto, il suo compito si limita a un controllo "in negativo", ossia verificare che la richiesta non sia del tutto pretestuosa. Questo orientamento giurisprudenziale mira a prevenire abusi nel processo di accesso ai dati personali, proteggendo al contempo il diritto di accesso in situazioni legittime e meritevoli di tutela.</span><br></div><div><span class="fs14lh1-5">Questa decisione sottolinea l'importanza del diritto alla privacy e della protezione dei dati personali anche post mortem, inserendosi in un delicato equilibrio tra la tutela dei diritti dei defunti e quelli dei vivi. Da un lato, riconosce la necessità di proteggere le informazioni personali dei defunti; dall'altro, ammette che determinate circostanze, come l'esistenza di legittimi interessi patrimoniali o di motivazioni familiari meritevoli di protezione, possono giustificare l'accesso a tali dati.</span><br></div><div><span class="fs14lh1-5">L'ordinanza si configura quindi come un ulteriore tassello nel complesso mosaico della giurisprudenza in materia di protezione dei dati personali, offrendo preziosi chiarimenti sull'applicazione delle normative in casi specifici e contribuendo a definire i contorni di un diritto sempre più al centro dell'attenzione nella società dell'informazione.</span><br></div></div><div class="imTAJustify"><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 30 Mar 2024 06:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[LEBERALITA' DIVERSE DALLE DONAZIONI - IMPOSTE]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000088"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Corte di Cassazione, Sez. V, del 20 marzo 2024, n. 7442</h1><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><b>In tema di imposta sulle donazioni, l'art. 56-bis, comma 1, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, va interpretato nel senso che le liberalità diverse dalle donazioni, ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l'adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall'art. 769 cod. civ., e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta (con l'aliquota dell'8%) – pur essendo esenti dall'obbligo della registrazione - in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti (Euro 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, Euro 100.000 per fratelli e sorelle, Euro 1.500.000 per persone portatrici di handicap).</b></span><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5"><b>COMMENTO</b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V, del 20 marzo 2024, n. 7442, affronta un tema di rilevante importanza nel diritto tributario italiano, ossia l'applicazione dell'imposta sulle donazioni ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346. Tale disposizione legislativa si pone al centro di un dibattito giuridico incentrato sulla distinzione tra donazioni formalmente riconosciute e altre forme di liberalità che, pur non rivestendo la forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall'art. 769 del codice civile, comportano un arricchimento del beneficiario correlato a un impoverimento del disponente.</span></div><div class="imTAJustify">La Corte ha chiarito che tali atti di liberalità, benché distinti dalle donazioni sotto il profilo formale, rappresentano una manifestazione di capacità contributiva e, come tali, sono soggetti all'imposta sulle donazioni con l'aliquota dell'8%. Questo, a patto che vengano soddisfatti specifici criteri relativi al valore della liberalità, superiore alle franchigie attualmente previste dalla legge (Euro 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, Euro 100.000 per fratelli e sorelle, Euro 1.500.000 per persone portatrici di handicap), e che esista una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato in contesti di accertamento fiscale.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">La sentenza segna un punto di svolta nell'interpretazione delle norme tributarie relative alle liberalità, sottolineando come il legislatore tenda a considerare rilevante ai fini fiscali non solo la forma giuridica che un atto di disposizione assume, ma anche la sua sostanza economica e sociale. In tal modo, si allarga lo spettro delle operazioni potenzialmente soggette a tassazione, includendo nella base imponibile anche quegli atti di generosità che, pur non avendo la forma di donazioni formali, comportano comunque un trasferimento di valore economico suscettibile di incidere sulla capacità contributiva del beneficiario.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Da un lato, questa interpretazione può essere vista come un tentativo di garantire una maggiore equità fiscale, assicurando che tutte le forme di arricchimento non giustificate da contraprestazioni siano adeguatamente tassate. Dall'altro, solleva questioni relative alla certezza del diritto e alla possibilità che soggetti non pienamente consapevoli della portata fiscale dei loro atti possano trovarsi a dover affrontare oneri impositivi inaspettati.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">In conclusione, la sentenza n. 7442/2024 della Corte di Cassazione richiama l'attenzione degli operatori del diritto e dei contribuenti sulla necessità di valutare con attenzione le implicazioni fiscali degli atti di liberalità, anche al di fuori delle formali donazioni. Sottolinea inoltre l'importanza di una pianificazione successoria e patrimoniale attenta, al fine di evitare sorprese in termini di esposizione fiscale</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 24 Mar 2024 06:10:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[AZIONE DI RIDUZIONE - RINUNCIA TACITA ALL'AZIONE DI RIDUZIONE]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000087"><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5"><b>AZIONE DI RIDUZIONE - RINUNCIA TACITA ALL'AZIONE DI RIDUZIONE</b></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5"><b>Cass. civ., Sez. II, 05/01/2018, n. 168</b></span></div><div class="imTAJustify">In tema di successioni, il diritto, patrimoniale (e perciò disponibile) e potestativo, del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva, dopo l'apertura della successione, è rinunciabile anche tacitamente, sempre che detta rinuncia sia inequivocabile, occorrendo a tal fine un comportamento concludente del soggetto interessato che sia incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5"><b>COMMENTO</b></span></div><div class="imTAJustify">La Sentenza n. 168 del 5 gennaio 2018 della Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, affronta un tema fondamentale nel diritto delle successioni: la rinuncia tacita all'azione di riduzione da parte del legittimario. Tale pronuncia stabilisce che il legittimario può rinunciare, anche tacitamente, al suo diritto potestativo e disponibile di agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie che lede la sua quota di riserva. Questa rinuncia, per essere considerata valida, deve emergere da un comportamento inequivocabile del legittimario, ossia da atti concludenti e incompatibili con l'intenzione di esercitare il diritto alla reintegrazione della propria quota di riserva.<div><br></div><div>Il principio espresso dalla Corte sottolinea l'importanza della chiarezza e della determinatezza nell'ambito delle manifestazioni di volontà relative ai diritti successori, evidenziando come la rinuncia a un diritto di tale portata debba risultare da comportamenti inequivocabili che lascino poco spazio a interpretazioni dubitative. La decisione ribadisce la disponibilità del diritto di azione per la riduzione e ne riconosce la rinunciabilità, anche in assenza di una dichiarazione esplicita, purché il comportamento del legittimario rispecchi chiaramente tale intenzione.</div><div><br></div><div>Questa sentenza si inscrive in un contesto giurisprudenziale che valorizza l'autonomia privata nel contesto delle successioni, ammettendo la possibilità di rinuncia a diritti potestativi in modo non esplicito, a condizione che la rinuncia possa essere chiaramente desunta dal comportamento del titolare del diritto. Ciò implica per i professionisti del diritto e per i legittimari l'importanza di valutare con attenzione le proprie azioni e i propri comportamenti successivi all'apertura della successione, i quali potrebbero essere interpretati come una rinuncia tacita a diritti successori fondamentali.</div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 06:46:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Collazione del denaro: erogazioni delle somme di denaro da parte del genitore convivente con il figlio]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000085"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 04/07/2023, n. 18814</h1><div class="imTAJustify">Al fine di ravvisare presuntivamente la sussistenza di plurime donazioni di somme di denaro fatte dalla madre alla figlia convivente, soggette all'obbligo di collazione ereditaria ed alla riduzione a tutela della quota di riserva degli altri legittimari, tratte dalla differenza tra i redditi percepiti dalla "de cuius" durante il periodo di convivenza e le spese ritenute adeguate alle condizioni di vita della stessa, occorre considerare altresì in che misura tali elargizioni potessero essere giustificate dall'adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale, e dunque accertare che ogni dazione fosse stata posta in essere esclusivamente per spirito di liberalità.<br></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5"><b>COMMENTO</b></span></div><div class="imTAJustify">Secondo la Corte di Cassazione, Sezione II, nell'ordinanza del 4 luglio 2023, n. 18814, per presumere l'esistenza di multiple donazioni di denaro da parte di una madre alla figlia convivente, che richiedono la collazione e la riduzione in caso di lesione delle quote di riserva degli altri eredi, è essenziale analizzare la discrepanza tra i redditi percepiti dalla donante durante il periodo di convivenza e le spese congrue al suo tenore di vita. È fondamentale anche valutare se tali trasferimenti di fondi possano essere spiegati dall'adempimento di obblighi derivanti dalla convivenza e dal rapporto parentale, assicurando che ogni trasferimento sia stato effettuato con puro spirito di liberalità.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Dec 2023 03:36:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Il sepolcro: regime giuridico]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000084"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Il regime giuridico dello "ius <span class="imTAJustify">sepulchri" </span></h1><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><h2 class="imHeading2">Cass. civ., Sez. II, 27/09/2012, n. 16430</h2><div class="imTAJustify">Lo "ius sepulchri", cioè il diritto alla tumulazione (autonomo e distinto rispetto al diritto reale sul manufatto funerario o sui materiali che lo compongono), deve presumersi di carattere non ereditario, ma familiare, in difetto di specifica diversa volontà del fondatore, e quindi considerarsi sottratto a possibilità di divisione o trasmissione a terzi non legati "iure sanguinis" al fondatore medesimo, mentre resta in proposito irrilevante la eventuale cedibilità prevista nel regolamento o nell'atto di concessione comunale. A tal fine l'individuazione della natura di una cappella funeraria come sepolcro familiare o gentilizio oppure come sepolcro ereditario costituisce apprezzamento di mero fatto non suscettibile di sindacato in sede di legittimità, qualora sorretto da motivazione sufficiente e immune da vizi logico-giuridici.<br></div><div class="imTAJustify"><br></div><h2 class="imHeading2"><span class="fs28lh1-5">Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 28/06/2018, n. 17122</span><br></h2><div class="imTAJustify">Nel sepolcro ereditario lo "ius sepulchri" si trasmette nei modi ordinari, per atto "inter vivos" o "mortis causa", come qualsiasi altro diritto, dall'originario titolare anche a persone non facenti parte della famiglia, mentre in quello gentilizio o familiare - tale dovendosi presumere il sepolcro, in caso di dubbio - lo "ius sepulchri" è attribuito, in base alla volontà del testatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari di esso, acquistandosi dal singolo "iure proprio" sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rapporto previsto dall'atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, "iure sanguinis" e non "iure successionis", e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o "mortis causa", imprescrittibilità e irrinunciabilità. Tale diritto di sepolcro si trasforma in ereditario con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto, per l'ulteriore trasferimento, alle ordinarie regole della successione "mortis causa". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il diritto di sepolcro, contemplato nella scheda testamentaria, andasse qualificato come gentilizio poiché il testatore aveva in esso espresso la volontà che la tomba ospitasse l'intera famiglia dei cugini, se essi l'avessero voluto, sicché la ricorrente ne era divenuta titolare ancorché non erede). <br></div><div class="imTAJustify"><br></div><h2 class="imHeading2">Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 16/04/2018, n. 9282</h2><div class="imTAJustify">L'individuazione della natura di una cappella funeraria come sepolcro familiare o gentilizio e, quindi, non ereditario e, perciò, sottratto a possibilità di divisione, costituisce apprezzamento di mero fatto non suscettibile di sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti previsti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. <br></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5"><b>COMMENTO</b></span></div><div class="imTAJustify"><br><div>Queste sentenze della Corte di Cassazione forniscono una chiara interpretazione e delineazione del regime giuridico dello "ius sepulchri", ovvero il diritto alla tumulazione in una cappella funeraria o sepolcro. Il tema centrale di queste pronunce è la distinzione tra i sepolcri ereditari e quelli di natura familiare o gentilizia e le relative conseguenze legali di questa classificazione.</div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5"><b>Commento alle Sentenze</b></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><b>Natura del Diritto di Sepolcro (Cass. civ., Sez. II, n. 16430 e n. 1789; Cass. civ., Sez. II, n. 9282):</b></span> In queste sentenze, viene stabilito che lo "ius sepulchri" deve essere considerato di carattere non ereditario, ma familiare, a meno che non ci sia una volontà contraria esplicitata dal fondatore. Questo significa che il diritto alla tumulazione in un sepolcro gentilizio o familiare non è divisibile né trasmissibile a persone esterne alla famiglia, secondo il principio del "iure sanguinis".</div><div><span class="fs14lh1-5"><b><br></b></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><b>Intrasmissibilità e Caratteristiche dello Ius Sepulchri (Cass. civ., Sez. Unite, n. 17122):</b></span> Questa ordinanza delle Sezioni Unite distingue ulteriormente tra i sepolcri ereditari e quelli familiari o gentilizi. Nel caso dei sepolcri familiari, lo "ius sepulchri" viene acquisito automaticamente dalla nascita e non è trasferibile né per atto tra vivi né per successione. Solo con la morte dell'ultimo superstite della famiglia designata dal fondatore, il diritto di sepolcro diventa ereditario, seguendo le ordinarie regole della successione.</div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5"><b>Valutazione dei Fatti e Competenza Giurisdizionale:</b></span> Le sentenze enfatizzano che l'individuazione della natura di un sepolcro (familiare, gentilizio o ereditario) è un apprezzamento di mero fatto e, come tale, non è generalmente soggetto a sindacato in sede di legittimità, salvo nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.</div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5"><b>Implicazioni Pratiche</b></span></div><div>Queste decisioni hanno importanti implicazioni per le famiglie che possiedono sepolcri gentilizi o familiari. È fondamentale per le famiglie essere consapevoli della natura giuridica di tali sepolcri e delle limitazioni nella loro trasmissione e utilizzo. Inoltre, per chi si occupa di pianificazione testamentaria, è essenziale considerare attentamente queste norme al momento della stesura di disposizioni relative a sepolcri familiari.</div><div><br></div><div>In sintesi, la Corte di Cassazione ha offerto una guida chiara sulla natura e la gestione dello "ius sepulchri", sottolineando la distinzione tra i diritti ereditari e quelli acquisiti "iure sanguinis". Queste sentenze rappresentano un riferimento fondamentale per la prassi giuridica in materia di diritti funerari e successioni.</div></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><br></div><div><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 02 Dec 2023 15:12:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Divisione ereditaria: fabbricato abusivo in tutto o in parte]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000083"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 07/10/2019, n. 25021</h1><div class="imTAJustify">Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5"><b>COMMENTO</b></span></div><div class="imTAJustify"><div style="text-align: start;"><div class="imTAJustify">La sentenza in oggetto affronta una questione fondamentale nel diritto civile e nelle pratiche di divisione di beni comuni, sia in contesti ordinari che ereditari. Essa stabilisce che, nel caso di domanda di scioglimento di una comunione, il giudice non può disporre la divisione di un fabbricato abusivo o parti di esso. Questo principio ha implicazioni significative per la gestione e la risoluzione delle situazioni di comunione, specialmente in contesti di successione ereditaria.</div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><b>Punti Chiave della Sentenza</b></span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><b>Limiti alla Divisione Giudiziaria:</b></span> La sentenza chiarisce che il potere del giudice di disporre la divisione di un bene comune è limitato dalla legalità dello stesso. In particolare, un immobile costruito in violazione delle norme edilizie (fabbricato abusivo) non può essere oggetto di divisione giudiziaria.</div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><b>Rilevanza nelle Comunioni Ereditarie:</b></span><span class="fs14lh1-5"> In contesti ereditari, dove spesso si deve procedere alla divisione di beni immobili tra gli eredi, questa sentenza impone un'attenzione particolare alla regolarità edilizia degli immobili coinvolti.</span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><b>Importanza della Conformità Edilizia:</b></span><span class="fs14lh1-5"> La decisione sottolinea l'importanza della conformità edilizia e urbanistica dei beni immobili. La presenza di irregolarità edilizie può quindi rappresentare un ostacolo significativo alla divisione dei beni comuni.</span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><b>Implicazioni Pratiche</b></span><br></div><div class="imTAJustify">Questa sentenza ha implicazioni dirette per coloro che sono coinvolti in situazioni di comunione, sia essa ereditaria o ordinaria. In particolare:</div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><b>Per i Coeredi:</b></span><span class="fs14lh1-5"> Nel caso di eredità che includano beni immobili, è fondamentale accertare la regolarità edilizia degli stessi prima di procedere con richieste di divisione.</span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><b>Per i Proprietari Comuni:</b></span><span class="fs14lh1-5"> Anche al di fuori del contesto ereditario, la regolarità edilizia degli immobili comuni è un elemento chiave da considerare in caso di voler procedere a una divisione.</span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><b>Ruolo dell'Avvocato </b></span><br></div><div class="imTAJustify">Data la complessità e le conseguenze legali di queste situazioni, il ruolo di un avvocato diventa cruciale. È importante per chi si trova in queste situazioni consultare un professionista esperto per comprendere appieno le implicazioni della sentenza e per valutare le possibili opzioni legali.</div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">In conclusione, questa sentenza riafferma l'importanza della legalità e della regolarità edilizia nell'ambito delle divisioni di beni comuni e fornisce un chiaro orientamento su come devono essere gestite queste situazioni dal punto di vista giudiziario.</span><br></div></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 02 Dec 2023 14:43:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Atto di destinazione: azione di simulazione assoluta]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000082"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 08/06/2023, n. 16313</h1><div class="imTAJustify">L'azione di simulazione assoluta è proponibile dal creditore della parte alienante, anche se l'avente causa di quest'ultimo abbia trascritto, in data anteriore rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del giudizio, il vincolo di destinazione, apposto ai sensi dell'art. 2645-ter c.c. sul bene compravenduto, poiché la trascrizione attua una forma di pubblicità avente natura dichiarativa, che rende l'atto negoziale opponibile ai terzi, ma è inidonea ad attribuirgli l'efficacia e la validità di cui esso è naturalmente privo. <br></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5"><b>COMMENTO</b></span></div><div class="imTAJustify"><div>L' ordinanza n. 16313 del 08/06/2023 della Corte di Cassazione Sezione III rappresenta un importante chiarimento in materia di azione di simulazione assoluta nel contesto del diritto civile italiano.</div><div><span class="fs14lh1-5">Il nodo centrale della ordinanza riguarda la possibilità per un creditore della parte alienante di proporre un'azione di simulazione assoluta, anche in presenza di una trascrizione antecedente di un vincolo di destinazione ai sensi dell'articolo 2645-ter c.c. sul bene oggetto di compravendita. La Corte stabilisce che tale trascrizione, pur conferendo opponibilità agli atti negoziali nei confronti di terzi, non ne determina automaticamente l'efficacia e la validità. In altre parole, la trascrizione ha una natura meramente dichiarativa e non è in grado di sanare eventuali vizi intrinseci dell'atto negoziale, quali la simulazione.</span><br></div><div><span class="fs14lh1-5">Questa pronuncia sottolinea la distinzione tra la mera opponibilità di un atto nei confronti di terzi e la sua sostanziale validità ed efficacia. In presenza di una simulazione assoluta, l'atto negoziale è privo di reali effetti, nonostante la sua trascrizione nei registri pubblici. Ciò implica che i creditori possono impugnare tali atti, nonostante la formalità della trascrizione, qualora ritengano che vi sia stata una simulazione per eludere i loro diritti.</span><br></div><div><span class="fs14lh1-5">L' ordinanza chiarisce dunque un punto cruciale per la tutela dei diritti dei creditori, rafforzando la distinzione tra l'apparenza formale e la sostanza degli atti giuridici, e confermando che la trascrizione non garantisce di per sé la legittimità sostanziale di un negozio giuridico.</span><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 05:40:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Azione di riduzione: valutazione dei beni, data di riferimento per riduzione e divisione]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000081"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, 08/11/2023, n. 31125</h1><div class="imTAJustify">In caso di pretermissione del legittimario per effetto di istituzione di erede a titolo universale, a seguito dell'esperimento vittorioso dell'azione di riduzione sui beni relitti ovvero recuperati per effetto sempre dell'azione di riduzione, viene a determinarsi una situazione di comunione tra l'erede istituito ed il legittimario nella quale la quota del primo è corrispondente al valore della quota di legittima non soddisfatta determinata in proporzione al valore dell'intera massa, il tutto secondo la stima compiuta alla data di apertura della successione. Tuttavia ove debba procedersi alla divisione della comunione così insorta, la stima dei beni in vista delle operazioni divisionali deve essere aggiornata alla luce del mutato valore dei beni tra la data di apertura della successione e quella di effettivo scioglimento della comunione.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5"><b>COMMENTO</b></span></div><div class="imTAJustify"><div style="text-align: start;"><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">La sentenza della Cassazione Civile, Sezione Seconda, n. 31125 del 08/11/2023 affronta una questione molto rilevante nel diritto delle successioni: le implicazioni della pretermissione di un legittimario in seguito all'istituzione di un erede universale e le conseguenze sulla divisione dei beni ereditari.</span></div></div><div><span class="fs14lh1-5">Aspetti Salienti della Sentenza</span></div><div style="text-align: start;"><ol><li><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><strong><span class="cf1">Situazione di Comunione tra Erede Istituito e Legittimario</span></strong><span class="cf2">: La sentenza chiarisce che, in caso di pretermissione del legittimario, e successiva azione di riduzione con esito positivo, si crea una comunione tra l'erede universale e il legittimario. La quota dell'erede istituito è determinata in base al valore della quota di legittima che non è stata soddisfatta, in proporzione al valore totale dell'asse ereditario.</span></span></div></li><li><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><strong><span class="cf1">Valutazione dei Beni Ereditari</span></strong><span class="cf2">: Un punto cruciale riguarda la valutazione dei beni per le operazioni divisionali. La sentenza stabilisce che la stima dei beni, inizialmente fatta alla data di apertura della successione, deve essere aggiornata al momento dello scioglimento effettivo della comunione. Ciò tiene conto di eventuali variazioni di valore dei beni ereditari nel tempo.</span></span></div></li></ol></div><div><span class="fs14lh1-5"><b>Conseguenze Pratiche</b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Questa decisione sottolinea l'importanza di una corretta valutazione dei beni all'interno dell'asse ereditario, specialmente quando si verifica una situazione di comunione a seguito di un'azione di riduzione. È rilevante per evitare iniquità nel caso in cui il valore dei beni ereditari subisca variazioni significative tra la data di apertura della successione e quella di divisione effettiva dei beni.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><b>Per Gli Eredi e i Legittimari</b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Per gli eredi e i legittimari coinvolti in simili situazioni, la sentenza offre una direzione chiara su come procedere nella divisione dell'asse ereditario. Diventa fondamentale una valutazione aggiornata e accurata dei beni per garantire una divisione equa e conforme alle disposizioni legali.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Ruolo dell'Avvocato </span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">La complessità delle situazioni di comunione e divisione di un asse ereditario richiede spesso l'intervento di un avvocato esperto in diritto delle successioni. È essenziale per navigare con successo le sfide legali e tecniche che queste situazioni comportano.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">In sintesi, la sentenza n. 31125/2023 della Cassazione fornisce un importante chiarimento su come gestire le situazioni di comunione ereditaria, enfatizzando la necessità di una valutazione aggiornata dei beni ereditari in fase di divisione.</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 08:40:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Debito ereditario: pagamento con denaro proprio]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000080"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 30/09/2020, n. 20878</h1><div class="imTAJustify">Per aversi accettazione tacita di eredità non basta che un atto sia compiuto dal chiamato all'eredità con l'implicita volontà di accettarla, ma è altresì necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere, se non nella qualità di erede. Pertanto, poiché il pagamento di un debito del "de cuius", che il chiamato all'eredita effettui con danaro proprio, non è un atto dispositivo e, comunque, suscettibile di menomare la consistenza dell'asse ereditario - tale, cioè, che solo l'erede abbia diritto a compiere - ne consegue che rispetto ad esso difetta il secondo dei suddetti requisiti, richiesti in via cumulativa e non disgiuntiva per l'accettazione tacita. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il pagamento, ad opera di uno dei chiamati all'eredità, di una sanzione pecuniaria elevata nei confronti del "de cuius", per contravvenzione al codice della strada, potesse intendersi alla stregua di un atto di accettazione tacita, trattandosi di atto meramente conservativo e comunque compatibile, in tesi, con un'ipotesi di adempimento del terzo ex art. 1180 c.c.). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 25/05/2016)<br></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5"><b>COMMENTO</b></span></div><div class="imTAJustify">L'Ordinanza della Cassazione Civile, Sezione Seconda, n. 20878 del 30/09/2020 affronta un tema cruciale nel diritto delle successioni: i criteri per determinare l'accettazione tacita di un'eredità. Questa decisione fornisce un importante chiarimento sulle azioni che possono o non possono essere interpretate come accettazione tacita di un'eredità da parte di un chiamato all'eredità.<div><span class="fs14lh1-5"><b>Punti Chiave dell'Ordinanza</b></span><br></div><div><span class="fs14lh1-5"><b>Criteri per l'Accettazione Tacita:</b></span> Perché un'azione possa essere considerata come accettazione tacita di eredità, non basta che sia compiuta con un'implicita volontà di accettare l'eredità. È necessario anche che tale azione sia tale da non poter essere compiuta se non nella qualità di erede.</div><div><span class="fs14lh1-5"><b>Il Pagamento dei Debiti del De Cuius:</b></span><span class="fs14lh1-5"> Nel caso specifico, la Corte ha valutato il pagamento di un debito (una sanzione pecuniaria) del defunto compiuto da un chiamato all'eredità. La sentenza stabilisce che tale pagamento, effettuato con denaro proprio del chiamato, non può essere considerato un atto esclusivo di un erede e pertanto non configura un'accettazione tacita dell'eredità.</span><br></div><div><span class="fs14lh1-5"><b>Natura Conservativa dell'Azione: </b></span><span class="fs14lh1-5">La Corte ha interpretato il pagamento della sanzione come un atto meramente conservativo, non necessariamente legato alla qualità di erede, ma piuttosto compatibile con un adempimento da parte di un terzo, come previsto dall'art. 1180 del codice civile.</span><br></div><div><span class="fs14lh1-5"><b>Implicazioni Pratiche<br></b></span></div><div>Questa ordinanza è fondamentale per coloro che si trovano ad affrontare decisioni relative all'accettazione di un'eredità. Sottolinea che non tutte le azioni compiute nei confronti dell'asse ereditario possono essere interpretate come accettazione tacita. Ciò è particolarmente rilevante in situazioni dove i potenziali eredi possono essere riluttanti ad accettare l'eredità, ma allo stesso tempo desiderano adempiere a certi obblighi morali o sociali legati al defunto.</div><div><span class="fs14lh1-5"><b>Consigli per i Chiamati all'Eredità</b></span><br></div><div>È importante per i chiamati all'eredità essere consapevoli che le loro azioni possono avere implicazioni legali significative. La consulenza di un avvocato esperto in diritto delle successioni può fornire la necessaria guida per comprendere le ramificazioni delle proprie azioni in relazione all'accettazione dell'eredità.</div><div><span class="fs14lh1-5">In conclusione, l'ordinanza della Corte di Cassazione fornisce un chiarimento cruciale sul concetto di accettazione tacita, aiutando a delineare i confini delle azioni che possono o non possono essere interpretate come tali.</span><br></div></div><div class="imTAJustify"><br><div><br></div><div><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Nov 2023 17:29:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[La data del testamento olografo apposta da un terzo]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000007F"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 10/11/2023, n. 31322</h1><div class="imTAJustify">In tema di successione, nel testamento olografo l'omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l'annullabilità. L'apposizione di questa ad opera di terzi, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l'autografia dell'atto, senza che rilevi l'importanza dell'alterazione. L'intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce, invece, al negozio mortis causa di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del de cuius.<br></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5"><b>COMMENTO</b></span></div><div class="imTAJustify">La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Seconda, n. 31322 del 10/11/2023 affronta un aspetto cruciale nel diritto delle successioni: la validità del testamento olografo in relazione alla sua datazione. La sentenza stabilisce con chiarezza che l'omissione o l'indicazione incompleta della data in un testamento olografo comporta la sua annullabilità, ribadendo l'importanza di questo elemento per la validità del documento.<div><span class="fs14lh1-5"><b>Punti Chiave dell'Ordinanza</b></span><br></div><div><span class="fs14lh1-5"><b>Importanza della Datazione nel Testamento Olografo:</b></span> La data è un elemento essenziale in un testamento olografo. La sua mancanza o incompletezza può rendere nullo l'atto, compromettendo la validità del testamento.</div><div><span class="fs14lh1-5"><b>Apposizione della Data da Parte di Terzi:</b></span><span class="fs14lh1-5"> Qualora la data venga aggiunta da una terza persona durante il confezionamento del testamento, il documento è considerato nullo. Questo perché la mancanza dell'autografia dell'atto, cioè la scrittura a mano del testatore, è un elemento fondamentale per la sua validità.</span><br></div><div><span class="fs14lh1-5"><b>Intervento Successivo di Terzi:</b></span><span class="fs14lh1-5"> Interessante è il punto secondo cui l'intervento di un terzo, avvenuto dopo la redazione del testamento, non pregiudica necessariamente la validità dell'atto. In questi casi, se è comunque possibile accertare la genuina volontà del de cuius, il testamento può mantenere il suo valore.</span><br></div><div><span class="fs14lh1-5"><b>Implicazioni Pratiche</b></span><br></div><div>Questa ordinanza sottolinea l'importanza di rispettare le formalità legali nella redazione di un testamento olografo. La datazione precisa è cruciale per la sua validità e per evitare contestazioni future. Inoltre, emerge chiaramente che ogni intervento esterno sul documento, soprattutto durante la sua redazione, può invalidarlo.</div><div><span class="fs14lh1-5"><b>Consigli per i Redattori di Testamenti Olografi</b></span><br></div><div>Assicurarsi di includere una data completa e precisa nel testamento.</div><div>Evitare qualsiasi intervento esterno, specialmente durante la stesura del testamento.</div><div>In caso di dubbi o necessità di modifiche, è sempre consigliabile rivolgersi a un professionista del diritto delle successioni.</div><div>In conclusione, l'ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiarimento significativo sull'importanza della datazione in un testamento olografo, delineando i contorni per la sua validità e fornendo indicazioni precise per evitare le problematiche legali associate.</div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Nov 2023 18:32:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[I beni di provenienza donativa: prospettive di riforma nella legge di bilancio 2024]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000007E"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Beni di provenienza donativa: prospettive di riforma nella legge di bilancio 2024</h1><div><br></div><div class="imTAJustify">Le novità sul regime delle donazioni possono portare a significative modifiche. Una norma inizialmente prevista nel disegno di Legge di Bilancio, poi rimossa dal Senato, ha proposto cambiamenti importanti, attualmente in attesa di un provvedimento specifico. Queste modifiche potrebbero facilitare la vendita di immobili donati, che al momento sono difficili da cedere senza una specifica assicurazione.</div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">La "vecchia" disciplina dei beni oggetto di donazione prevede che, in certe circostanze, gli eredi del donante possano richiedere la restituzione di un immobile donato. Questo si applica nel caso in cui la donazione leda la quota legittima degli eredi, con la possibilità di iniziare una causa entro dieci anni dalla successione e comunque entro venti anni dalla donazione. Questo meccanismo rende complessa la vendita degli immobili donati, specialmente se l'acquirente richiede un mutuo. Le banche, di fronte al rischio di restituzione dell'immobile agli eredi, che renderebbe inefficace l'ipoteca, sono restie a concedere finanziamenti senza un'assicurazione specifica.</span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">La modifica proposta nella normativa prevede che gli eredi possano solo richiedere il controvalore della casa donata, e solo al beneficiario della donazione, e non più al terzo acquirente. Questo renderebbe l'ipoteca accesa a garanzia del mutuo efficace, eliminando le riserve delle banche.</span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">L'azione di riduzione è un meccanismo legale per garantire che la donazione non leda la quota legittima degli eredi. Per esempio, in caso di un genitore che dispone di un patrimonio e preferisce un figlio all'altro, la donazione eccessiva a favore di un figlio potrebbe essere soggetta a riduzione per proteggere la quota legittima dell'altro erede.</span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">La nuova legge di Bilancio mira a cambiare questo meccanismo. In precedenza, in caso di donazioni immobiliari, era comune la stipula di una polizza assicurativa per proteggersi dal rischio di un'azione legale da parte degli eredi legittimari. Con la modifica, i diritti degli eredi legittimi potrebbero essere ridotti, dato che non potranno più agire contro il terzo acquirente, ma dovranno rivolgersi direttamente al beneficiario della donazione, con possibili complicazioni nel caso in cui il beneficiario non sia facilmente rintracciabile o sia privo di risorse finanziarie.</span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">In conclusione, la riforma proposta nel regime delle donazioni presenta aspetti sia positivi che negativi. Da un lato, essa favorisce la circolazione degli immobili di provenienza donativa, rendendo più agevole la vendita di tali beni e potenzialmente dinamizzando il mercato immobiliare. Questo può essere visto come un vantaggio significativo, poiché facilita le transazioni e riduce gli ostacoli legali e finanziari per gli acquirenti.</span><br></div><div class="imTAJustify"><div><span class="fs14lh1-5">D'altro canto, la riforma potrebbe portare a conseguenze negative per i legittimari, in particolare in situazioni in cui il donatario, come una badante o un soggetto terzo, si disfa rapidamente dei beni, lasciando i legittimari senza alcuna possibilità di recupero. Inoltre, la riforma potrebbe influire negativamente sui creditori dell'erede legittimario o su altre parti interessate, come l'Agenzia delle Entrate, che potrebbero perdere l'opportunità di beneficiare di un futuro patrimonio ereditario del soggetto verso il quale sono creditori.</span><br></div><div><span class="fs14lh1-5">Dal punto di vista professionale, è importante sottolineare che i casi di esercizio dell'azione di riduzione recuperatoria verso soggetti terzi sono attualmente molto rari. </span></div><div>In sintesi, se la norma verrà approvata, si prevede che porterà grandi vantaggi per la circolazione dei beni di provenienza ereditaria o donativa. Tuttavia, peggiorerà la tutela legale dei legittimari lesi e influenzerà negativamente i creditori, le banche o l'Agenzia delle Entrate, che oggi possono contare sulla potenziale futura eredità che potrà ricevere un soggetto legittimario da un proprio dante causa economicamente solido. Questo impatto sulla tutela dei diritti dei legittimari e dei creditori necessita di un'attenta considerazione nel contesto più ampio della legislazione ereditaria e della tutela dei diritti patrimoniali.</div><div>Dovendo fare una considerazione professionale personale quale avvocato che si occupa di diritto successorio l'aspetto della riforma che più mi interessa, soprattutto nello scenario economico attuale, è proprio quello degli strumenti che offre per poter evitare che un creditore di uno dei discendenti possa aggredire il patrimonio familiare che sarà oggetto di successione.</div><div><br></div><div><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 04:45:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Diritto di abitazione: computo nella successione legittima]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000007D"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. Unite, 27/02/2013, n. 4847</h1><div class="imTAJustify">Nella successione legittima spettano al coniuge del de cuius i diritti di abitazione sulla cosa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano previsti dall'art. 540, comma secondo. Il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall'asse ereditario, per poi procedere alla divisione di quest'ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima, non tenendo conto dell'attribuzione dei suddetti diritti secondo un meccanismo assimilabile al prelegato.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5"><b>COMMENTO</b></span></div><div class="imTAJustify"><div>La sentenza della Cassazione civile, Sezioni Unite, del 27/02/2013, n. 4847 offre un'analisi dettagliata e precisa sulla questione dei diritti che spettano al coniuge del defunto ("de cuius") in un contesto di successione legittima. La sentenza mette in evidenza l'importanza dell'art. 540, comma secondo, del codice civile, secondo cui al coniuge spettano i diritti di abitazione sulla residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano.</div><div><span class="fs14lh1-5">Questo punto è particolarmente significativo poiché stabilisce che il valore capitale di questi diritti di abitazione e di uso deve essere "stralciato" dall'asse ereditario prima di procedere alla sua divisione tra tutti i coeredi. Ciò significa che questi diritti devono essere valutati e separati dall'asse prima della distribuzione delle altre proprietà tra gli eredi legittimi.</span><br></div><div><span class="fs14lh1-5">Il meccanismo di attribuzione di questi diritti viene, per di più, assimilato al prelegato. In altre parole, si tratta di un'assegnazione che viene fatta prima della divisione effettiva dell'asse ereditario e che, quindi, non influisce sulla quota parte che spetta a ciascun coerede secondo le norme della successione legittima.</span><br></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div></div><div><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 21 Oct 2023 10:17:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Prova della simulazione: regime probatorio]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000007C"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 04/05/2023, n. 11659</h1><div class="imTAJustify">In tema di prova della simulazione, l'erede che agisce per l'accertamento della simulazione della donazione può giovarsi del più favorevole regime probatorio previsto dall'art. 1417 c.c., a condizione che la relativa azione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, non essendo all'uopo necessario l'esercizio contestuale dell'azione di riduzione della donazione dissimulata. <br></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5"><b>COMMENTO</b></span></div><div class="imTAJustify"><div>Il commento alla sentenza della Cassazione civile, Sez. II, n. 11659 del 04/05/2023 offre un'occasione per esaminare alcune delle questioni più delicate riguardanti la simulazione in tema di donazioni e i diritti degli eredi. La sentenza evidenzia che l'erede che agisce per far accertare la simulazione di una donazione può usufruire del regime probatorio più favorevole previsto dall'art. 1417 del Codice Civile, a patto che la relativa azione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva.</div><div><span class="fs14lh1-5">Questo è un punto rilevante perché apre la strada a una maggiore flessibilità per l'erede nel difendere i suoi diritti. Non è, infatti, necessario esercitare contemporaneamente l'azione di riduzione della donazione dissimulata, ma è sufficiente che l'azione di accertamento della simulazione sia orientata a salvaguardare i diritti dell'erede sulla quota di riserva.</span><br></div><div><span class="fs14lh1-5">In altre parole, la sentenza sottolinea che l'obiettivo primario è la tutela della quota di riserva e che l'erede ha la possibilità di utilizzare gli strumenti giuridici più opportuni per conseguire tale fine, senza l'obbligo di intraprendere più azioni legali in parallelo.</span><br></div><div><span class="fs14lh1-5">Questo pronunciamento rappresenta una guida utile per gli eredi che si trovano a navigare nelle complesse dinamiche del diritto successorio, fornendo un punto di riferimento significativo per gli avvocati e i giuristi che operano in questo ambito.</span><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 03:58:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Crediti del de cuius: ripartizione tra i coeredi]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000007B"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 28/11/2007, n. 24657</h1><div class="imTAJustify">I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione; né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.<br></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5"><b>COMMENTO</b></span></div><div class="imTAJustify"><div><span class="fs14lh1-5">La sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 24657 del 28 novembre 2007 affronta una questione di particolare rilevanza nel diritto delle successioni: la natura e la ripartizione dei crediti ereditari. La Corte stabilisce che i crediti del "de cuius" non si dividono automaticamente tra i coeredi in base alle loro quote ereditarie, ma fanno parte della comunione ereditaria. Questa affermazione è supportata da diversi articoli del Codice Civile, tra cui l'art. 752 (per i debiti), l'art. 727 e l'art. 757.</span><br></div><div><span class="fs14lh1-5">Il punto fondamentale della sentenza è che la comunione ereditaria non è semplicemente una somma di quote individuali, ma una massa complessa di diritti e doveri. Mentre i debiti si dividono automaticamente, i crediti entrano in un "paniere comune", da cui possono essere poi assegnati o rivendicati. Ciò significa che ogni coerede ha la facoltà di agire giuridicamente per far valere l'intero credito o la parte proporzionale alla propria quota, senza la necessità di includere tutti gli altri coeredi nel procedimento. Tuttavia, il debitore può richiedere l'intervento di tutti i coeredi qualora vi sia interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito.</span><br></div><div><span class="fs14lh1-5">Questa sentenza ha l'effetto di chiarire un aspetto spesso poco compreso della successione e del diritto ereditario, fornendo linee guida precise per la gestione dei crediti in una successione. Da un punto di vista pratico, è estremamente utile per gli avvocati che si occupano di diritto delle successioni avere un quadro chiaro su come trattare i crediti in una comunione ereditaria, e la presente sentenza contribuisce notevolmente a tale chiarimento.</span><br></div><div><br></div><div><br></div></div><div class="imTACenter"><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 04:04:00 GMT</pubDate>
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		</item>
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			<title><![CDATA[Tassa di Successione: Le Possibili Variazioni nel Prossimo Bilancio del Governo Meloni]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000007A"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Tassa di Successione: Le Possibili Variazioni nel Prossimo Bilancio del Governo Meloni</h1><div class="imTAJustify">Il governo Meloni sta valutando la possibilità di apportare modifiche alla tassa di successione. Questo tema si inserisce nel contesto più ampio della legge di Bilancio, per la quale sono previsti investimenti nell'ordine di 22 miliardi di euro. Vediamo quindi quali potrebbero essere le novità e come si inquadrano nel sistema fiscale italiano attuale.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><b>Un'Occhiata alle Misure Economiche in Arrivo</b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Le possibili modifiche alla tassa di successione saranno discusse nel prossimo Consiglio dei ministri, insieme a altri documenti fondamentali, come il Documento programmatico di bilancio e un decreto per l'attuazione della delega fiscale.</span><br></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><b>La Struttura Attuale della Tassa</b></span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Al momento, la tassa di successione prevede un'aliquota del 4% per i trasferimenti a favore di parenti in linea retta (coniugi, figli, nipoti) per somme superiori a un milione di euro. Per eredità devolute a fratelli o sorelle oltre i 100.000 euro, l'aliquota è del 6%, mentre per i beni lasciati a terzi si applica un 8%.</span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><b>Possibili Cambiamenti</b></span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Sebbene i dettagli non siano ancora stati resi noti, le informazioni preliminari suggeriscono che il governo potrebbe essere intenzionato ad aumentare l'aliquota per gli eredi dal terzo grado in poi. Questo cambiamento avrebbe l'obiettivo di reperire ulteriori fondi per finanziare la legge di Bilancio.</span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><b>Un Quadro Europeo di Riferimento</b></span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">In un contesto europeo, la tassa di successione italiana appare più leggera rispetto ad altri Paesi. Ad esempio, la Francia ha incassato 18,6 miliardi di euro nel 2021, una cifra considerevolmente superiore a quella italiana in rapporto al Pil.</span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><b>Cosa Aspettarci</b></span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Resta da vedere quali saranno le aliquote effettive e come saranno accolte queste possibili variazioni da parte degli stakeholder interessati. La questione della tassa di successione è sempre stata un tema delicato e potrebbe generare ampi dibattiti nella fase di definizione del nuovo quadro fiscale.</span><br></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">In conclusione, mentre attendiamo ulteriori dettagli sulle possibili modifiche, è evidente che il tema della tassa di successione potrebbe assumere un ruolo significativo nel prossimo panorama fiscale italiano.</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Oct 2023 01:25:00 GMT</pubDate>
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		</item>
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			<title><![CDATA[Actio interrogatoria: chiamato non possessore]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000079"><h1 class="imHeading1"><div class="imTACenter"><span class="fs36lh1-5">Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 01/06/2023, n. 15587</span></div><div class="imTACenter"><span class="fs36lh1-5">L'actio interrogatoria può essere proposta solo contro il chiamato non possessore.</span></div></h1><div><div class="imTAJustify">L'actio interrogatoria può essere proposta solo contro il chiamato non possessore. Se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari, egli deve, ai sensi dell'art. 485 c.c., conformarsi alle disposizioni sul beneficio di inventario, entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità o dal momento di inizio del possesso. Se non compie l'inventario entro questo termine acquista la qualità di erede puro e semplice.<br></div></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5"><b>COMMENTO</b></span></div><div class="imTAJustify"><div>La recente Ordinanza della Cassazione Civile, Sezione II, numero 15587 del 1 giugno 2023, affronta una tematica di notevole importanza nell'ambito del diritto delle successioni: l'applicabilità dell'actio interrogatoria in relazione al chiamato all'eredità. La sentenza stabilisce chiaramente che tale azione può essere esercitata solo contro il chiamato non possessore dei beni ereditari.</div><div><span class="fs14lh1-5">Un punto di particolare rilievo è l'applicazione dell'art. 485 del Codice Civile, che disciplina il beneficio di inventario. Secondo l'ordinanza, se il chiamato è in possesso dei beni ereditari, ha l'obbligo di conformarsi alle disposizioni sul beneficio di inventario entro tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità o dal momento in cui inizia il possesso dei beni.</span><br></div><div><span class="fs14lh1-5">Se non si attiene a questo termine, la sentenza stabilisce che il chiamato acquisisce la qualità di "erede puro e semplice", con tutte le conseguenze legali e finanziarie che ne derivano, compresa la responsabilità per i debiti ereditari.</span><br></div><div><span class="fs14lh1-5">Questo pronunciamento giurisprudenziale contribuisce a chiarire un'area del diritto delle successioni che spesso è fonte di incertezza e contenzioso. Fornisce, infatti, un punto di riferimento chiaro sia per i praticanti del diritto che per i soggetti coinvolti in questioni ereditarie, mettendo in luce l'importanza del rispetto dei termini e delle formalità previste dalla legge.</span><br></div><div><span class="fs14lh1-5">In conclusione, l'ordinanza offre un contributo significativo all'interpretazione e all'applicazione del diritto delle successioni, e merita un'attenta considerazione per le sue implicazioni pratiche e teoriche.</span><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 07:36:00 GMT</pubDate>
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		</item>
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			<title><![CDATA[Divisione: spese processuali]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000078"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, Sent., 24/01/2020, n. 1635</h1><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5 ff1"><b>COMMENTO </b><br></span></div><div class="imTAJustify"><div><span class="fs14lh1-5 ff1">La sentenza della Cassazione civile, Sez. II, numero 1635 del 24 gennaio 2020, si focalizza sulla gestione delle spese legali nei procedimenti di divisione giudiziale, fornendo un quadro giurisprudenziale dettagliato e distinguendo due scenari specifici:</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><b>1. Spese per lo Scioglimento della Comunione:</b> Il primo punto importante da notare è che le spese necessarie per lo scioglimento della comunione devono essere sostenute dall'intera "massa" di beni oggetto della divisione. Questo perché tali spese sono effettuate nell'interesse comune di tutti i condividenti. La sentenza sottolinea che queste spese sono intrinsecamente connesse all'obiettivo di dividere equamente i beni tra le parti e quindi dovrebbero essere condivise da tutti.<br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><b>2. Principio della Soccombenza:</b> In contrasto con il primo punto, la sentenza stabilisce che il principio della "soccombenza" è applicabile solo alle spese generate da "eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione." In altre parole, se un condividente ha avanzato richieste irragionevoli o ha ostacolato inutilmente il processo di divisione, le spese legali generate da tali comportamenti possono essere poste a suo carico.<br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">L'importanza di questa sentenza risiede nella sua capacità di fornire una chiara direzione su come le spese legali dovrebbero essere gestite in casi di divisione giudiziale. Essa serve come un riferimento utile per i condividenti e i loro legali, indicando che mentre le spese direttamente collegate allo scioglimento della comunione sono un onere collettivo, quelle che derivano da comportamenti irragionevoli o ostili possono essere individualizzate.<br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">In pratica, questa sentenza può influenzare il comportamento delle parti nel corso dei procedimenti di divisione, poiché stabilisce incentivi per evitare comportamenti che potrebbero portare a spese legali extra a carico del condividente. Pertanto, è una sentenza che mira a bilanciare equità e efficienza nel delicato processo di divisione di beni comuni.</span><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 09 Sep 2023 05:36:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title><![CDATA[Decreto di revoca di autorizzazione alla formazione di inventario: reclamo]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000077"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 02/03/2023, n. 6231</h1><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">In tema di procedimenti di volontaria giurisdizione, il decreto col quale il Tribunale, in composizione monocratica, revoca il provvedimento di autorizzazione alla formazione dell'inventario, ai sensi dell'art. 742 c.p.c., è reclamabile davanti alla corte d'appello, sicché la proposizione del reclamo davanti al Tribunale, in composizione collegiale, non dà luogo alla inammissibilità dello stesso, ma alla declaratoria di incompetenza, in virtù della quale il processo deve essere riassunto, nei termini, dinanzi alla corte d'appello territoriale.<br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5 ff1"><b>COMMENTO</b></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><div><span class="fs14lh1-5 ff1">L'ordinanza in questione della Corte di Cassazione fornisce un chiarimento cruciale sul percorso giuridico da seguire in caso di revoca di un provvedimento di autorizzazione alla formazione dell'inventario in un procedimento di volontaria giurisdizione. Specifica che il decreto di revoca emesso da un giudice monocratico del Tribunale è reclamabile davanti alla Corte d'Appello.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Questo punto è fondamentale perché stabilisce un canale giurisdizionale preciso per la revisione delle decisioni, evitando ambiguità e potenziali ritardi processuali. Inoltre, l'ordinanza fa chiarezza su cosa accade se il reclamo viene erroneamente presentato davanti al Tribunale in composizione collegiale: in questo caso, non si tratta di inammissibilità del reclamo, ma di incompetenza del Tribunale. Di conseguenza, il procedimento dovrà essere riassunto davanti alla Corte d'Appello territoriale.<br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Questo chiarimento è particolarmente utile per gli avvocati e i loro clienti in quanto fornisce linee guida chiare su come navigare nel sistema giuridico in queste situazioni specifiche. Evidenzia anche l'importanza di una corretta interpretazione delle norme procedurali, in modo da evitare errori che possono portare a ritardi e complicazioni.</span><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 03:33:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Agevolazioni prima casa: diritto di abitazione, separazione dei beni]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000076"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 02/02/2023, n. 3123</h1><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">Il riferimento alla "residenza della famiglia", che consente di ottenere l'agevolazione prima casa ove uno solo dei coniugi abbia posto la residenza nell'immobile agevolato, opera solo per i coniugi in comunione legale, mentre non può trovare applicazione all'acquisto del diritto di abitazione operato, in comproprietà, dai coniugi in separazione dei beni. Secondo la Corte, infatti, la rilevanza delle "residenza della famiglia" è stata affermata dalla giurisprudenza consolidata solo con riferimento alla comunione legale, in quanto, limitatamente a tale regime, opera il meccanismo di acquisto ex lege sancito dall'art. 177 c.c.<br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTACenter"><b class="fs14lh1-5 ff1">COMMENTO</b></div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><div><span class="fs14lh1-5 ff1">L'Ordinanza n. 3123 del 2 febbraio 2023 della Corte di Cassazione offre un'interpretazione decisiva sul tema delle agevolazioni per la "prima casa" in Italia, mettendo in luce come il regime patrimoniale dei coniugi possa avere un impatto significativo sui benefici fiscali.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">La Corte specifica che il concetto di "residenza della famiglia," che consente l'applicazione dell'agevolazione "prima casa," è rilevante solo per i coniugi in regime di comunione legale. La giurisprudenza consolidata ha infatti riconosciuto tale agevolazione in relazione alla comunione legale, in cui opera il meccanismo di acquisto ex lege ai sensi dell'art. 177 c.c.<br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Ciò significa che i coniugi che sono in regime di separazione dei beni non possono beneficiare dell'agevolazione fiscale relativa alla "prima casa" se solo uno dei due coniugi ha la residenza nell'immobile in questione. Questa limitazione ha importanti implicazioni pratiche e fiscali, specialmente in un contesto in cui sempre più coppie optano per il regime di separazione dei beni.<br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">La decisione offre quindi un quadro normativo più preciso, ma al contempo potrebbe innescare ulteriori dibattiti su come allineare le norme fiscali con le diverse forme di regime patrimoniale esistenti nel matrimonio.</span><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 04:08:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Imposta di successione:  esenzione trasferimenti di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000075"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 23/02/2023, n. 5674</h1><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">In tema di imposta sulle successioni e donazioni, l'esenzione di cui all'art. 3, comma 4 ter, terzo periodo, del d.lgs. n. 346 del 1990 si applica anche per le partecipazioni in società residenti in altro Stato nell'Unione Europea alle stesse condizioni normativamente stabilite per il passaggio di quote o azioni di società residenti in Italia e, cioè, che col trasferimento sia integrato o mantenuto, da parte degli aventi causa, il controllo di diritto sulla società partecipata e che gli stessi si impegnino a mantenere il controllo societario per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo apposita dichiarazione contestuale alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione.<br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5 ff1"><b>COMMENTO</b></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Il testo della sentenza rafforza ulteriormente il concetto che le politiche fiscali possono giocare un ruolo vitale nella facilitazione del passaggio generazionale delle imprese. Esso specifica che i trasferimenti di aziende o rami di esse, quote sociali e azioni sono esenti da imposta di successione quando sono effettuati a favore di discendenti o del coniuge. Questa esenzione è estesa anche ai patti di famiglia, un meccanismo utilizzato per pianificare la successione in aziende familiari.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Importante è anche il fatto che l'esenzione si applica non solo alle partecipazioni in società italiane ma anche a quelle residenti in altri paesi dell'Unione Europea, allineando così le norme fiscali italiane con una visione più ampia e integrata del mercato unico europeo.<br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Tuttavia, la sentenza della Corte di Cassazione richiamando l'art. 3, comma 4 ter, del d.lgs. n. 346 del 1990 stabilisce che l'esenzione è subordinata al mantenimento del controllo societario per un periodo non inferiore a cinque anni e alla presentazione di una dichiarazione specifica. Questo requisito sembra mirare a garantire che l'esenzione fiscale serva veramente gli scopi di continuità aziendale e trasmissione intergenerazionale, e non sia utilizzata per operazioni speculativi o di elusione fiscale.<br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">In sintesi, l'insieme di queste disposizioni legislative e giurisprudenziali offre uno strumento complesso ma efficace per sostenere la longevità delle imprese e agevolare il loro passaggio generazionale, riducendo al contempo il rischio di abusi. Essi rappresentano un equilibrio tra la necessità di incentivare la continuità aziendale e quella di proteggere l'interesse fiscale dello Stato.</span><br></div></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 03 Sep 2023 07:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Impugnazione della rinunzia all'eredità: prescrizione]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000074"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 28/08/2023, n. 25347</h1><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">In tema di impugnazione della rinunzia all'eredità da parte dei creditori, l'azione ex art. 524 c.c. è ammissibile unicamente ove i creditori abbiano richiesto, ai sensi dell'art. 481 c.c., la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità, quando non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c.<br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5 ff1"><b>COMMENTO</b></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><div><span class="fs14lh1-5 ff1">L'Ordinanza n. 25347 del 28/08/2023 della Corte di Cassazione offre un interessante approfondimento su un aspetto piuttosto specifico del diritto ereditario: l'impugnazione della rinunzia all'eredità da parte dei creditori.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">L'ordinanza stabilisce che l'azione ex art. 524 c.c. per impugnare la rinunzia all'eredità è ammissibile solo in circostanze ben definite. In particolare, i creditori devono aver precedentemente richiesto, ai sensi dell'art. 481 c.c., la fissazione di un termine entro cui il chiamato all'eredità debba dichiarare se intende accettarla o rinunciarvi. Inoltre, l'azione è possibile solo se il diritto di accettare l'eredità non è già decaduto per prescrizione, come previsto dall'art. 480 c.c.<br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Questo chiarimento giurisprudenziale mette in luce la necessità per i creditori di agire proattivamente e nel rispetto di specifici termini e condizioni se vogliono contestare efficacemente la rinunzia all'eredità. È una decisione che aggiunge un ulteriore livello di complessità al già intricato panorama del diritto ereditario italiano, ma che fornisce anche maggior certezza giuridica sia per i creditori che per gli eredi potenziali.</span><br></div></div><div class="imTAJustify"><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 04:27:00 GMT</pubDate>
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		</item>
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			<title><![CDATA[Trascrizione degli atti mortis causa: effetti]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000073"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 13/07/2023, n. 20114</h1><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">La trascrizione degli acquisti mortis causa (ossia per successione nei diritti già esistenti in capo al de cuius ma non per diritti che si creino ex novo, sia pure in forza del testamento o per diritti che comunque non appartenevano già al testatore), richiesta dall'art. 2648 cod. civ., non vale a risolvere il conflitto fra l'erede e l'acquirente dal de cuius, ma deve eseguirsi ai soli effetti della continuità delle trascrizioni. Consegue che l'erede e il legatario non possono eccepire il difetto di trascrizione di un atto di alienazione compiuto dal defunto: il primo perché succedendo al disponente non può rivestire la qualità di terzo, neppure se accetta con il beneficio di inventario; il secondo perché, configurando la vendita della cosa legata compiuta dal disponente revoca del legato medesimo, quanto meno come legato di cosa propria, la trascrizione mai potrebbe supplire all'inesistenza del titolo.<br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5 ff1"><b>COMMENTO</b></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5 ff1"><b><br></b></span></div><div class="imTAJustify"><div><span class="fs14lh1-5 ff1">L'Ordinanza n. 20114 del 13/07/2023 della Corte di Cassazione affronta una questione complessa e delicata riguardante la trascrizione degli acquisti "mortis causa" e il suo impatto sulle relazioni tra eredi e acquirenti dal defunto.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><b>Punti Salienti:</b><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">1. Finalità della Trascrizione: L'ordinanza sottolinea che la trascrizione di acquisti "mortis causa" è effettuata ai soli fini della continuità delle trascrizioni, e non risolve quindi il conflitto tra l'erede e l'acquirente dal defunto.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><b>2. Posizione dell'Erede:</b> L'erede, succedendo al defunto, non può eccepire il difetto di trascrizione di un atto di alienazione fatto dal defunto. Questo perché l'erede non può essere considerato un "terzo" rispetto all'atto, anche se accetta l'eredità con il beneficio di inventario.<br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><b>3. Posizione del Legatario:</b> In caso di vendita da parte del testatore della cosa legata, il legatario non può rivendicare la mancanza di trascrizione come un difetto nel titolo, perché tale vendita rappresenta una revoca del legato. La trascrizione, in questo caso, non potrebbe supplire all'inesistenza del titolo.<br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><b>Implicazioni Pratiche:</b><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Questa ordinanza chiarisce diversi aspetti critici nella gestione delle eredità e nelle transazioni immobiliari post-mortem. Stabilisce in modo definitivo che il meccanismo della trascrizione è un formalismo destinato a garantire la continuità delle trascrizioni, senza impattare sulle relazioni sostanziali tra le parti. In altre parole, la trascrizione non è uno strumento per risolvere dispute tra eredi e terze parti riguardo alla validità o all'efficacia di transazioni effettuate dal defunto.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Per gli operatori legali impegnati in materia di successioni, l'ordinanza serve come un utile punto di riferimento per comprendere meglio i limiti della trascrizione e come essa interagisce con le dinamiche tra eredi e acquirenti. Essa implica che la risoluzione di tali conflitti dovrà essere cercata altrove, possibilmente attraverso un'attenta analisi dei titoli e delle circostanze che circondano ciascuna transazione.<br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">In sintesi, l'ordinanza offre una guida importante per la navigazione delle complesse acque del diritto delle successioni e fornisce una base solida per ulteriori interpretazioni e applicazioni legali.</span><br></div></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><b><br></b></span></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTAJustify"><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Aug 2023 04:41:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Azione di riduzione: litisconsorzio necessario e personalità dell'azione]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000072"><h1 class="imHeading1 imTACenter"><span fira="" sans",="" "helvetica="" neue",="" helvetica,="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 28px;="" color:="" rgb(71,="" 71,="" 71);"="">Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 04/08/2023, n. 23862</span></h1><div><span fira="" sans",="" "helvetica="" neue",="" helvetica,="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 28px;="" color:="" rgb(71,="" 71,="" 71);"="" class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span fira="" sans",="" "helvetica="" neue",="" helvetica,="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 28px;="" color:="" rgb(71,="" 71,="" 71);"="" class="fs14lh1-5 ff1">In materia di successione, tenendo conto della natura di azione costitutiva dell'azione di riduzione per lesione di legittima, della circostanza che essa non dà luogo a litisconsorzio necessario nei confronti degli altri legittimari che non abbiano beneficiato delle disposizioni testamentarie, o delle donazioni da ridurre, e del fatto che l'art. 557, comma 1 cod. civ. stabilisce espressamente che la stessa può essere domandata solo dai legittimari (in ciò confermato dall'art. 564, comma 2 cod. civ.) e dai loro eredi o aventi causa, si deve ritenere che l'azione in questione sia strettamente personale e che non sia quindi rilevabile d'ufficio la lesione della quota riservata ad un legittimario che non abbia esercitato l'azione di riduzione e le conseguenti azioni di restituzione.<br></span></div><div class="imTAJustify"><span fira="" sans",="" "helvetica="" neue",="" helvetica,="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 28px;="" color:="" rgb(71,="" 71,="" 71);"="" class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5 ff1"><b>COMMENTO</b></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Questa ordinanza rappresenta un significativo chiarimento in materia di diritto delle successioni, focalizzandosi in particolare sull'azione di riduzione per lesione di legittima. L'ordinanza stabilisce chiaramente che tale azione è "strettamente personale" e che, pertanto, la corte non può agire d'ufficio per rilevare la lesione della quota riservata ad un legittimario che non abbia esercitato l'azione di riduzione.<br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><b>1. Natura dell'Azione di Riduzione:</b> L'ordinanza sottolinea che l'azione di riduzione ha natura costitutiva. Ciò significa che è finalizzata a modificare una situazione giuridica, piuttosto che a sanzionare un comportamento.<br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><b>2. Litisconsorzio Necessario:</b> La Corte chiarisce che non c'è un litisconsorzio necessario nei confronti degli altri legittimari che non abbiano beneficiato delle disposizioni testamentarie o delle donazioni da ridurre. In altre parole, l'azione può essere intrapresa indipendentemente dagli altri legittimari.<br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><b>3. Limitazioni Soggettive:</b> La sentenza ribadisce che solo i legittimari o i loro eredi o aventi causa possono avviare questa azione, come confermato dagli articoli 557 e 564 del codice civile italiano.<br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><b>4. Rilevabilità d'Ufficio:</b> Uno dei punti più critici è che l'azione di riduzione è strettamente personale e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Questo aspetto enfatizza l'importanza per i legittimari di essere proattivi nel far valere i loro diritti.<br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Per gli avvocati specializzati in diritto delle successioni, questa ordinanza rappresenta un utile vademecum su come e quando intraprendere un'azione di riduzione. Mette in rilievo l'importanza di un'attenta valutazione del caso concreto e sottolinea la necessità per i legittimari di esercitare attivamente i loro diritti se credono che la loro quota di legittima sia stata lesa.</span><br></div><div><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 27 Aug 2023 17:16:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Azione di riduzione: rinuncia e liberalità indiretta]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000006F"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 28/07/2023, n. 23036</h1><div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">La rinuncia del coniuge all'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima può comportare un arricchimento nel patrimonio della figlia beneficiata, nominata erede universale, tale da integrare gli estremi di una donazione indiretta, se corra un nesso di causalità diretta tra donazione e arricchimento.<br></span></div></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs12lh1-5 ff1"><b>COMMENTO</b></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><div><span class="fs12lh1-5 ff1">L'ordinanza della Corte di Cassazione riguardante la rinuncia del coniuge all'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie offre un quadro interessante e piuttosto complesso sull'interazione tra diritti successori e donazioni indirette. La sentenza affronta un tema delicato: quello della legittima, ovvero della quota di patrimonio che la legge riserva a determinati eredi "legittimari" (ad esempio, il coniuge e i figli).<br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Nella situazione esaminata dalla Corte, un coniuge rinuncia all'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di legittima. Ciò ha come effetto un aumento del patrimonio della figlia, nominata erede universale. La Corte stabilisce che, se c'è un nesso di causalità diretta tra questa rinuncia e l'arricchimento della figlia, gli estremi di una donazione indiretta possono essere integrati.<br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Ciò è rilevante per diverse ragioni:<br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><b>1. Definizione di Donazione Indiretta:</b> L'Ordinanza amplia il concetto di "donazione indiretta", che normalmente si applica a trasferimenti di beni che non sono formalmente catalogati come donazioni ma che hanno un effetto simile.</span></div><div> &nbsp;</div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><b>2. Implicazioni Fiscali:</b> Le donazioni indirette sono soggette a tassazione e, quindi, questa sentenza potrebbe avere importanti implicazioni fiscali per la figlia beneficiata.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><b>3. Autonomia nel Testamento vs Diritti dei Legittimari:</b> L'ordinanza mette in rilievo la tensione tra l'autonomia del testatore e i diritti dei legittimari, e mostra come le azioni di un legittimario possano avere conseguenze impreviste sull'assetto patrimoniale post-mortem.<br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><b>4. Aspetti Pratici:</b> Per gli avvocati e i notai, questa decisione sottolinea l'importanza di valutare accuratamente le implicazioni legali e fiscali quando si assiste i clienti in materia di successioni e donazioni.<br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">In conclusione, questa ordinanza serve come un promemoria che le questioni relative alla successione e alla legittima sono estremamente complesse e interconnesse, e che ogni azione (o rinuncia di azione) può avere una serie di conseguenze giuridiche e fiscali sia previste che impreviste.<br></span></div><div><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 26 Aug 2023 06:58:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title><![CDATA[Polizze vita: estensione agli eredi per rappresentazione]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000006E"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., sez. III, ord., 21 agosto 2023, n. 24951</h1><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli “eredi legittimi” come beneficiari comporta l’inclusione, tra i medesimi, pure degli eredi per rappresentazione ed ha, inoltre, come effetto che, a ciascuno di essi, spettino gli interessi corrispettivi sin dalla morte del de cuius.<br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5 ff1"><b>COMMENTO</b></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Questa ordinanza della Corte di Cassazione getta luce su un'area importante ma spesso sfumata del diritto delle assicurazioni, in particolare riguardante i contratti di assicurazione sulla vita.<br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><b>1. Inclusione degli Eredi per Rappresentazione:</b> La decisione stabilisce che la frase "eredi legittimi" all'interno di un contratto di assicurazione sulla vita include non solo gli eredi diretti ma anche gli eredi per rappresentazione. Questo potrebbe avere implicazioni significative, specialmente in famiglie allargate o in situazioni complesse dove la linea di ereditarietà potrebbe non essere chiara.<br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><b>2. Interessi Corrispettivi:</b> La parte dell'ordinanza che riguarda gli interessi corrispettivi è altrettanto notevole. Stabilisce che gli interessi appartengono agli eredi dal momento della morte del de cuius. Ciò potrebbe avere un impatto significativo sul valore totale dell'eredità e rappresenta un'interpretazione chiara della legge che potrebbe influenzare futuri contratti di assicurazione sulla vita.<br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><b>3. Chiarimento Legale:</b> L'ordinanza rappresenta un importante chiarimento legale che potrebbe guidare futuri contratti di assicurazione sulla vita. La precisione nel linguaggio contrattuale è fondamentale, e questa decisione potrebbe incoraggiare maggior chiarezza e specificità nella designazione dei beneficiari.<br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><b>4. Considerazioni Pratiche:</b> Per chi è coinvolto nella stipulazione o nell'esecuzione di contratti di assicurazione sulla vita, questa ordinanza sottolinea l'importanza di considerare attentamente i termini utilizzati e di comprendere pienamente le implicazioni legali di termini come "eredi legittimi".<br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">In sintesi, questa ordinanza offre un'interpretazione legale ponderata e potenzialmente influente sulla designazione dei beneficiari nei contratti di assicurazione sulla vita. Potrebbe avere un impatto non solo sulle parti coinvolte nei contratti esistenti ma anche sulla pratica contrattuale futura nel campo delle assicurazioni sulla vita.</span><br></div></div><div><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 04:21:00 GMT</pubDate>
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		</item>
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			<title><![CDATA[Diritto di abitazione: incidenza sulla disponibile e sulla quota di riserva]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000006D"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 09/02/2023, n. 4008</h1><div class="imTAJustify">Secondo quanto dispone l'art. 540, comma 2, c.c. in tema di successione necessaria, qualora il valore dei diritti del coniuge sulla casa familiare superi la disponibile, ma l'eccedenza sia comunque contenuta nella legittima del coniuge, il coniuge stesso, dopo avere prelevato tali diritti secondo la regola dei legati di specie, ha ancora il diritto di avere in proprietà, nella qualità di legittimario, la parte della legittima non assorbita dai diritti sulla casa familiare. Pertanto, nel concorso del coniuge con più figli, la legittima complessiva del coniuge è, in questo caso, pari alla metà dell'asse, comprensiva dei diritti sulla casa familiare, mentre l'altra metà spetta ai figli in parti uguali.<br></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><b>COMMENTO</b></span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><div>L'ordinanza fa riferimento a una disposizione specifica del codice civile che regola il diritto del coniuge in presenza di una successione necessaria. <span class="fs12lh1-5">L'art. 540, comma 2, c.c. stabilisce una chiara priorità del coniuge nella successione, in particolare per quanto riguarda i diritti sulla casa familiare. L'ordinanza prevede che, anche se il valore dei diritti del coniuge sulla casa supera la parte di eredità "disponibile", il coniuge ha comunque il diritto di acquisire il resto della sua legittima se questa non è stata completamente soddisfatta dai diritti sulla casa.</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 12 Aug 2023 05:37:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Azione di simulazione: termine di prescrizione]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000006C"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, 21/02/2007, n. 4021</h1><div class="imTAJustify">L'obbligo della collazione ereditaria riguarda le donazioni (dirette e indirette) ma non i beni oggetto di trasferimento a titolo oneroso (anche se a favore del coerede), poiché, in tal caso, esso sorge solo dopo che sia stata dichiarata la simulazione dell'atto, in accoglimento di apposita azione formulata dal coerede che chiede la divisione, il quale, nel proporre l'azione di simulazione, non è terzo ma subentra nella posizione del "de cuius", anche ai fini della prescrizione dell'azione medesima che già rientrava nel patrimonio del "de cuius". Solo quando l'azione di simulazione viene esercitata in funzione della riduzione della donazione (che si asserisce dissimulata) il termine prescrizionale decorre dalla data di apertura della successione, mentre quando la declaratoria di simulazione sia richiesta non per far valere il diritto alla quota di riserva ma al solo scopo dell'acquisizione del bene oggetto di donazione alla massa ereditaria, in vista della determinazione delle quote dei condividenti e senza che avvenga addotta alcuna lesione di legittima, il termine di prescrizione della relativa azione decorre dal compimento dell'atto che si assume simulato. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato l'impugnata sentenza con la quale si era ritenuto che il ricorrente, non avendo agito come legittimario, bensì deducendo la simulazione al fine di acquisire alla massa ereditaria il bene ceduto in donazione ad altro coerede, si era posto nella stessa posizione del "de cuius", anche con riguardo alla prescrizione dell'azione, in concreto maturata, dovendo farsi decorrere il "dies a quo" dalla data di stipulazione dell'atto e non dall'apertura della successione).<br></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><b>COMMENTO BREVE:</b></span></div><div class="imTAJustify"><div>La sentenza affronta l'interessante argomento dell'obbligo della collazione ereditaria in relazione alle donazioni dirette e indirette. L'obbligo della collazione riguarda il dovere dei coeredi di portare in dote alla successione i beni ricevuti per donazione dal defunto, al fine di garantire una più equa distribuzione dei beni ereditari.</div><div><span class="fs12lh1-5">La Cassazione chiarisce che l'obbligo di collazione non si applica ai beni oggetto di trasferimenti a titolo oneroso, a meno che tali trasferimenti siano oggetto di simulazione. Quando viene dichiarata la simulazione dell'atto, il coerede può chiedere la divisione dei beni, assumendo la posizione del "de cuius" e avviando l'azione di simulazione.</span><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>La tempistica della prescrizione dell'azione è chiaramente delineata dalla Suprema Corte, la quale afferma che quando l'azione di simulazione è finalizzata alla riduzione della donazione, che si asserisce dissimulata, il termine decorre dalla data di apertura della successione. Al contrario, se la simulazione è richiesta per l'acquisizione del bene oggetto di donazione alla massa ereditaria, senza alcuna lesione di legittima, il termine decorre dal momento in cui viene compiuto l'atto simulato.</b></span><br></div><div><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 05:13:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Diritto di abitazione: pluralità di immobili]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000006B"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 10/03/2023, n. 7128</h1><div class="imTAJustify">Il diritto reale di abitazione, riservato al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c., ha ad oggetto la sola "casa adibita a residenza familiare", e cioè l'immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del "de cuius", quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale; ne consegue che tale diritto non può comprendere due (o più) residenze alternative, ovvero due (o più) immobili di cui i coniugi avessero la disponibilità e che usassero in via temporanea, postulando la nozione di casa adibita a residenza familiare comunque l'individuazione di un solo alloggio costituente, se non l'unico, quanto meno il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 07:01:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Trust: diritti successori dei legittimari]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000006A"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 17/02/2023, n. 5073</h1><div><br></div><div class="imTAJustify">In caso di trust "inter vivos" con effetti "post mortem" di tipo discrezionale - nel quale, cioè, l'individuazione dei beneficiari e/o la determinazione dell'entità delle quote loro spettanti è rimessa alla discrezionalità del "trustee" - la tutela dei diritti successori dei legittimari nei confronti del relativo atto istitutivo e dei successivi atti di conferimento è assicurata non già dal mancato riconoscimento del "trust" - in conseguenza della sua nullità per contrasto con l'ordine pubblico interno, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989 - bensì dall'azione di riduzione, i cui legittimati passivi devono individuarsi nei beneficiari, ove il "trustee" abbia già eseguito il programma del disponente, dando corso alle relative disposizioni patrimoniali (ovvero allorquando i beneficiari medesimi siano comunque individuabili con certezza), e nel "trustee" nella contraria ipotesi in cui il "trust" non abbia ancora avuto esecuzione (oltre che nel cd. "trust" di scopo, nel quale manca una specifica individuazione dei beneficiari).<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 04:59:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Diritto di abitazione: equivalente in denaro del diritto]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000069"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 20/10/2021, n. 29162</h1><div class="imTAJustify">Il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare, sancito dall'art. 540 c.c. in favore del coniuge sopravvissuto, sussiste qualora detto cespite sia di proprietà del "de cuius" ovvero in comunione tra questi ed il coniuge superstite, mentre esso, al contrario, non sorge ove il bene sia in comunione tra il coniuge deceduto ed un terzo, non essendo in questo caso realizzabile l'intento del legislatore di assicurare, in concreto, al coniuge sopravvissuto il godimento pieno del bene oggetto del diritto; in tale ultima evenienza, peraltro, non spetta a quest'ultimo neppure l'equivalente monetario del citato diritto, nei limiti della quota di proprietà del defunto, poiché, diversamente, si attribuirebbe un contenuto economico di rincalzo al diritto di abitazione che, invece, ha un senso solo ove apporti un accrescimento qualitativo alla successione del coniuge sopravvissuto, garantendo in concreto il godimento dell'abitazione familiare. <br></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 04:28:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Donazione di somma di denaro - nullità - obbligo di restituire le somme]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000068"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 18/02/2022, n. 5488</h1><div class="imTAJustify">In tema di donazione di somma di danaro di non modico valore, la nullità del corrispondente contratto perché concluso, senza la forma dell'atto pubblico, dal mandatario del donante in virtù di un potere di rappresentanza pure invalidamente - perché non in forma di atto pubblico - attribuitogli da quest'ultimo, determina l'insorgere, a carico del mandatario medesimo, dell'obbligo di restituzione in favore del donante, attesa la perdita, da parte del donante stesso, della disponibilità della somma predetta.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 28 May 2023 19:16:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Divisione ereditaria: masse plurime]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000067"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 11/09/2020, n. 18910</h1><div><br></div>In tema di giudizio divisorio avente ad oggetto masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi, la divisione unitaria può avvenire per effetto del consenso comunque manifestato dai condividenti e quello tra essi che la contesti deve risultare portatore di un concreto ed effettivo interesse leso da tale tipo di procedimento unitario divisionale.</div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 20 May 2023 04:30:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rinuncia all'eredità: assegno di mantenimento]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000066"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/05/2023, n. 13351</h1><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Poiché il nostro ordinamento conosce il principio della libertà nella accettazione della eredità ex art. 470 c.c., posto che essa involge sia scelte di convenienza economica - dato che l'erede è tenuto al pagamento dei debiti - nonché scelte di carattere personalissimo, legate alle relazioni con il de cuius, la rinuncia all'eredità da parte di uno dei coniugi non comporta automaticamente la perdita del rinunciante ad ottenere l'assegno di mantenimento in sede di separazione.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 20 May 2023 03:59:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Legittimario: rinuncia all'eredità]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000065"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, 11/05/2023, n. 12813</h1><div class="imTAJustify">Ai sensi dell'art. 552 il legittimario che rinuncia all'eredità ha diritto di ritenere le donazioni o di conseguire i legati a lui fatti, anche nel caso in cui operi la rappresentazione, senza che i beni oggetto dei legati o delle donazioni si trasmettano ai rappresentanti, fermo restando però l'onere di questi ultimi di dover imputare le stesse disposizioni alla quota di legittima nella quale subentrano iure repraesentationis.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 May 2023 12:51:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Assicurazione sulla vita: eredi del beneficiario premorto]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000064"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 27/04/2023, n. 11101</h1><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">L'acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto allo stipulante opera iure hereditatis, e non iure proprio, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 May 2023 04:59:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Beneficio di inventario: azione surrogatoria]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000062"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 22/11/2022, n. 34297</h1><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">La mancata richiesta all'assicuratore, da parte dell'assicurato, di rimborsare le spese (nella specie, il compenso spettante al consulente di parte) sostenute per resistere all'azione del danneggiato può integrare la trascuratezza del debitore che costituisce presupposto dell'azione surrogatoria (con cui il creditore è legittimato ad agire "in sostituzione" del debitore per conservare la garanzia patrimoniale), se si ingenera il pericolo che, a causa dell'inerzia, le ragioni creditorie possano essere frustrate; l'esercizio dell'azione ex art. 2900 c.c. non è incompatibile con l'intervenuta accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità relitta dal debitore, trattandosi di circostanza neutra rispetto ai presupposti della surrogatoria e di istituto, finalizzato alla separazione del patrimonio degli eredi da quello del "de cuius" e alla sua liquidazione (individuale o, se richiesta, concorsuale), che non impedisce l'incremento dell'asse ereditario mediante la riscossione di crediti (nel caso, l'indennizzo assicurativo) da parte degli eredi beneficiati o, nell'ipotesi di loro inerzia, per iniziativa dei creditori del defunto.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 May 2023 04:53:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title><![CDATA[Divisione ereditaria: assegnazione di bene per intero]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000061"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 15/12/2022, n. 36736</h1><div class="imTAJustify">Nell'ambito della normativa di cui all'art. 720 c.c., l'espressa e specifica istanza del condividente interessato assurge ad imprescindibile presupposto dell'attribuzione, dovendosi escludere che i poteri discrezionali attribuiti al giudice della divisione dalla citata norma si estendano fino all'inclusione d'ufficio dell'immobile indivisibile nella porzione di un condividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta, pur se titolare della maggior quota; analogamente, accertata la non comoda divisibilità di uno o più immobili ereditari, l'inclusione di essi nelle porzioni di più coeredi non può avere luogo se costoro non ne abbiano richiesta congiuntamente l'attribuzione, essendo in linea di principio vietato il c.d. raggruppamento parziale delle porzioni, cioè la divisione in lotti nell'interno dei quali si stabilisca comunione fra gruppi di condividenti, allorché non vi sia il consenso di costoro.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 May 2023 05:03:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Azione di riduzione: rapporto tra azione di riduzione e collazione]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000060"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, 10/12/2020, n. 28196</h1><div>Quando una donazione soggetta a collazione sia contemporaneamente lesiva della legittima, la tutela offerta dall'azione di riduzione, vittoriosamente esperita contro il coerede donatario, non assorbe gli effetti della collazione, che opererà in questo caso consentendo al legittimario di concorrere pro quota sul valore della donazione ridotta che eventualmente sopravanzi l'ammontare della porzione indisponibile della massa.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 May 2023 04:56:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Diritti di abitazione e di uso: quota disponibile]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000005F"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 13/11/2017, n. 26741</h1><div><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">In tema di successione necessaria, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, riservati al coniuge ex art. 540, comma 2, c.c. si sommano alla quota spettante allo stesso in proprietà, con conseguente incremento quantitativo di tale quota, gravando in primo luogo sulla porzione disponibile e, ove questa non sia sufficiente, sulla quota riservata al coniuge in proprietà nonché, eventualmente, su quella riservata ai figli; ciò implica che la determinazione della porzione disponibile e delle quote di riserva dei legittimari deve avvenire considerando il valore del "relictum" (e del "donatum", se vi sia stato), comprensivo del valore della casa familiare in piena proprietà.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 May 2023 06:21:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Collazione: presupposto della comunione ereditaria]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000005E"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 14/01/2021, n. 509</h1><div class="imTAJustify">La collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l'asse é stato esaurito con donazioni o con legati, o con le une e con gli altri insieme, sicché viene a mancare un "relictum" da dividere, non vi è luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, salvo l'esito dell'eventuale azione di riduzione.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Apr 2023 17:11:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Inventario dell'eredità: descrizione passività]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000005D"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., 03/10/1959, n. 2664</h1><div class="imTAJustify">Non è necessaria l'indicazione della passività nell'inventario eseguito in sede di eredità beneficiata; l'erede, pertanto, acquista il beneficio anche se l'inventario compiuto entro il termine di legge contenga soltanto la descrizione delle attività.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 08:46:00 GMT</pubDate>
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		</item>
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			<title><![CDATA[Azione di riduzione: termine di prescrizione]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000005C"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. Unite, 25/10/2004, n. 20644</h1><div>Il termine di prescrizione dell'azione di riduzione, nella sola ipotesi di disposizioni testamentarie lesive della legittima, decorre dalla data di accettazione dell'eredità da parte del chiamato.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 04:53:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Simulazione della vendita: effetti del negozio]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000005B"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, 11/11/2022, n. 33367</h1><div class="imTAJustify">Una volta accertata la simulazione della vendita immobiliare per interposizione fittizia della persona dell'acquirente, gli effetti del negozio (trasferimento della proprietà) si producono a favore dell'interponente, conseguenza, quest'ultima, che scaturisce in via automatica e immediata dalla dichiarazione di simulazione relativa soggettiva ex articolo 1414, secondo comma, del codice civile e non esige un'apposita domanda di rivendica a cura dell'interponente ovvero una domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferimento. L'accoglimento della domanda di simulazione per interposizione fittizia di persona, proposta dal terzo interessato, non implica la mera inopponibilità ed inefficacia dell'atto simulato verso il terzo ma si estende alla verifica dell'effettiva produzione dell'effetto traslativo in favore dell'interponente, per effetto del concluso accordo simulato.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 06:08:00 GMT</pubDate>
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		</item>
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			<title><![CDATA[Donazione: l'ingratitudine del donatario]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000005A"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 29/04/2022, n. 13544</h1><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">L'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, a prescindere, peraltro, dalla legittimità del comportamento del donatario.</span><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 06:16:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Collazione: obbligo in capo a chi subentra come erede]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000059"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, 31/03/2023, n. 9066</h1><div class="imTAJustify">L'obbligo di collazione incombe anche in capo a colui che subentri come erede all'originario coerede tenuto a collazione, e ciò anche ove non ricorrano i presupposti della rappresentazione ovvero della transmissio delationis.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Apr 2023 17:18:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Patto di famiglia: regime fiscale]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000058"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. V, 24/12/2020, n. 29506</h1><div class="imTAJustify">ll patto di famiglia è assoggettato all'imposta sulle donazioni sia per quanto concerne il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie, operato dall'imprenditore in favore del discendente beneficiario, sia per quanto riguarda la liquidazione della somma corrispondente alla quota di riserva, calcolata sul valore dei beni trasferiti, effettuata dal beneficiario in favore dei legittimari non assegnatari. La liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario è considerata, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell'aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio. L'esenzione da imposta si applica al patto di famiglia solo con riguardo al trasferimento dell'azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario, non anche alle liquidazioni operate da quest'ultimo in favore degli altri legittimari.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Apr 2023 05:20:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?patto-di-famiglia--regime-fiscale</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Scrittura privata: prova della data]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000056"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 14/12/2022, n. 36602</h1><div class="imTAJustify">L'inopponibilità di cui all'art. 2704 c.c., che non riguarda il negozio, ma la data della scrittura e che non attiene all'efficacia dell'atto, ma alla prova di esso che si intende dare a mezzo del documento, implica che il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso; tuttavia, ove il contratto sia soggetto alla forma scritta "ad substantiam", l'assenza di data certa della scrittura privata che documenta il contratto non può essere sostituita da altra prova ed il creditore non può, conseguentemente, far valere nei confronti del fallimento alcun diritto di credito che si fondi sul detto titolo negoziale.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 05:04:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?scrittura-privata--prova-della-data</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Azione di riduzione: donazione indiretta]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000055"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 02/12/2022, n. 35461</h1><div class="imTAJustify">In tema di tutela del legittimario, ai fini della reintegrazione della quota di riserva, qualora il donatario beneficiario della disposizione lesiva abbia alienato l'immobile donatogli, il legittimario, se ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 563 c.c., può chiederne la restituzione anche ai successivi acquirenti che sono, invece, al riparo da ogni pretesa restitutoria del legittimario nella diversa ipotesi di riduzione di una donazione indiretta; infatti, in tale ultima ipotesi, poiché l'azione di riduzione non mette in discussione la titolarità del bene, il valore dell'investimento finanziato con la donazione indiretta dev'essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 05:16:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?azione-di-riduzione--donazione-indiretta</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Azione di riduzione: tassatività ordine di riduzione donazioni]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000054"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 02/12/2022, n. 35461</h1><div class="imTAJustify">In tema di tutela dei diritti del legittimario, le donazioni che il "de cuius" abbia fatto in vita, qualora debbano essere oggetto di riduzione ai fini della reintegrazione della quota di riserva, si riducono a cominciare dall'ultima e risalendo via via alle anteriori. Tale ordine è tassativo ed inderogabile, cosicché non è consentito al legittimario di far ricadere il peso della riduzione in modo difforme da quanto disposto dagli artt. 555, 558 e 559 c.c. e, pertanto, la scelta del legittimario di ridurre una donazione anteriore senza previamente aggredire quella più recente incontra il limite rappresentato dall'onere di scomputare dal valore della riduzione richiesta quello della riduzione che il legittimario avrebbe potuto richiedere al donatario posteriore, giacché egli non può recuperare, a scapito di un donatario anteriore, quanto potrebbe conseguire agendo in riduzione nei confronti del donatario più recente.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 05:23:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?azione-di-riduzione--tassativita-ordine-di-riduzione-donazioni</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cancellazione società di capitali: creditori insoddisfatti]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000053"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 13/12/2022, n. 36407</h1><div><br></div>In tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, il disposto dell'art. 2495, comma 2, c.c. implica che l'obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, sicché grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio.</div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 05:58:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?cancellazione-societa-di-capitali--creditori-insoddisfatti</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Trust: imposta sulle successioni e donazioni]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000052"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. V, 13/06/2018, n. 15468</h1><div class="imTAJustify">L'imposta sulle successioni e donazioni si applica al conferimento di beni in trust solo laddove si provi che il disponente ha trasferito al trustee beni e diritti pervenendo al reale arricchimento del beneficiario.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 06:18:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?trust--imposta-sulle-successioni-e-donazioni</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Riunione fittizia: quali donazioni calcolare]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000051"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 05/05/2022, n. 14193</h1><div><br></div><div class="imTAJustify">Ai fini del calcolo della quota disponibile ai sensi dell'art. 556 c.c., sono sempre assoggettate a riunione fittizia tutte le donazioni, a chiunque fatte, indipendentemente dalla qualità di congiunto, erede o di estraneo del donatario.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 05:12:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Simulazione del contratto: il prezzo della vendita]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000050"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 14/11/2019, n. 29540</h1><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">In tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del creditore di una delle parti - ovvero del legittimario, come nel caso di specie - che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell'alienazione, poiché questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti. Spetta in questo caso al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire deduzioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico.</span><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 05:36:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title><![CDATA[Polizza vita: interpretazione polizza "linked"]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000004F"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 30/04/2018, n. 10333</h1><div class="imTAJustify">Va confermata la sentenza di merito che, in mancanza di garanzia della conservazione del capitale alla scadenza, abbia considerato la polizza "linked" non già come contratto di assicurazione sulla vita, bensì alla stregua di investimento da parte di coloro che figurano come assicurati, con la conseguenza che trova applicazione la disciplina specifica degli strumenti finanziari.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 08:29:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?polizza-vita--interpretazione-polizza--linked-</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Difensore: il conflitto di interessi nella procura alle liti]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000004E"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 20/01/2020, n. 1143</h1><div class="imTAJustify">Nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio. (Nella specie, la S.C., in relazione ad un'opposizione a precetto, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un avvocato, in proprio, e da un suo cliente, assistito dall'avvocato medesimo, ravvisando conflitto di interessi nel fatto che oggetto della controversia fosse un pagamento asseritamente eseguito in favore del cliente su un conto riferibile al suo difensore). <br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 05:55:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?difensore--il-conflitto-di-interessi-nella-procura-alle-liti</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Trust: applicazione imposte successioni e donazioni]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000004D"><h1 class="imHeading1">Cass. civ., Sez. V, 30/05/2018, n. 13626</h1><div class="imTAJustify">In merito all'imposta di registro da applicare ad un trust con vincolo di destinazione si è affermato che l'imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione è un'imposta nuova, accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali, altrimenti gratuite e successorie; essa riceve disciplina mediante un rinvio, di natura recettizio-materiale, alle disposizioni del D.Lgs. 346/90, ma conserva connotati peculiari e disomogenei rispetto a quelli dell'imposta classica sulle successioni e sulle donazioni. Ciò in quanto nell'imposta in esame, a differenza che in quella tradizionale, il presupposto impositivo è correlato alla predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti; là dove l'oggetto consiste nel valore dell'utilità della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all'ordinario esercizio delle proprie facoltà proprietarie, finisce con l'impoverirsi. Se questa imposta abbisognasse del trasferimento e, quindi, dell'arricchimento, essa sarebbe del tutto superflua, risultando sufficiente quella classica sulle successioni e sulle donazioni, nelle quali il presupposto d'imposta è, giustappunto, il trasferimento, quantunque condizionato o a termine, dell'utilità economica ad un beneficiario.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 09:05:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?trust--applicazione-imposte-successioni-e-donazioni</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Trust: trasferimento beni dal trustee al beneniciario]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000004C"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. V, 25/05/2018, n. 13141</h1><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">In tema di imposizione del trust, la Cassazione civile ha stabilito che il presupposto d'imposta derivante dall'attribuzione patrimoniale consistente nel bene, svolta a fronte del corrispettivo pagato, si manifesta solo con il trasferimento definitivo di beni dal "trustee" al beneficiario. Il trasferimento dei beni al "trustee" ha natura transitoria e vi è alcuna capacità contributiva effettiva in capo a nessuno dei soggetti coinvolti nella costituzione del trust fund.</span><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 05:56:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?trust--trasferimento-beni-dal-trustee-al-beneniciario</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Trust: trasferimento del bene dal settlor al trustee]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000004B"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 17/01/2018, n. 975</h1><div class="imTAJustify">Il trasferimento del bene dal "settlor" al "trustee" avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del "trust": detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all'imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 07:20:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?trust--trasferimento-del-bene-dal-settlor-al-trustee</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Divisione ereditaria: comoda divisibilità dei beni]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000004A"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, 23/10/2001, n. 12998</h1><div class="imTAJustify">Il concetto di comoda divisibilità di un immobile cui fa riferimento l'art. 720 c.c., postula che il frazionamento del bene sia attuabile in tante porzioni separate, ciascuna delle quali suscettibile di autonomo godimento da parte di ciascun condividente secondo l'ordinaria normale funzione dell'intero.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 05:59:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?divisione-ereditaria--comoda-divisibilita-dei-beni</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Consulente tecnico d'ufficio: ambito dei poteri del CTU]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000049"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. Unite, 01/02/2022, n. 3086</h1><div class="imTAJustify">Il consulente tecnico d'ufficio, nei limiti delle indagini commissionategli e nell'osservanza del contraddittorio con le parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite e acquisire tutti i documenti la cui rilevazione o acquisizione sia necessaria al fine di rispondere ai quesiti formulati, purché, rispettivamente, riguardino o siano volti a provare fatti secondari relativi alla domanda e alle eccezioni in senso stretto e i fatti principali relativi alle sole eccezioni in senso ampio. La violazione del contraddittorio nel procedere a tali operazioni è causa di nullità relativa, sanabile in caso di mancata eccezione della parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso. L'accertamento ad opera del CTU di fatti principali idonei a fondare la domanda o le eccezioni in senso stretto, se diversi da quelli allegati dalle parti, viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi a valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 04 Mar 2023 08:43:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?consulente-tecnico-d-ufficio--ambito-dei-poteri-del-ctu</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rinunzia all'eredità: impugnazione dei creditori del pretermesso]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000048"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, 29/07/2008, n. 20562</h1><div><br></div><div class="imTAJustify">L'azione ex art. 524 cod. civ., mediante la quale i creditori del rinunciante all'eredità chiedono di essere autorizzati all'accettazione con beneficio d'inventario, in nome e luogo del rinunciante stesso, non può essere esperita quando la rinuncia provenga dal legittimario pretermesso, non potendo quest'ultimo essere qualificato chiamato all'eredità, prima dell'accoglimento dell'azione di riduzione che abbia rimosso l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 06:38:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?rinunzia-all-eredita--impugnazione-dei-creditori-del-pretermesso</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Divisione ereditaria: assenza di accordo di divisione parziale]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000047"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 14/01/2022, n. 1065</h1><div>In tema di divisione ereditaria, quando tra i condividenti non vi sia stato accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi istaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta individuazione di tutto ciò che ne forma oggetto; pertanto, salva l'operatività delle preclusioni dell'ordinario giudizio di cognizione, l'indicazione dei beni può essere compiuta successivamente alla domanda anche dal condividente che non l'abbia proposta, costituendo essa una precisazione dell'unitaria istanza, comune a tutte le parti, rivolta allo scioglimento della comunione.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 07:02:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?divisione-ereditaria--assenza-di-accordo-di-divisione-parziale</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Legittimario pretermesso: acquisto qualità di chiamato all'eredità]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000046"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, 03/12/1996, n. 10775</h1><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Il legittimario pretermesso acquista la qualità di chiamato alla eredità solo dal momento della sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione rimuovendo l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie.</span><span class="fs12lh1-5"><br></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 05:45:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?legittimario-pretermesso--acquisto-qualita-di-chiamato-all-eredita</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Patti successori: quote di immobili oggetto di futura successione]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000045"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, 08/11/2022, n. 32855</h1><div>Configura patto successorio, vietato dall'art. 458 c.c., l'accordo col quale i contraenti si attribuiscono le quote di proprietà di un immobile oggetto dell'altrui futura successione mortis causa.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 06:24:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?patti-successori--quote-di-immobili-oggetto-di-futura-successione</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rinunzia all'eredità: impugnazione da parte dei creditori]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000044"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 04/03/2020, n. 5994</h1><div class="imTAJustify">Per l'impugnazione della rinuncia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c. il presupposto oggettivo è costituito unicamente dal prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, i beni personali del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori; ove dimostrata da parte del creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2023 06:28:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?rinunzia-all-eredita--impugnazione-da-parte-dei-creditori</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rinuncia all'azione di riduzione e rinuncia all'eredità]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000043"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 22/02/2016, n. 3389</h1><div class="imTAJustify">La rinuncia all'azione di riduzione da parte del legittimario totalmente pretermesso diverge, sul piano funzionale e strutturale, dalla rinuncia all'eredità, non potendo il riservatario essere qualificato chiamato all'eredità prima dell'accoglimento dell'azione di riduzione volta a rimuovere l'efficacia delle disposizioni testamentarie lesive dei suoi diritti, sicché il creditore del legittimario totalmente pretermesso che intenda esperire l'azione ex art. 524 c.c., deve previamente impugnare la rinunzia di costui all'azione di riduzione. <br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Feb 2023 07:09:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?rinuncia-all-azione-di-riduzione-e-rinuncia-all-eredita</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Legittimario pretermesso: calcolo della riunione fittizia]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000042"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 16/12/2022, n. 36990</h1><div class="imTAJustify">Il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata. L'onere di allegazione è soddisfatto una volta che, richiamata la quota di legittima prevista per legge, il legittimario assuma che, per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri soggetti, ed al netto di quanto ricevuto dall’erede, residui una lesione. Non può, invece, imporsi anche la quantificazione in termini di valore dei vari elementi destinati ad essere presi in considerazione ai fini della precisazione del relictum e del donatum, né che l'individuazione della lesione debba avvenire in termini aritmetici con una sua precisa indicazione numerica, essendo viceversa sufficiente che si sostenga che, proprio alla luce del complesso assetto patrimoniale del defunto, quale scaturente dalle vicende successorie, il valore attivo pervenuto al legittimario sia inferiore a quanto gli compete per legge. Il giudice deve procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione sulla base delle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova. Deve ritenersi, dunque, irritualmente proposta la domanda di riduzione ove difetti l’indicazione della massa e del valore e dell’entità della lesione.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 06:04:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?legittimario-pretermesso--calcolo-della-riunione-fittizia</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Procedimento di mediazione: morte di una parte]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000041"><h1 class="imHeading1 imTACenter">TRIBUNALE di ROMA Sez. XIII, ORDINANZA, 15.02.2016</h1><div><br></div><div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Nel caso di decesso nel corso del procedimento di mediazione (ovvero anche prima che esso sia iniziato, nello spazio intercorrente fra il provvedimento di invio in mediazione del giudice e la comparizione davanti al mediatore) di una delle parti, il mediatore dovrà dichiarare non luogo a procedere dell’ esperimento, senza che possa in contrario valere la diversa volontà delle parti presenti, neppure se fra essi vi sia l’erede (e la ragione di ciò è evidente: nel caso di mancato accordo, si verificherebbe uno sfasamento soggettivo rispetto alla procedura di mediazione esperita con soggetti che ancora non facevano parte della causa, tali essendo quelli che in essa compaiono solo dopo la riassunzione della causa stessa; con tutte le possibili problematiche ed eccezioni annesse e connesse). </span></div><div><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 07:58:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?procedimento-di-mediazione--morte-di-una-parte</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dispensa dalla collazione: riunione fittizia]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000040"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 05/05/2022, n. 14193</h1><div>La dispensa dalla collazione esonera il donatario dal conferimento, ma non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 05:31:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?dispensa-dalla-collazione--riunione-fittizia</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Beneficio di inventario: debito verso l'erario]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000003F"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 27/11/2020, n. 27106</h1><div class="imTAJustify">La limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore ivi compreso l'erario che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell'avviso di accertamento nei confronti dell'erede, non può esigere l'imposta sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 07:16:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?beneficio-di-inventario--debito-verso-l-erario</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Donazione indiretta: differenza dalla simulazione]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000003E"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 02/02/2016, n. 1986</h1><div class="imTAJustify">Nel caso di acquisto di un immobile da parte di un soggetto, con denaro fornito da un terzo per spirito di liberalità, si configura una donazione indiretta, che si differenzia dalla simulazione giacché l'attribuzione gratuita viene attuata, quale effetto indiretto, con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti ed alla quale, pertanto, non si applicano i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo. <br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 06:16:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?donazione-indiretta--differenza-dalla-simulazione</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vendita: valore probatorio della quietanza nell'atto notarile]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000003D"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, Ord., 11/04/2019, n. 10182</h1><div><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">...l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto; tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti (conf. Cass. n. 1413/2006, nonchè quanto alla irrilevanza della dichiarazione di versamento del prezzo contenuta nell'atto impugnato, Cass. n. 22454/2014; Cass. n. 12955/2014)...</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 06:29:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?vendita--valore-probatorio-della-quietanza-nell-atto-notarile</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Institutio ex re certa: distinzione tra erede e legatario]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000003C"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, Sent., 28/09/2022, n. 28259</h1><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di distinzione tra erede e legatario ai </span><span class="fs12lh1-5">sensi dell'art. 588 c.c., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (institutio ex re </span><span class="fs12lh1-5">certa) qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, </span><span class="fs12lh1-5">mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire beni singoli ed individuati (Cass. 2 civ., 31.12.2021, n. </span><span class="fs12lh1-5">42121; Cass. 6-2, 06.03,2020, n. 6125; Cass. 2 civ., 06.10.2017, n. 23393;, Cass. 25.12.2013, n. 24163; Cass. 01.03.2002, n. 3016).</span><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 07:24:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?institutio-ex-re-certa--distinzione-tra-erede-e-legatario</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Accettazione tacita di eredità: comportamento del chiamato all'eredità]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000003B"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, 07/07/1999, n. 7075</h1><div class="imTAJustify">L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o siano concludenti e significativi della volontà di accettare; pertanto l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione di per sè sola inidonea a comprovare l'accettazione tacita, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 07:14:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?accettazione-tacita-di-eredita--comportamento-del-chiamato-all-eredita</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Beneficio di inventario: esclusione dei legati]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000003A"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, 20/01/1994, n. 464</h1><div class="imTAJustify">Dalla lettera e dalla collocazione sistematica dell'art. 932 del c.c. 1865, trasfuso nell'art. 473 c.c. vigente, si evince che solo nel caso di disposizioni testamentarie a titolo universale a favore di persone giuridiche ("eredità devolute ai corpi morali", art. 932 c.c. 1865; "eredità devolute alle persone giuridiche", art. 473 c.c. vigente), e non anche nell'ipotesi di disposizioni a titolo particolare, l'accettazione doveva farsi, come deve effettuarsi, con il beneficio d'inventario.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 06:34:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?beneficio-di-inventario--esclusione-dei-legati</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Accettazione di eredità del minore: termine per erigere l'inventario]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000039"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, 27/02/1995, n. 2276</h1><div class="imTAJustify">Qualora il genitore esercente la potestà sul figlio minore chiamato all'eredità faccia l'accettazione prescritta dall'art. 471 c.c., da cui deriva l'acquisto da parte del minore della qualità di erede (art. 470 e 459 c.c.), ma non compia l'inventario - necessario solo per poter usufruire della limitazione della responsabilità - e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l'eredità resta acquisita da quest'ultimo, che va però considerato erede puro e semplice (art. 489 c.c.).<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 06:03:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?accettazione-di-eredita-del-minore--termine-per-erigere-l-inventario</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Eredità devoluta a minori: accettazione con beneficio di inventario]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000038"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, 27/02/1986, n. 1267</h1><div class="imTAJustify">L'eredità devoluta ai minori non può essere accettata se non col beneficio dell'inventario (art. 471 c. c.) ed ogni altra forma di accettazione, espressa o tacita, è improduttiva di effetti giuridici e non vale a conferire al minore la qualità di erede né a fargli acquistare i beni ereditari; pertanto, mancando la dichiarazione di accettazione dell'eredità con il beneficio di inventario, il minore rimane nella posizione di chiamato all'eredità (art. 460 c. c.) ed i beni devono considerarsi ereditari fino a quando egli può esercitare il diritto di accettare l'eredità o di rinunziarvi (art. 489 c. c.): da ciò consegue che la competenza per territorio ad autorizzare la vendita di detti beni appartine al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (art. 747 c. p. c.).<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2023 07:59:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?eredita-devoluta-a-minori--accettazione-con-beneficio-di-inventario</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rappresentazione: soggetti esclusi]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000037"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, 28/10/2009, n. 22840</h1><div class="imTAJustify">L'ambito di applicazione dell'istituto della rappresentazione, sia nella successione legittima che in quella testamentaria, è circoscritto dall'art. 468 c.c., nel senso che essa ha luogo a favore dei discendenti del chiamato che, nella linea retta, sia figlio e, in quella collaterale, fratello o sorella del defunto; ne consegue che sono esclusi dalla rappresentazione i discendenti del nipote "ex filio".<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2023 08:54:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?rappresentazione--soggetti-esclusi</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Indegnità: natura costitutiva della sentenza]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000036"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 05/03/2009, n. 5402</h1><div class="imTAJustify">L'indegnità a succedere di cui all'art. 463 cod. civ. pur essendo operativa "ipso iure", deve essere dichiarata con sentenza costitutiva su domanda del soggetto interessato, atteso che essa non costituisce un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità, ma solo una causa di esclusione dalla successione. <br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 06:37:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?indegnita--natura-costitutiva-della-sentenza</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Indegnità: esclusione ex post dalla successione]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000033"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, 29/03/2006, n. 7266</h1><div class="imTAJustify">Ai sensi dell'art. 463 c.c. l'indegnità a succedere non integra un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità, ma è causa di esclusione dalla successione; infatti, l'indegnità, come configurata nell'unica disposizione del codice che ne prevede le varie ipotesi, non è uno "status" connaturato al soggetto che si assume essere indegno a succedere, ma una qualificazione di un comportamento del soggetto medesimo, che deve essere data dal giudice a seguito dell'accertamento del fatto che integra quella determinata ipotesi di indegnità dedotta in giudizio, e che si sostanzia in una vera e propria sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico. <br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 06:08:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?indegnita--esclusione-ex-post-dalla-successione</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Patti successori: restituzione somme versate]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000032"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, 26/08/2002, n. 12474</h1><div class="imTAJustify">Dalla nullità del contratto contenente un patto successorio cosiddetto rinunciativo deriva il diritto delle parti di ottenere la restituzione delle eventuali somme versate al rinunciante in esecuzione del patto, in applicazione dei principi relativi all'indebito oggettivo, diritto soggetto a prescrizione, non potendo presumersi la natura liberale delle attribuzioni effettuate in esecuzione del patto, in quanto a questo scopo è necessario individuare con precisione da quali elementi fosse desumibile l'"animus donandi" e verificare l'esistenza dei prescritti requisiti di forma.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 06:58:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?patti-successori--restituzione-somme-versate</link>
			<guid isPermaLink="false">https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/rss/000000032</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Testamento: descrizione catastale degli immobili]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000031"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, 23/01/2017, n. 1649</h1><div class="imTAJustify">In tema di successioni, il testamento, olografo o pubblico che sia, non deve necessariamente contenere, a pena di nullità, le indicazioni catastali e di configurazione degli immobili cui si riferisce, essendo invece sufficiente, per la validità dell'atto, che questi siano comunque identificabili senza possibilità di confusione, salva la necessità, che peraltro non attiene ad un requisito di regolarità e validità del testamento, che gli eredi, in sede di denuncia di successione e di trascrizione del testamento medesimo, provvedano essi ad indicare specificamente gli immobili predetti, menzionandone dati catastali, confini e quant'altro all'uopo utile.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 06:27:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?testamento--descrizione-catastale-degli-immobili</link>
			<guid isPermaLink="false">https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/rss/000000031</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Divisione ereditaria: natura giuridica dichiarativa o costitutiva?]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000030"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. Unite, 07/10/2019, n. 25021</h1><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">...Orbene, la dottrina tradizionale e la giurisprudenza hanno ritenuto che l'efficacia retroattiva della divisione deponesse per la natura meramente dichiarativa dell'atto divisorio, con esclusione di ogni efficacia costitutiva o traslativa, in quanto, in forza dell'effetto previsto dall'art. 757 c.c., ciascun singolo erede acquista direttamente dal de cuius e non dagli altri condividenti ed è come se la comunione non fosse mai esistita (Cass., Sez. 2, n. 26351 del 07/11/2017; Cass., Sez. 2, n. 17061 del 05/08/2011; Cass., Sez. 3, n. 7231 del 29/03/2006; Cass., Sez. 2, n. 9659 del 24/07/2000). L'efficacia retroattiva della divisione - si assume - escluderebbe che l'atto divisorio possa avere efficacia traslativa, quale atto di alienazione, dovendosi l'efficacia traslativa retrodatare al momento dell'apertura della successione; dal che troverebbe conferma l'esclusione della sua natura di atto inter vivos.</span><br></div><div class="imTAJustify">L'idea che l'efficacia retroattiva della divisione, prevista dall'art. 757 c.c., implichi la necessità di configurare l'atto divisorio come un negozio meramente dichiarativo costituisce una delle costruzioni dogmatiche più risalenti e resistenti nella dottrina tradizionale; un "dogma" che, tuttavia, ad un attento esame, si rivela privo di solide fondamenta.</div><div class="imTAJustify">Diverse sono le ragioni che non consentono di aderire a tale tesi.</div><div class="imTAJustify">5.3.1. - In primo luogo, va osservato, sul piano della teoria generale, che il fenomeno della retroattività di un atto giuridico si accompagna, per sua natura, all'efficacia costitutiva dell'atto stesso ed è incompatibile con l'efficacia meramente dichiarativa del medesimo.</div><div class="imTAJustify">Invero, non possono retroagire gli effetti di un atto che si limita a dichiarare o accertare la situazione giuridica già esistente; possono retroagire, invece, gli effetti dell'atto che immuta la realtà giuridica. E' per tale ragione che non hanno effetto retroattivo le sentenze che accertano la nullità di un negozio, mentre hanno effetto retroattivo le sentenze che pronunciano l'annullamento o la risoluzione di un contratto.</div><div class="imTAJustify">In sostanza, l'efficacia retroattiva di un negozio si coniuga, per sua natura, col carattere costitutivo, traslativo, con l'efficacia reale dello stesso; essa, invece, non si attaglia al negozio che abbia carattere meramente dichiarativo.</div><div class="imTAJustify">D'altra parte, l'art. 757 c.c. - laddove prevede che l'efficacia retroattiva si estende a tutti i beni ereditari pervenuti al coerede "anche per acquisto all'incanto" - attribuisce espressamente l'efficacia retroattiva ad atti con effetti costitutivi-traslativi, come l'acquisto dei beni in comunione che il compartecipe faccia mediante compravendita o all'incanto (artt. 719 e 720 c.c.).</div><div class="imTAJustify">E', dunque, lo stesso art. 757 c.c. che lega l'efficacia retroattiva ad atti tipicamente di natura costitutivo-traslativa. ...</div><div class="imTAJustify"><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 16:50:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?divisione-ereditaria--natura-giuridica-dichiarativa-o-costitutiva-</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Onere e modo]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000002F"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., 13/08/1980, n. 4936</h1><div class="imTAJustify">Nel caso in cui l'onere testamentario sia diretto a soddisfare un interesse morale dello stesso testatore, legittimati ad agire per l'adempimento sono non gli eredi in quanto tali, ma i prossimi congiunti del de cuius, ai quali si trasferisce la tutela degli interessi più intimamente connessi alla persona del de cuius.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 06:06:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?onere-e-modo</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Legato modale: inadempimento del modus]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000002E"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 07/03/2016, n. 4444</h1><div class="imTAJustify">In tema di legato modale, l'inadempimento del "modus" ad opera del legatario legittima il beneficiario, al pari dei prossimi congiunti, ancorché eredi, a proporre, oltre all'azione di adempimento, quella di risoluzione, ex art. 648, comma 2, c.c., avendo egli interesse, ove sia anche erede, a conseguire il vantaggio patrimoniale derivante dalla restituzione della "res" e, in ogni caso, a soddisfare le esigenze morali perseguite dal "de cuius", rimaste irrealizzate a causa dell'inadempimento dell'onerato.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2023 09:43:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?legato-modale--inadempimento-del-modus</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Divisione ereditaria: credito del de cuius]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000002D"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 16/04/2013, n. 9158</h1><div class="imTAJustify">Ciascun coerede, ove il titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione ereditaria, riconosca un determinato credito del "de cuius", senza nessuna limitazione per quote, né previsione di una solidarietà attiva, può agire esecutivamente per l'intero credito ereditario. <br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 07:25:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?divisione-ereditaria--credito-del-de-cuius</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Donazione: trasferimento di strumenti finanziari]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000002C"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. Unite, 27/07/2017, n. 18725</h1><div class="imTAJustify">Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta. Ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiarlo, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 18 Dec 2022 10:00:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?donazione--trasferimento-di-strumenti-finanziari</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Donazione indiretta: disciplina applicabile]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000002B"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. Unite, 27/07/2017, n. 18725</h1><div class="imTAJustify">Il contratto tipico di donazione, definito dall'art. 769 c.c., è l'atto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione; le donazioni indirette o liberalità atipiche sono contemplate dall'art. 809 c.c. come liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione stessa, le quali hanno in comune con l'archetipo l'arricchimento senza corrispettivo, voluto per spirito liberale da un soggetto a favore dell'altro, ma se ne distinguono perchè l'arricchimento del beneficiario non si realizza con l'attribuzione di un diritto o con l'assunzione di un obbligo da parte del disponente, ma in modo diverso. La riconduzione all'uno o all'altro ambito ha conseguenze sul piano della disciplina applicabile. Infatti, il codice civile estende alle liberalità diverse dalla donazione tipica le disposizioni riguardanti la revocazione per causa di ingratitudine e per sopravvenienza di figli e quelle sulla riduzione per integrare la quota dovuta ai legittimari (art. 809), e le assoggetta alla disciplina della collazione (art. 737), ma al contempo prevede l'applicabilità delle norme riguardanti l'atto per mezzo del quale la liberalità è compiuta, senza che occorra l'assolvimento dell'onere della forma di cui all'art. 782 c.c.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 17 Dec 2022 08:20:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?donazione-indiretta--disciplina-applicabile</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Patti successori: in punto validità testamenti simultanei]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000002A"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, 02/09/2020, n. 18197</h1><div class="imTAJustify">Il riconoscimento della validità dei testamenti simultanei non esclude la loro possibile invalidità quando si pongano come atti esecutivi di un precedente accordo concluso dai testatori e avente per oggetto l'impegno di ciascuno a disporre in un certo modo della propria successione mortis causa. In particolare, si ha patto successorio, vietato ex art. 458 c.c., quando le disposizioni testamentarie redatte da più persone, pur essendo contenute in schede formalmente distinte, rappresentano il mezzo esecutivo di un accordo con il quale ciascuno dei testatori provvede alla sua successione in un determinato modo, in determinante correlazione con la concordata disposizione dei propri beni da parte degli altri. Trattandosi di un accordo che la legge considera illecito, la prova può essere data con qualunque mezzo, anche per presunzioni.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 15:17:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?patti-successori--in-punto-validita-testamenti-simultanei</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Collazione di immobile donato con riserva di usufrutto]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000028"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civile, sez. II del 2020 numero 18211</h1><div class="imTAJustify">In tema di donazione di immobile con riserva di usufrutto, qualora il donante abbia donato la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (cd. usufrutto congiuntivo), se il coniuge muore prima dell'apertura della successione del donante, il bene donato è soggetto a collazione per imputazione secondo il valore della piena proprietà; ove il coniuge, al contrario, sopravviva al donante, il donatario sarà obbligato a conferire solo il valore della nuda proprietà al tempo dell'apertura della successione.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2022 09:22:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?collazione-di-immobile-donato-con-riserva-di-usufrutto</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Patti successori: quali accertamenti fare?]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000027"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, 16/02/1995, n. 1683</h1><div class="imTAJustify">In tema di patti successori, per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all'art. 458 c.c. occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbono comunque essere compresi nella stessa; 3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello ius poenitendi; 4) se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa; 5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo mortis causa, ossia a titolo di eredità o di legato.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 06:52:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?patti-successori--quali-accertamenti-fare-</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nullità della donazione di quota di bene ereditario]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000026"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. Unite, 15/03/2016, n. 5068</h1><div class="imTAJustify">La donazione di un bene altrui, benché non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che nell'atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell'attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio. Ne consegue che la donazione, da parte di un coerede, della quota di un bene indiviso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 06:24:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?nullita-della-donazione-di-quota-di-bene-ereditario</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Liberalità indirette: accertamento natura simulata del negozio]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000025"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, 11/02/2022, n. 4523</h1><div class="imTAJustify">L'opposizione di cui all'art. 563, co. 4, c.c., è esperibile, in relazione alle donazioni compiute dal disponente e potenzialmente lesive dei diritti del legittimario, anche prima dell'apertura della successione del primo. Quando essa ha ad oggetto un atto di liberalità indiretta, inoltre, il legittimario è titolato ad agire per ottenere l'accertamento della natura simulata del negozio dissimulante la liberalità potenzialmente lesiva delle sue aspettative. Tuttavia, poiché l'azione di restituzione prevista dall'art. 563, co. 1, c.c., è ammessa soltanto qualora non siano decorsi vent'anni dalla trascrizione della donazione, e considerato che l'opposizione di cui al richiamato art. 563, co. 4, c.c., è tesa ad assicurare, in favore del coniuge o parente in linea retta del disponente, unicamente la sospensione del termine ventennale di cui al co. 1, l'esercizio della stessa non è consentito in relazione ad atti di liberalità, diretti o indiretti, che siano stati trascritti da oltre venti anni. Non avrebbe, infatti, alcun senso logico ipotizzare, a favore del legittimario, l'esercizio di uno strumento cautelare finalizzato all'esperimento di una domanda non più proponibile.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 27 Nov 2022 07:42:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?liberalita-indirette--accertamento-natura-simulata-del-negozio</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Testamento: revocazione espressa di testamento]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000024"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Tribunale di Savona, sez. civile del 2021 numero 521 (18/06/2021)</h1><div class="imTAJustify">La revocazione espressa del testamento può farsi, ai sensi dell'art. 680 cod. civ., oltre che con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, con un nuovo testamento, mediante una dichiarazione di volontà unilaterale e non recettizia, diretta a togliere, in tutto o in parte, efficacia giuridica a precedenti disposizioni testamentarie dello stesso revocante; ne consegue che, a tal fine, non può essere considerata come una formula di stile l'espressione “revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria contenuta nel testamento posteriore”.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 07:19:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?testamento--revocazione-espressa-di-testamento</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Divisione ereditaria: operazioni divisionali]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000023"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 28/07/2021, n. 21612</h1><div class="imTAJustify">In tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi - secondo un accertamento riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa - non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire ovvero quando quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero ovvero. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in presenza di due immobili aventi una notevole differenza di valore, li ha assegnati ad uno solo dei condividenti sul presupposto che una divisione che avesse previsto due quote formate, ognuna, da uno dei beni avrebbe comportato il versamento di un conguaglio tale da assorbire in modo significativo una delle due quote, vanificando in tal modo l'obiettivo dell'effettiva divisione in natura).<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2022 09:35:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?divisione-ereditaria--operazioni-divisionali</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Legato in sostituzione di legittima: determinazione quota di riserva]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000022"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 30/06/2021, n. 18561</h1><div class="imTAJustify">Il legato in sostituzione di legittima, come espressamente previsto dall'art. 551 c.c., deve gravare sulla porzione indisponibile; ne consegue che, al fine della determinazione di ciascuna quota di riserva, il legittimario che sia beneficiario di detto legato, ancorché lo abbia accettato perdendo il diritto di chiederne un supplemento, deve essere calcolato nel numero complessivo degli eredi legittimari.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 Nov 2022 08:09:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?legato-in-sostituzione-di-legittima--determinazione-quota-di-riserva</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Azione di riduzione: eseguibilità della sentenza]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000021"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. III, 13/05/2021, n. 12872</h1><div class="imTAJustify">La pronuncia di condanna contenuta nella sentenza di accoglimento della domanda di riduzione della quota di legittima non è immediatamente eseguibile quando rappresenti il conguaglio di una operazione divisionale; è invece immediatamente eseguibile quando sia stata pronunciata senza necessità di alcuna divisione, ai sensi dell'art. 560, commi 2 e 3, c.c.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 07:17:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?azione-di-riduzione--eseguibilita-della-sentenza</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Conto corrente del de cuius: quota spettante al coerede]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000020"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 20/11/2017, n. 27417</h1><div class="imTAJustify">Ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione.</div><div class="imTAJustify">...<span class="fs12lh1-5">Deve pertanto ribadirsi, in adesione a quanto statuito dalle Sezioni Unite, che ogni coerede può agire anche per l'adempimento del credito ereditario pro quota, e senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, dovendo trovare risoluzione gli eventuali contrasti insorti tra gli stessi nell'ambito delle questioni da affrontare nell'eventuale giudizio di divisione.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2022 11:42:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?conto-corrente-del-de-cuius--quota-spettante-al-coerede</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rinuncia all'eredità: possesso dei beni ereditari]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001F"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, 22/06/1995, n. 7076</h1><div class="imTAJustify">L'onere imposto dall'art. 485 c.c. al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia di essa, condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l'eredità con beneficio di inventario ex art. 484 dello stesso codice, ma anche quella di rinunciare all'eredità, ai sensi del successivo art. 519, in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius", dovendo il chiamato, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 07:15:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?rinuncia-all-eredita--possesso-dei-beni-ereditari</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Azione di divisione ereditaria e azione di riduzione]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001E"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civile, sez. II del 2020 numero 26653</h1><div class="imTAJustify">L'azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro autonome e diverse, perché la prima presuppone la qualità di erede e l'esistenza di una comunione ereditaria che si vuole sciogliere, mentre la seconda implica la qualità di legittimario leso nella quota di riserva ed è diretta alla reintegra in essa, indipendentemente dalla divisione; ne consegue che la domanda di divisione e collazione non può ritenersi implicitamente inclusa in quella di riduzione, sicché una volta proposta la domanda di riduzione, quella di divisione e collazione, avanzate nel corso del giudizio di primo grado con le memorie ex art. 183 c.p.c., sono da ritenersi nuove e, come tali, inammissibili ove la controparte abbia sul punto rifiutato il contraddittorio.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 12 Nov 2022 15:23:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?azione-di-divisione-ereditaria-e-azione-di-riduzione</link>
			<guid isPermaLink="false">https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/rss/00000001E</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Collazione: rilevanza della determinazione del valore del bene ]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001D"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 27/01/2022, n. 2505</h1><div>In caso di collazione di una donazione, non rileva la determinazione del valore del bene alla data di apertura della successione, allorquando non risulti anche avanzata la domanda di divisione, cui la collazione è funzionale, ma sia stata proposta la sola domanda di accertamento della natura parzialmente simulata di una vendita (nella specie, di quote societarie), il che impone unicamente di verificare se alla data della stessa vi fosse la dedotta sproporzione integrante gli estremi di un atto di liberalità.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 07:40:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?collazione--rilevanza-della-determinazione-del-valore-</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Divisione del testatore: norme per la formazione delle porzioni]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001C"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 12/02/2021, n. 3675</h1><div class="imTAJustify">Qualora il testatore, ai sensi dell'art. 733 c.c., fissi regole per la formazione delle porzioni dei coeredi (ovvero legittimamente attribuisca tale facoltà ad un erede), benché venga meno il diritto di costoro di conseguire, per quanto possibile, una parte dei vari beni relitti dal "de cuius", secondo quanto previsto dall'art. 727 c.c., permane in ogni caso il diritto degli stessi di ottenere beni di valore corrispondente a quello della quota che ad essi compete.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 07:22:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?divisione-del-testatore--norme-per-la-formazione-delle-porzioni</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rinuncia all'eredità: impugnazione dei creditori]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001B"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 10/09/2021, n. 24524</h1><div class="imTAJustify">In tema di successione "mortis causa", ove il chiamato all'eredità vi abbia rinunciato, il creditore di questi che ne risulti pregiudicato può impugnare la rinuncia ai sensi dell'art. 524 c.c., onde ottenerne la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti e così agire sul patrimonio ereditario, fino a concorrenza delle proprie ragioni, senza che il chiamato stesso acquisisca la qualità di erede. Pertanto, non può neanche in astratto configurarsi un pregiudizio a carico del predetto creditore - in relazione ad un accordo fra rinunciante e chiamati per rappresentazione, finalizzato a circoscrivere o limitare nei soli rapporti interni l'efficacia della rinuncia - non potendo egli pretendere, al di là della tutela offertagli dal citato art. 524 c.c., che il proprio debitore acquisisca il titolo di erede in luogo dei chiamati di ordine successivo. <br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 07:17:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?rinuncia-all-eredita--impugnazione-dei-creditori</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Testamento olografo: errore nella data]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001A"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 29/11/2021, n. 37228</h1><div class="imTAJustify">L'indicazione erronea della data nel testamento olografo, dovuta ad errore materiale del testatore per distrazione, ignoranza od altra causa, anche se concretantesi in una data impossibile, non voluta però come tale dal testatore, può essere rettificata dal giudice, ma solo avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, così da rispettare il requisito essenziale della autografia dell'atto. L'apprezzamento del giudice del merito circa la sussistenza di un mero errore materiale del testatore al riguardo e circa l'esclusione dell'intenzione del testatore d'indicare, invece, volutamente una data impossibile che renderebbe annullabile il testamento, perché equivalente a data inesistente, è incensurabile in Cassazione, qualora sia sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi di logica o di diritto.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 06:31:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?testamento-olografo--errore-nella-data</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Divisione ereditaria: indicazione dei beni]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000019"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 14/01/2022, n. 1065</h1><div class="imTAJustify">In tema di divisione ereditaria, quando tra i condividenti non vi sia stato accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi istaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta individuazione di tutto ciò che ne forma oggetto; pertanto, salva l'operatività delle preclusioni dell'ordinario giudizio di cognizione, l'indicazione dei beni può essere compiuta successivamente alla domanda anche dal condividente che non l'abbia proposta, costituendo essa una precisazione dell'unitaria istanza, comune a tutte le parti, rivolta allo scioglimento della comunione.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 06:39:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?divisione-ereditaria--indicazione-dei-beni</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Collazione - presupposto della comunione ereditaria]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000018"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 21/12/2021, n. 41132</h1><div class="imTAJustify">La collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l'asse è stato esaurito con donazioni o con legati, o con le une e con gli altri insieme, viene meno un "relictum" da dividere, sicché non vi è luogo a divisione e, quindi, a collazione che non potrebbe essere invocata neppure per effetto dell'eventuale azione di riduzione che mira unicamente a far ottenere al legittimario, titolare di un diritto proprio, riconosciutogli dalla legge, l'integrazione della quota di riserva spettantegli e non già la costituzione di una comunione tra coeredi.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 17:49:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?collazione---presupposto-della-comunione-ereditaria</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Testamento olografo: mero progetto o atto di disposizione]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000016"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 24/09/2021, n. 25936</h1><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Perché un atto costituisca disposizione testamentaria, è necessario che lo scritto contenga la manifestazione di una volontà definitiva dell'autore, compiutamente e incondizionatamente formata, diretta allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte; pertanto, ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma, occorrendo, altresì, l'accertamento dell'oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso. Siffatto accertamento - che, ove le espressioni contenute nel documento risultino ambigue o di valore non certo, presuppone la necessaria indagine su ogni circostanza, anche estrinseca, idonea a chiarire la portata, le ragioni e le finalità perseguite con la disposizione - involge un apprezzamento di fatto spettante al giudice del merito che, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.</span><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 30 Oct 2022 06:23:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?testamento-olografo--mero-progetto-o-atto-di-disposizione</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Morte della parte - interruzione del processo - riassunzione]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000015"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 28/06/2019, n. 17445</h1><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Nel processo civile, in caso di morte di una delle parti, ai fini della prosecuzione del processo nei confronti dei successori, la verifica della qualità di eredi dei chiamati all'eredità non è necessaria nell'ipotesi in cui l'atto di riassunzione sia ad essi notificato collettivamente e impersonalmente entro l'anno dal decesso, ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., in quanto tale disposizione affranca il notificante dall'onere di ricercare le prove dell'accettazione dell'eredità, la quale può intervenire nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, sicché durante detto periodo la parte non colpita dall'evento interruttivo deve essere tutelata attraverso il riconoscimento della "legittimatio ad causam" del semplice chiamato. Per converso, il chiamato all'eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di avere accettato la notifica dell'atto di riassunzione, ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità così da escludere il presupposto di fatto che ha giustificato la riassunzione.</span><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 14:11:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?morte-della-parte---interruzione-del-processo---riassunzione</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Legato in sostituzione di legittima: forma della rinuncia]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000014"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 29/04/2022, n. 13530</h1><div class="imTAJustify">La rinuncia al legato in sostituzione di legittima, fatta salva la forma scritta quando il legato abbia per oggetto beni immobili, ben può risultare da atti univoci compiuti dal legatario, implicanti necessariamente la volontà di rinunciare al legato, tra i quali non rientra la proposizione dell'azione di riduzione, ben potendo ipotizzarsi un duplice intento del legittimario di conservare il legato conseguendo anche la legittima, cosicché la rinuncia al legato sostitutivo, intervenuta nel corso della causa di riduzione, non è tardiva in senso strettamente temporale, potendo la stessa utilmente avere luogo anche prima della spedizione della causa a sentenza.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 05:37:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?legato-in-sostituzione-di-legittima--forma-della-rinuncia</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Patti successori: la promessa di istituire erede]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000013"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 21/02/2022, n. 5555</h1><div class="imTAJustify">È da escludere l'esistenza di un patto successorio quando tra le parti non sia intervenuta alcuna convenzione, e la persona nella cui eredità si spera abbia solo manifestato verbalmente, all'interessato o a terzi, l'intenzione di disporre dei suoi beni in un determinato modo, atteso che tale mera promessa verbale non crea alcun vincolo giuridico e non è quindi idonea a limitare la piena libertà del testatore che è oggetto di tutela legislativa. La promessa di istituire erede il prestatore d'opera in corrispettivo della sua attività - ove non risulti attuata mediante convenzione avente i requisiti di sostanza e di forma di un patto successorio (art. 458 c.c.), ma sia limitata ad una mera intenzione manifestata dal datore di lavoro - non costituisce menomazione della libertà testamentaria e non rientra, quindi, nel divieto di cui al citato art. 458. In siffatta ipotesi la indicata promessa non produce la nullità del rapporto di lavoro per illiceità dell'oggetto o della causa, ai sensi dell'art. 1418 c.c., ma è semplicemente rivelatrice della onerosità, nella intenzione delle parti, del rapporto stesso, per cui il prestatore d'opera ha diritto indipendentemente dalla promessa medesima - alla retribuzione che gli compete, secondo la natura e l'entità della prestazione.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 05:14:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?patti-successori--la-promessa-di-istituire-erede</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Impugnazione della rinuncia all'eredità da parte dei creditori.]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000012"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 11/11/2021, n. 33479</h1><div class="imTAJustify">Il rimedio previsto dall'art. 524 c.c. è utilizzabile dai creditori non solo in presenza di una rinuncia formale all'eredità da parte del chiamato, ma anche nel caso in cui quest'ultimo non dichiari di accettarla in seguito all'esperimento della cd. "actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 05:39:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?impugnazione-della-rinuncia-all-eredita-da-parte-dei-creditori-</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Accettazione tacita di eredità: dichiarazione di successione]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000011"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 14/04/2022, n. 12259</h1><div class="imTAJustify">A differenza della mera denuncia di successione, che ha valore esclusivamente fiscale, la voltura catastale ha invece rilievo sia agli effetti civili che a quelli catastali, ed è atto idoneo ad integrare un'accettazione tacita dell'eredità. Pertanto, deve considerarsi erede colui che ha effettuato la voltura al Catasto dei beni del de cuius a proprio favore.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 16 Oct 2022 09:47:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?accettazione-tacita-di-eredita--dichiarazione-di-successione</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Institutio ex re certa: indagine sul patrimonio del testatore]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000010"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, 05/08/2022, n. 24310</h1><div><span class="imTAJustify fs12lh1-5">Nell'interpretazione di una disposizione testamentaria di uno o più beni determinati, l'indagine sulla composizione del patrimonio del testatore al momento della formazione della scheda, è rilevante ad ampio raggio, non solo per stabilire se la disposizione sia legato o istituzione di erede, bensì, in ipotesi risoltasi la questione interpretativa nel senso della istituzione ex re, al fine di stabilire se ci siano i presupposti del concorso dell'erede istituito con l'erede legittimo.</span><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 09 Oct 2022 05:04:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?institutio-ex-re-certa--indagine-sul-patrimonio-del-testatore</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Impugnazione di testamento per indegnità: litisconsorzio necessario]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000F"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 18/01/2022, n. 1443</h1><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Nell'azione di impugnazione del testamento per indegnità a succedere della persona designata come erede, sussiste il litisconsorzio necessario di tutti i successori legittimi, trattandosi di azione volta ad ottenere una pronuncia relativa ad un rapporto giuridico unitario ed avente ad oggetto l'accertamento, con effetto di giudicato, della qualità di erede che, per la sua concettuale unità, è operante solo se la decisione è emessa nei confronti di tutti i soggetti del rapporto successorio. Tuttavia, qualora tale azione si trovi in rapporto di pregiudizialità giuridica con un giudizio penale pendente, l'esistenza del litisconsorzio necessario non giustifica la sospensione totale o parziale del processo civile, se non vi è una perfetta coincidenza delle parti dei due giudizi, configurabile quando non solo l'imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale. </span><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 13:20:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?impugnazione-di-testamento-per-indegnita--litisconsorzio-necessario</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Donazione modale]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000E"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 19/10/2021, n. 28857</h1><div class="imTAJustify">In tema di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato, purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio, senza snaturare l'essenza di atto liberalità della donazione; stabilire se l'onere imposto al donatario sia tale da porre in essere un "modus" limitativo della liberalità ovvero, incidendo sulla causa del negozio, imprima ad esso il carattere di onerosità costituisce indagine di fatto attinente all'interpretazione del negozio di donazione che, come tale, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione, in termini di donazione modale, attribuita dai giudici di merito ad un negozio, redatto da un notaio, avente ad oggetto la cessione del patrimonio immobiliare dalla madre al figlio e contemplante la previsione di prestazioni di assistenza morale e materiale in favore della prima, tenuto conto del "nomen iuris" utilizzato per il contratto, dell'indeterminatezza e genericità delle prestazioni assistenziali ivi previste, nonché del comportamento successivo della disponente, che non aveva mai chiesto l'adempimento dell'obbligazione assistenziale).<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2022 14:44:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?donazione-modale</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Accettazione tacita di eredità e procedimento di mediazione]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000D"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 01/04/2022, n. 10655</h1><div class="imTAJustify">L'accettazione dell'eredità in forma tacita avviene ove il chiamato all'eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede, il che ben può concretizzarsi non solo attraverso la domanda di divisione giudiziale, ma anche nell'iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell'asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 05:01:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?accettazione-tacita-di-eredita-e-procedimento-di-mediazione</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Riunione fittizia - debito da fideiussione]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000C"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. II, 09/11/2021, n. 32804</h1><div>Nella formazione della massa ai sensi dell'art. 556 c.c. si detrae dal valore dei beni compresi nel relictum solo il valore dei debiti del defunto aventi esistenza attuale e certa nel patrimonio ereditario, fatta salva la reintegrazione della legittima, previa rettifica del calcolo, se il debito, inizialmente non detratto, sia venuto ad esistenza in un secondo momento. Pertanto, il debito derivante da fideiussione prestata dal de cuius è detraibile se e nella misura in cui sia dimostrata l'insolvibilità del debitore garantito o l'impossibilità di esercitare l'azione di regresso.<br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 05:34:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?riunione-fittizia---debito-da-fideiussione</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Actio interrogatoria - art. 481 c.c. - mediazione obbligatoria]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000B">Uno dei quesiti che spesso mi vengono posti è relativo alla necessità di preventivamente dover esperire la procedura stragiudiziale di mediazione nel caso in cui si debba depositare un ricorso di actio interrogatoria ex articolo 481 c.c..<div>La risposta che mi sento di dare è che non è necessario.</div><div>Non solo, sarebbe anche sbagliato.</div><div>L'actio interrogatoria è, infatti, diretta a far fissare un termine dal Giudice entro il quale un soggetto dichiari se accetta o rinuncia all'eredità.</div><div>Se tale termine decorre il chiamato perde il diritto di accetare l'eredità.</div><div>L'actio interrogatoria è, quindi, diretta verso un soggetto che non è erede ma è semplice chiamato ad una eredità.</div><div>Il chiamarlo in mediazione sarebbe, allora, una inutile perdita di tempo e l'eccezione che potrebbe essere posta è che nella sua attuale veste la chiamata in mediazione è stata erroneamente posta in essere.</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 18 Sep 2022 07:28:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?actio-interrogatoria---art--481-c-c----mediazione-obbligatoria</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tassatività dei casi di indegnità]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A"><div><h1 class="imHeading1 imTACenter"><one-document-header path-id="ac23c150ff3d2" view-mode="0"><render-target>Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 28/04/2022, n. 13266</render-target></one-document-header></h1><one-document-header path-id="ac23c150ff3d2" view-mode="0"><render-target><div><br></div><div>È indegno a succedere il nipote per avere abbandonato l'anziana zia e impedito, in quanto unico detentore delle chiavi di casa, che se ne potessero occupare gli altri nipoti, condotta inquadrabile nell'ambito del reato di abbandono di incapace, sanzionabile ai sensi dell'art. 463 c.c. con la declaratoria di indegnità a succedere. Difatti, la legge esclude dalla successione come indegno, tra le altre ipotesi, colui che ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere lapersona della cui successione si tratta,o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purchénonricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale ovvero colui che ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio. Pertanto, le ipotesi di indegnità ad ammettere che possa succedere alla persona offesa colui che abbia commesso atti particolarmente gravi nei suoi confronti devono ritenersi rigorosamente tassative e insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica.</div></render-target></one-document-header></div><div><one-common-content custom-class-name="content" user-logged=""><render-target><div></div><div></div><div></div><div></div></render-target></one-common-content></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 05:32:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le quote sociali sono "beni di secondo grado"]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><h1 class="imHeading1 imTACenter">Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 12/09/2019, n. 22790</h1><div><br></div>Le azioni (e le quote) delle società di capitali costituiscono beni di "secondo grado", in quanto non sono del tutto distinte e separate dai beni compresi nel patrimonio sociale, e sono rappresentative delle posizioni giuridiche spettanti ai soci in ordine alla gestione ed alla utilizzazione di detti beni, funzionalmente destinati all'esercizio dell'attività sociale; pertanto, i beni compresi nel patrimonio della società non possono essere considerati del tutto estranei all'oggetto del contratto di cessione del trasferimento delle azioni o delle quote di una società di capitali, sia se le parti abbiano fatto espresso riferimento agli stessi, mediante la previsione di specifiche garanzie contrattuali, sia se l'affidamento del cessionario debba ritenersi giustificato alla stregua del principio di buona fede. Ne consegue che la differenza tra l'effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto, incidendo sulla solidità economica e sulla produttività della società, quindi sul valore delle azioni o delle quote, può integrare la mancanza delle qualità essenziali della cosa, che rende ammissibile la risoluzione del contratto ex art. 1497 c.c., ovvero, qualora i beni siano assolutamente privi della capacità funzionale a soddisfare i bisogni dell'acquirente, quindi "radicalmente diversi" da quelli pattuiti, l'esperimento di un'ordinaria azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c.</div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 04:39:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Donazione di denaro per ristrutturazione immobile]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div>DONAZIONE - DENARO DATO DAL MARITO PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE IN COMPROPRIETA' CON LA MOGLIE</div><div>Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 10/05/2022, n. 14740</div><div>L'attività con la quale il marito fornisce il denaro affinché la moglie divenga con lui comproprietaria di un immobile è riconducibile nell'ambito della donazione indiretta, così come sono ad essa riconducibili, finché dura il matrimonio, i conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente dal donante, volti a finanziare lavori nell'immobile, giacché tali conferimenti hanno la stessa causa della donazione indiretta.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 05:39:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[L'opposizione alle donazioni ante 2005]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><div>Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 11/02/2022, n. 4523 (rv. 663831-02)</div><div>La mancanza di una norma di diritto intertemporale che, con riferimento alle donazioni anteriori alla data di entrata in vigore della legge n. 80 del 2005, individui tale data quale "dies a quo" del termine ventennale per l'esperimento del rimedio previsto dall'art. 563, comma 4, c.c., induce a ritenere che detto termine decorra in ogni caso, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 563, dalla trascrizione della donazione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/07/2015)</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 10 Jul 2022 06:44:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Regolamento di competenza]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><div>REGOLAMENTO DI COMPETENZA</div><div>Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 23/07/2019, n. 19882</div><div>Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 c.p.c.; rientra, invece, nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 30/10/2017)</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 09 Jul 2022 05:29:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?regolamento-di-competenza</link>
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			<title><![CDATA[L'opposizione a donazione]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Pedrazzoli]]></author>
			<category domain="https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/index.php?category=Eredit%C3%A0_e_successioni"><![CDATA[Eredità e successioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><div>La Corte di Cassazione, &nbsp;<span class="fs12lh1-5">Cass. civ. Sez. I Sent., 09/05/2013, n. 11012, </span><span class="fs12lh1-5">prendendo le mosse dal dato letterale dell’art. 563, quarto comma, c.c. -il quale disciplinando l’opposizione non usa il termine legittimario ma “coniuge e parenti in linea retta del donante”– sancisce che la declaratoria di simulazione, a seguito della riforma, è finalizzata alla proponibilità dell’atto di opposizione: l’azione di simulazione è pertanto proponibile precedentemente all’apertura della successione del donante.</span></div><div>La donazione dissimulata lede, infatti, in maniera attuale il diritto del coniuge e dei parenti in linea retta del donante ad esercitare l’opposizione nei termini previsti dalla legge: il legittimario in potenza deve poter esperire tutte le azioni prodromiche o necessarie al fine di garantirsi una tutela effettiva e reale, passando necessariamente per l’azione di simulazione ante mortem.</div><div>L’interesse ad agire sorge, conseguentemente, dalla necessità di ottenere la protezione sostanziale per cui si promuove l’azione: trascrivere e notificare l’atto di opposizione alla donazione.</div><div>Tale soluzione, tra l’altro, è conforme a quanto previsto dall’art. 1415 c.c. che dichiara l’inopponibilità della simulazione ai terzi acquirenti in buona fede, “salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione”.</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Jun 2022 09:18:00 GMT</pubDate>
			<link>https://studiolegalepedrazzoli.eu/blog/?l-opposizione-a-donazione</link>
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