Trascrizione degli atti mortis causa: effetti
Pubblicato da Antonio Pedrazzoli in Eredità e successioni · Lunedì 28 Ago 2023 · 2:45
Tags: trascrizione, atti, mortis, causa, art., 2648, c.c., effetti
Tags: trascrizione, atti, mortis, causa, art., 2648, c.c., effetti
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 13/07/2023, n. 20114
La trascrizione degli acquisti mortis causa (ossia per successione nei diritti già esistenti in capo al de cuius ma non per diritti che si creino ex novo, sia pure in forza del testamento o per diritti che comunque non appartenevano già al testatore), richiesta dall'art. 2648 cod. civ., non vale a risolvere il conflitto fra l'erede e l'acquirente dal de cuius, ma deve eseguirsi ai soli effetti della continuità delle trascrizioni. Consegue che l'erede e il legatario non possono eccepire il difetto di trascrizione di un atto di alienazione compiuto dal defunto: il primo perché succedendo al disponente non può rivestire la qualità di terzo, neppure se accetta con il beneficio di inventario; il secondo perché, configurando la vendita della cosa legata compiuta dal disponente revoca del legato medesimo, quanto meno come legato di cosa propria, la trascrizione mai potrebbe supplire all'inesistenza del titolo.
COMMENTO
L'Ordinanza n. 20114 del 13/07/2023 della Corte di Cassazione affronta una questione complessa e delicata riguardante la trascrizione degli acquisti "mortis causa" e il suo impatto sulle relazioni tra eredi e acquirenti dal defunto.
Punti Salienti:
1. Finalità della Trascrizione: L'ordinanza sottolinea che la trascrizione di acquisti "mortis causa" è effettuata ai soli fini della continuità delle trascrizioni, e non risolve quindi il conflitto tra l'erede e l'acquirente dal defunto.
2. Posizione dell'Erede: L'erede, succedendo al defunto, non può eccepire il difetto di trascrizione di un atto di alienazione fatto dal defunto. Questo perché l'erede non può essere considerato un "terzo" rispetto all'atto, anche se accetta l'eredità con il beneficio di inventario.
3. Posizione del Legatario: In caso di vendita da parte del testatore della cosa legata, il legatario non può rivendicare la mancanza di trascrizione come un difetto nel titolo, perché tale vendita rappresenta una revoca del legato. La trascrizione, in questo caso, non potrebbe supplire all'inesistenza del titolo.
Implicazioni Pratiche:
Questa ordinanza chiarisce diversi aspetti critici nella gestione delle eredità e nelle transazioni immobiliari post-mortem. Stabilisce in modo definitivo che il meccanismo della trascrizione è un formalismo destinato a garantire la continuità delle trascrizioni, senza impattare sulle relazioni sostanziali tra le parti. In altre parole, la trascrizione non è uno strumento per risolvere dispute tra eredi e terze parti riguardo alla validità o all'efficacia di transazioni effettuate dal defunto.
Per gli operatori legali impegnati in materia di successioni, l'ordinanza serve come un utile punto di riferimento per comprendere meglio i limiti della trascrizione e come essa interagisce con le dinamiche tra eredi e acquirenti. Essa implica che la risoluzione di tali conflitti dovrà essere cercata altrove, possibilmente attraverso un'attenta analisi dei titoli e delle circostanze che circondano ciascuna transazione.
In sintesi, l'ordinanza offre una guida importante per la navigazione delle complesse acque del diritto delle successioni e fornisce una base solida per ulteriori interpretazioni e applicazioni legali.