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L'opposizione a donazione
Avvocato Pedrazzoli
Pubblicato da Antonio Pedrazzoli in Eredità e successioni · Domenica 26 Giu 2022 · Tempo di lettura 1:15
Tags: Cass.civ.Sez.ISent.09/05/2013n.11012
La Corte di Cassazione,  Cass. civ. Sez. I Sent., 09/05/2013, n. 11012, prendendo le mosse dal dato letterale dell’art. 563, quarto comma, c.c. -il quale disciplinando l’opposizione non usa il termine legittimario ma “coniuge e parenti in linea retta del donante”– sancisce che la declaratoria di simulazione, a seguito della riforma, è finalizzata alla proponibilità dell’atto di opposizione: l’azione di simulazione è pertanto proponibile precedentemente all’apertura della successione del donante.
La donazione dissimulata lede, infatti, in maniera attuale il diritto del coniuge e dei parenti in linea retta del donante ad esercitare l’opposizione nei termini previsti dalla legge: il legittimario in potenza deve poter esperire tutte le azioni prodromiche o necessarie al fine di garantirsi una tutela effettiva e reale, passando necessariamente per l’azione di simulazione ante mortem.
L’interesse ad agire sorge, conseguentemente, dalla necessità di ottenere la protezione sostanziale per cui si promuove l’azione: trascrivere e notificare l’atto di opposizione alla donazione.
Tale soluzione, tra l’altro, è conforme a quanto previsto dall’art. 1415 c.c. che dichiara l’inopponibilità della simulazione ai terzi acquirenti in buona fede, “salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione”.



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