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Il sepolcro: regime giuridico
Avvocato Pedrazzoli
Pubblicato da Antonio Pedrazzoli in Eredità e successioni · Sabato 02 Dic 2023 · Tempo di lettura 4:15
Tags: ilsepolcroregimegiuridico

Il regime giuridico dello "ius sepulchri"


Cass. civ., Sez. II, 27/09/2012, n. 16430

Lo "ius sepulchri", cioè il diritto alla tumulazione (autonomo e distinto rispetto al diritto reale sul manufatto funerario o sui materiali che lo compongono), deve presumersi di carattere non ereditario, ma familiare, in difetto di specifica diversa volontà del fondatore, e quindi considerarsi sottratto a possibilità di divisione o trasmissione a terzi non legati "iure sanguinis" al fondatore medesimo, mentre resta in proposito irrilevante la eventuale cedibilità prevista nel regolamento o nell'atto di concessione comunale. A tal fine l'individuazione della natura di una cappella funeraria come sepolcro familiare o gentilizio oppure come sepolcro ereditario costituisce apprezzamento di mero fatto non suscettibile di sindacato in sede di legittimità, qualora sorretto da motivazione sufficiente e immune da vizi logico-giuridici.

Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 28/06/2018, n. 17122

Nel sepolcro ereditario lo "ius sepulchri" si trasmette nei modi ordinari, per atto "inter vivos" o "mortis causa", come qualsiasi altro diritto, dall'originario titolare anche a persone non facenti parte della famiglia, mentre in quello gentilizio o familiare - tale dovendosi presumere il sepolcro, in caso di dubbio - lo "ius sepulchri" è attribuito, in base alla volontà del testatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari di esso, acquistandosi dal singolo "iure proprio" sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rapporto previsto dall'atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, "iure sanguinis" e non "iure successionis", e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o "mortis causa", imprescrittibilità e irrinunciabilità. Tale diritto di sepolcro si trasforma in ereditario con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto, per l'ulteriore trasferimento, alle ordinarie regole della successione "mortis causa". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il diritto di sepolcro, contemplato nella scheda testamentaria, andasse qualificato come gentilizio poiché il testatore aveva in esso espresso la volontà che la tomba ospitasse l'intera famiglia dei cugini, se essi l'avessero voluto, sicché la ricorrente ne era divenuta titolare ancorché non erede).

Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 16/04/2018, n. 9282

L'individuazione della natura di una cappella funeraria come sepolcro familiare o gentilizio e, quindi, non ereditario e, perciò, sottratto a possibilità di divisione, costituisce apprezzamento di mero fatto non suscettibile di sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti previsti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

COMMENTO

Queste sentenze della Corte di Cassazione forniscono una chiara interpretazione e delineazione del regime giuridico dello "ius sepulchri", ovvero il diritto alla tumulazione in una cappella funeraria o sepolcro. Il tema centrale di queste pronunce è la distinzione tra i sepolcri ereditari e quelli di natura familiare o gentilizia e le relative conseguenze legali di questa classificazione.

Commento alle Sentenze
Natura del Diritto di Sepolcro (Cass. civ., Sez. II, n. 16430 e n. 1789; Cass. civ., Sez. II, n. 9282): In queste sentenze, viene stabilito che lo "ius sepulchri" deve essere considerato di carattere non ereditario, ma familiare, a meno che non ci sia una volontà contraria esplicitata dal fondatore. Questo significa che il diritto alla tumulazione in un sepolcro gentilizio o familiare non è divisibile né trasmissibile a persone esterne alla famiglia, secondo il principio del "iure sanguinis".

Intrasmissibilità e Caratteristiche dello Ius Sepulchri (Cass. civ., Sez. Unite, n. 17122): Questa ordinanza delle Sezioni Unite distingue ulteriormente tra i sepolcri ereditari e quelli familiari o gentilizi. Nel caso dei sepolcri familiari, lo "ius sepulchri" viene acquisito automaticamente dalla nascita e non è trasferibile né per atto tra vivi né per successione. Solo con la morte dell'ultimo superstite della famiglia designata dal fondatore, il diritto di sepolcro diventa ereditario, seguendo le ordinarie regole della successione.

Valutazione dei Fatti e Competenza Giurisdizionale: Le sentenze enfatizzano che l'individuazione della natura di un sepolcro (familiare, gentilizio o ereditario) è un apprezzamento di mero fatto e, come tale, non è generalmente soggetto a sindacato in sede di legittimità, salvo nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Implicazioni Pratiche
Queste decisioni hanno importanti implicazioni per le famiglie che possiedono sepolcri gentilizi o familiari. È fondamentale per le famiglie essere consapevoli della natura giuridica di tali sepolcri e delle limitazioni nella loro trasmissione e utilizzo. Inoltre, per chi si occupa di pianificazione testamentaria, è essenziale considerare attentamente queste norme al momento della stesura di disposizioni relative a sepolcri familiari.

In sintesi, la Corte di Cassazione ha offerto una guida chiara sulla natura e la gestione dello "ius sepulchri", sottolineando la distinzione tra i diritti ereditari e quelli acquisiti "iure sanguinis". Queste sentenze rappresentano un riferimento fondamentale per la prassi giuridica in materia di diritti funerari e successioni.







Avvocato Antonio Pedrazzoli
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