Debito ereditario: pagamento con denaro proprio
Pubblicato da Antonio Pedrazzoli in Eredità e successioni · Domenica 19 Nov 2023 · 3:00
Tags: debito, ereditario, pagamento, con, denaro, proprio
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Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 30/09/2020, n. 20878
Per aversi accettazione tacita di eredità non basta che un atto sia compiuto dal chiamato all'eredità con l'implicita volontà di accettarla, ma è altresì necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere, se non nella qualità di erede. Pertanto, poiché il pagamento di un debito del "de cuius", che il chiamato all'eredita effettui con danaro proprio, non è un atto dispositivo e, comunque, suscettibile di menomare la consistenza dell'asse ereditario - tale, cioè, che solo l'erede abbia diritto a compiere - ne consegue che rispetto ad esso difetta il secondo dei suddetti requisiti, richiesti in via cumulativa e non disgiuntiva per l'accettazione tacita. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il pagamento, ad opera di uno dei chiamati all'eredità, di una sanzione pecuniaria elevata nei confronti del "de cuius", per contravvenzione al codice della strada, potesse intendersi alla stregua di un atto di accettazione tacita, trattandosi di atto meramente conservativo e comunque compatibile, in tesi, con un'ipotesi di adempimento del terzo ex art. 1180 c.c.). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 25/05/2016)
COMMENTO
L'Ordinanza della Cassazione Civile, Sezione Seconda, n. 20878 del 30/09/2020 affronta un tema cruciale nel diritto delle successioni: i criteri per determinare l'accettazione tacita di un'eredità. Questa decisione fornisce un importante chiarimento sulle azioni che possono o non possono essere interpretate come accettazione tacita di un'eredità da parte di un chiamato all'eredità.
Punti Chiave dell'Ordinanza
Criteri per l'Accettazione Tacita: Perché un'azione possa essere considerata come accettazione tacita di eredità, non basta che sia compiuta con un'implicita volontà di accettare l'eredità. È necessario anche che tale azione sia tale da non poter essere compiuta se non nella qualità di erede.
Il Pagamento dei Debiti del De Cuius: Nel caso specifico, la Corte ha valutato il pagamento di un debito (una sanzione pecuniaria) del defunto compiuto da un chiamato all'eredità. La sentenza stabilisce che tale pagamento, effettuato con denaro proprio del chiamato, non può essere considerato un atto esclusivo di un erede e pertanto non configura un'accettazione tacita dell'eredità.
Natura Conservativa dell'Azione: La Corte ha interpretato il pagamento della sanzione come un atto meramente conservativo, non necessariamente legato alla qualità di erede, ma piuttosto compatibile con un adempimento da parte di un terzo, come previsto dall'art. 1180 del codice civile.
Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è fondamentale per coloro che si trovano ad affrontare decisioni relative all'accettazione di un'eredità. Sottolinea che non tutte le azioni compiute nei confronti dell'asse ereditario possono essere interpretate come accettazione tacita. Ciò è particolarmente rilevante in situazioni dove i potenziali eredi possono essere riluttanti ad accettare l'eredità, ma allo stesso tempo desiderano adempiere a certi obblighi morali o sociali legati al defunto.
Consigli per i Chiamati all'Eredità
È importante per i chiamati all'eredità essere consapevoli che le loro azioni possono avere implicazioni legali significative. La consulenza di un avvocato esperto in diritto delle successioni può fornire la necessaria guida per comprendere le ramificazioni delle proprie azioni in relazione all'accettazione dell'eredità.
In conclusione, l'ordinanza della Corte di Cassazione fornisce un chiarimento cruciale sul concetto di accettazione tacita, aiutando a delineare i confini delle azioni che possono o non possono essere interpretate come tali.