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Crediti del de cuius: ripartizione tra i coeredi
Avvocato Pedrazzoli
Pubblicato da Antonio Pedrazzoli in Eredità e successioni · Martedì 17 Ott 2023 · Tempo di lettura 3:00
Tags: creditideldecuiusripartizionetraicoeredi

Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 28/11/2007, n. 24657

I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione; né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.

COMMENTO
La sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 24657 del 28 novembre 2007 affronta una questione di particolare rilevanza nel diritto delle successioni: la natura e la ripartizione dei crediti ereditari. La Corte stabilisce che i crediti del "de cuius" non si dividono automaticamente tra i coeredi in base alle loro quote ereditarie, ma fanno parte della comunione ereditaria. Questa affermazione è supportata da diversi articoli del Codice Civile, tra cui l'art. 752 (per i debiti), l'art. 727 e l'art. 757.
Il punto fondamentale della sentenza è che la comunione ereditaria non è semplicemente una somma di quote individuali, ma una massa complessa di diritti e doveri. Mentre i debiti si dividono automaticamente, i crediti entrano in un "paniere comune", da cui possono essere poi assegnati o rivendicati. Ciò significa che ogni coerede ha la facoltà di agire giuridicamente per far valere l'intero credito o la parte proporzionale alla propria quota, senza la necessità di includere tutti gli altri coeredi nel procedimento. Tuttavia, il debitore può richiedere l'intervento di tutti i coeredi qualora vi sia interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito.
Questa sentenza ha l'effetto di chiarire un aspetto spesso poco compreso della successione e del diritto ereditario, fornendo linee guida precise per la gestione dei crediti in una successione. Da un punto di vista pratico, è estremamente utile per gli avvocati che si occupano di diritto delle successioni avere un quadro chiaro su come trattare i crediti in una comunione ereditaria, e la presente sentenza contribuisce notevolmente a tale chiarimento.





Avvocato Antonio Pedrazzoli
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