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Atto di destinazione: azione di simulazione assoluta
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Pubblicato da Antonio Pedrazzoli in Eredità e successioni · Lunedì 27 Nov 2023 ·  1:45
Tags: attodidestinazioneazionedisimulazioneassoluta

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 08/06/2023, n. 16313

L'azione di simulazione assoluta è proponibile dal creditore della parte alienante, anche se l'avente causa di quest'ultimo abbia trascritto, in data anteriore rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del giudizio, il vincolo di destinazione, apposto ai sensi dell'art. 2645-ter c.c. sul bene compravenduto, poiché la trascrizione attua una forma di pubblicità avente natura dichiarativa, che rende l'atto negoziale opponibile ai terzi, ma è inidonea ad attribuirgli l'efficacia e la validità di cui esso è naturalmente privo.

COMMENTO
L' ordinanza n. 16313 del 08/06/2023 della Corte di Cassazione Sezione III rappresenta un importante chiarimento in materia di azione di simulazione assoluta nel contesto del diritto civile italiano.
Il nodo centrale della ordinanza riguarda la possibilità per un creditore della parte alienante di proporre un'azione di simulazione assoluta, anche in presenza di una trascrizione antecedente di un vincolo di destinazione ai sensi dell'articolo 2645-ter c.c. sul bene oggetto di compravendita. La Corte stabilisce che tale trascrizione, pur conferendo opponibilità agli atti negoziali nei confronti di terzi, non ne determina automaticamente l'efficacia e la validità. In altre parole, la trascrizione ha una natura meramente dichiarativa e non è in grado di sanare eventuali vizi intrinseci dell'atto negoziale, quali la simulazione.
Questa pronuncia sottolinea la distinzione tra la mera opponibilità di un atto nei confronti di terzi e la sua sostanziale validità ed efficacia. In presenza di una simulazione assoluta, l'atto negoziale è privo di reali effetti, nonostante la sua trascrizione nei registri pubblici. Ciò implica che i creditori possono impugnare tali atti, nonostante la formalità della trascrizione, qualora ritengano che vi sia stata una simulazione per eludere i loro diritti.
L' ordinanza chiarisce dunque un punto cruciale per la tutela dei diritti dei creditori, rafforzando la distinzione tra l'apparenza formale e la sostanza degli atti giuridici, e confermando che la trascrizione non garantisce di per sé la legittimità sostanziale di un negozio giuridico.


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